Con l’approvazione del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, non è più previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica
degli edifici ed ammesse alla detrazione IRPEF del 65%, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta.
Oggetto del Decreto legislativo figura anche la comunicazione per il lavori che fruiscono della detrazione per risparmio energetico (65%) a cavallo d’anno.
Ricordiamo infatti che l’articolo 29, comma 6, D.L. n. 185/2008, ha previsto la necessità di presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%-65% per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 (pertanto, dal 2009 in poi).
Detta comunicazione ha lo scopo di rendere noto all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta, per consentire “[…] il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento (e 65%, n.d.r.)”. Ha lo scopo inoltre di comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. La comunicazione deve essere presentata, in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante il software messo a disposizione dall’Agenzia nel proprio sito internet.
Il modello non deve essere presentato nel caso in cui i lavori siano iniziati e si siano conclusi nel medesimo periodo d’imposta oppure nel caso in cui nel periodo d’imposta, cui la comunicazione si riferisce, non sono state sostenute spese.
Ebbene il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvato nel Consiglio dei Ministri lo scorso 30.10.2014 ha previsto l’eliminazione di tale adempimento. La decorrenza dell’eliminazione corrisponde dalla data di entrata in vigore del decreto pertanto già a partire dalla comunicazione in scadenza per il prossimo anno.
Caldaie a biomassa non agevolabili con Bonus Energia 65% in caso di sostituzione con ampliamento dell’edificio senza demolizioni, accedendo tuttavia alla detrazione 50%: parere del Ministero con tutte le casistiche.
L’installazione di una caldaia a biomasse in sostituzione di un precedente impianto di climatizzazione invernale, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia con ampliamenti ma senza demolizioni, dà diritto alla sola detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazione) e non a quella più conveniente del 65% (Bonus Energia): lo ha precisato il 5 novembre il Ministero dell’Economia, in risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera.
Requisiti detrazione 65%
Per ottenere l’Ecobonus del 65% per interventi di sostituzione in presenza di ampliamenti e senza demolizioni, l’impianto deve produrre risparmi energetici (con idoneo attestato) impiegando fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie. In questa fattispecie non rientrano i generatori di calore a biomassa, mentre sono ammessi: caldaie a condensazione (con contestuale messa a punto dei sistema di distribuzione), pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Detrazione 50%
Se l’intervento implica una sostituzione, dunque, si può solo far rientrare l’impianto nell’agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR). Si tratta della detrazione del 50% previsto dal Bonus Ristrutturazione, che la Legge di Stabilità (assieme all’Ecobonus e al Bonus Mobili) ha prorogato per il 2015.
Chiarimenti in merito alle trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato e alle sanzioni che verranno applicate in caso di superamento dei limiti.
Il Dl n.34/14 ha imposto nuove regole in termini di limite massimo di contratti a termine che può stipulare un’azienda ma, in caso di rapporti di lavoro già in essere prima dell’entrata in vigore del Decreto, alle aziende che sforano il tetto del 20% di contratti a tempo determinato non verranno applicate sanzioni amministrative.
A confermare che sono fatti salvi i contratti a termine stipulati precedentemente è stato il Segretario Generale del Ministero del Lavoro.
I datori di lavoro che al 21 marzo 2014 avevano già in essere un numero di contratti a termine oltre il tetto limite del 20% consentito dall’attuale legge dovranno mettersi in regola entro il 31 dicembre 2014.
Dopo tale scadenza ai datori di lavoro fuori norma verrà impedita la possibilità di avviare ulteriori rapporti a termine fino a quando non rientrerà nel limite percentuale, ma non verrà applicata la sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro (art. 5, co. 4-septies, D.Lgs. n. 368/2001).
Ricordiamo che ai fini del calcolo del tetto limite di contratti a termine stipulati è necessario fare riferimento ai contratti di lavoro in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione escluse tutte le forme di lavoro non subordinato, mentre non rilevano tutte le successive variazioni in aumento o in diminuzione della forza lavoro che intervengono in corso di anno, e che per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
La contrattazione collettiva può tuttavia stabilire:
– un termine di rientro più favorevole per il datore di lavoro, rispetto a quello del 31 dicembre;
– un limite quantitativo meno restrittivo del 20%;
– una durata complessiva del rapporto a termine (comprensiva di proroghe e rinnovi) superiore al tetto legale dei 36 mesi, stabilito con la stessa norma di revisione del tempo determinato, prevedendo la possibilità di stipulare contratti a termine privi di causale nel limite di 36 mesi, proroghe incluse.