Art. 18 e reintegra

Niente reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento per motivi economici,

 

  in tali casi, infatti, ci sarà “un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio”, mentre per i licenziamenti nulli e discriminatori e “a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”, il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.

 

Inoltre, per l’impugnazione del licenziamento verranno previsti “tempi certi”.

 

A spiegare l’emendamento presentato alla legge delega per la riforma del lavoro ci ha pensato il sottosegretario al Lavoro, la quale definisce la nuova misura che s’intende introdurre una “riformulazione” che prevederà il reintegro nel caso di “licenziamenti disciplinari per un motivo dichiarato da un giudice nullo o inesistente”. Mentre come previsto resta la reintegra per i licenziamenti discriminatori e ci sarà invece “un’indennità crescente in base all’anzianità per quelli economici”. La reintegra avverrà ovviamente per le cause per le quali il giudice dichiarerà i motivi “nulli o inesistenti”, secondo il “perimetro delle fattispecie” che sarà “definito nei decreti delegati”.

19/11/2014

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