Infortunio in itinere indennizzabile solo per utilizzo dell’auto giustificato
La Corte di Cassazione conferma le linee guida dell’Inail per la valutazione giuridica degli incidenti ai lavoratori durante il tragitto casa-lavoro e viceversa.
Per definire l’indennizzabilità di un infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:
1) la sussistenza di un nesso tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) la necessità dell’uso del veicolo privato, utilizzato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
La Cassazione, con la sentenza n.22154/14, ha stabilito la non indennizzabilità dell’infortunio che si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, quando il lavoratore si trovava alla guida dell’autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione.
19/11/2014
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