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Autotrasportatori – acquisto di veicoli nuovi

Con la pubblicazione in GU del D.M. 03/07/2014, il Ministero dei Trasporti ha attivato un’agevolazione a favore del “rinnovo” del parco circolante nel settore del trasporto merci.

Nello specifico, viene disciplinato un incentivo per l’acquisto di veicoli “nuovi” adibiti al trasporto delle merci e di semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese “di qualsiasi dimensione” esercenti attività di autotrasporto di merci attive sul territorio italiano comprese quelle “comunitarie aventi una sede secondaria in Italia” e iscritte regolarmente nel Registro elettronico nazionale (REN) e nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Per le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t è sufficiente la sola iscrizione all’Albo. Sono quindi ammesse a richiedere il contributo in esame anche le imprese che svolgono l’attività di trasporto in conto terzi anche in via non esclusiva (imprese di logistica, spedizione o trasloco).

Sono agevolabili le spese per l’acquisto, anche mediante leasing, di veicoli, a gas naturale/biometano, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico compresa tra 3,5 e 7 t; pari o superiore a 16 t.

È agevolabile anche l’acquisto di semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario (normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO).

Non sono agevolabili, invece, i veicoli acquistati all’estero ed ivi immatricolati “anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero”.

L’acquisto deve essere effettuato tra il 19.9.2014 (data di entrata in vigore del D.M. in esame) e il 31.5.2015. Per i veicoli non dotati di omologazione al 19.9.2014 il termine di conclusione degli investimenti è il 30.11.2015.

L’agevolazione arriva fino a un massimo di € 500.000 calcolato sull’ammontare complessivo degli investimenti effettuati. È espressamente previsto che i veicoli agevolati non siano ceduti fino al 31.12.2017 e rimangano comunque “nella disponibilità del beneficiario del contributo”.

Il contributo è modulato in base alla tipologia di veicolo acquistato per cui con riguardo ai:

–          veicoli di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 t è pari a € 2.400 (calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli diesel);

–          veicoli di massa complessiva a pari o superiore a 16 t è pari a € 9.200 (calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli diesel); semirimorchi è determinato al 20% dell’intero costo di acquisizione, con un tetto massimo pari a € 4.500.

La domanda in esame va presentata ad avvenuto avvio dell’investimento dal 19.9 al 30.11.2014 utilizzando “esclusivamente” il modulo allegato al citato D.M. ovvero disponibile in formato word sul sito Internet www.mit.gov.

 

23/10/2014

Novità per i non residenti in Italia

Con l’approvazione della Legge Europea 2013 bis è stato introdotto un nuovo co. 3 – bis all’art. 24 del TUIR,

 

estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.

Viene inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al regime dei “nuovi minimi”, introdotto dal D.L. n. 98/2011.

Ora viene introdotta a regime la possibilità non solo di usufruire della detrazioni per carichi di famiglia, ma anche di tutte le deduzioni e detrazioni previste per i soggetti residenti, a condizione che:

– i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;

– non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.

Un decreto Mef detterà le disposizioni attuative della norma.

Da sottolineare inoltre la modifica dell’articolo 1, comma 99, della Legge 244/2007, laddove si prevedeva quale requisito d’accesso al regime dei minimi la residenza nel territorio dello Stato.

La modifica consente anche ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo See che assicuri un adeguato scambio di informazioni, il cui reddito complessivo sia prodotto nel territorio dello Stato italiano in misura almeno pari al 75%, di usufruire del regime agevolato.

 23/10/2014

INAIL – sconti per le aziende artigiane

Mettersi in regola con le disposizioni sulla sicurezza del lavoro conviene alle imprese artigiane.

 

Infatti, se queste ultime non hanno registrato infortuni nel biennio 2012-2013, potranno godere di uno sconto assicurativo del 7,99%, in luogo del 7,08% finora previsto.

La novità è contenuta nella Determina del presidente n. 278/2014, attualmente in via di definizione.

L’incentivo, previsto dalla Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), è rivolto alle aziende che abbiano effettuato interventi di prevenzione nell’ambito di piani pluriennali concordati con le parti sociali e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le norme del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), non abbiano denunciato infortuni nell’ultimo biennio.

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese artigiane in presenza dei seguenti requisiti:

• regolarità con tutti gli obblighi in materia di sicurezza;

• assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta (2012/2013).

È importante precisare, inoltre, che lo sconto si applica sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti (retribuzioni effettive per tasso applicato).

23/10/2014

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