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Assunzioni 407 – sgravio abolito dal 2015

Stop allo sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge n. 407/1990.

 

Infatti, il ddl Stabilità 2015 ha espressamente eliminato – a decorrere dal 1° gennaio 2015 – l’incentivo che garantiva per 36 mesi la possibilità di evitare il versamento all’INPS dei contributi dovuti, previa assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati dal almeno 24 mesi o di lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi.

Lo sgravio, in particolare, è pari al 50% dei contributi dovuti; percentuale, questa, che sale al 100% se l’assunzione viene fatta da parte di imprese operanti in un territorio del Mezzogiorno ovvero da una impresa artigiana (a prescindere dal luogo in cui si è svolta la prestazione lavorativa).

L’eliminazione della legge 407 è prevista dalla Manovra Finanziaria 2015, la quale ha compensato la soppressione della norma con l’introduzione di un altro sgravio contributivo, sempre triennale, per le assunzioni effettuate nell’anno 2015 (1° gennaio 2015-31 dicembre 2015). L’agevolazione, in tal caso, è pari a 8.060 euro.

19/11/2014

 

Dimissioni senza preavviso per lavoratrici madri

Il Ministero del Lavoro chiarisce quando è possibile presentare dimissioni senza preavviso, in caso di gravidanza o maternità.

Possono presentare le propria domanda di dimissione anche senza preavviso le lavoratrici madri, ma solo entro il primo anno di vita del bambino, ovvero nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento.

Non era chiaro se tale possibilità fosse prevista solo per il primo anno di vita del bambino o fino al terzo anno, ovvero fino a quando è necessario attivare la procedura di convalida da parte del servizio ispettivo dello stesso Ministero in caso di risoluzione consensuale del rapporto o dimissioni della lavoratrice.

La Riforma del Lavoro Fornero (Legge n. 92/2012) ha infatti esteso fino al terzo anno di vita del bambino la necessità di attivare la procedura di convalida con lo scopo di rafforzare la tutela delle lavoratrici madri o in gravidanza, salvaguardando la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.

La possibilità di presentare dimissioni senza preavviso, invece riguarda solo il primo anno di vita, ovvero per le dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1), mentre l’estensione fino ai 3 anni del bambino riguarda esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.

19/11/2014

Assunzioni 407 – sgravio abolito dal 2015

Stop allo sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge n. 407/1990.

Infatti, il ddl Stabilità 2015 ha espressamente eliminato – a decorrere dal 1° gennaio 2015 – l’incentivo che garantiva per 36 mesi la possibilità di evitare il versamento all’INPS dei contributi dovuti, previa assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati dal almeno 24 mesi o di lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi.

Lo sgravio, in particolare, è pari al 50% dei contributi dovuti; percentuale, questa, che sale al 100% se l’assunzione viene fatta da parte di imprese operanti in un territorio del Mezzogiorno ovvero da una impresa artigiana (a prescindere dal luogo in cui si è svolta la prestazione lavorativa).

L’eliminazione della legge 407 è prevista dalla Manovra Finanziaria 2015, la quale ha compensato la soppressione della norma con l’introduzione di un altro sgravio contributivo, sempre triennale, per le assunzioni effettuate nell’anno 2015 (1° gennaio 2015-31 dicembre 2015). L’agevolazione, in tal caso, è pari a 8.060 euro.

19/11/2014

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