Decorrenza automatica degli interessi di mora per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2013 e prova scritta di ogni patto derogatorio:
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così dispone il decreto legislativo 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/Ue contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. I pagamenti effettuati oltre il termine dei 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente non superiore comunque a 60 giorni salvo casi particolari, saranno quindi maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore.
La disciplina riguarda tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo tra imprese ovvero tra queste e le pubbliche amministrazioni. Nella nozione di impresa rientrano anche i professionisti e cioè i soggetti che esercitano un’attività professionale indipendente. Sul punto, la direttiva comunitaria precisa come la sua operatività nei confronti delle professioni liberali non determina la loro assimilazione alle imprese per fini diversi da quelli sugli interessi di mora per ritardati pagamenti. Per espressa previsione di legge, restano inoltre esclusi solamente i debiti oggetto di procedure concorsuali nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. Si persegue in questo modo la finalità di contrastare le posizioni dominanti delle imprese sui propri fornitori e sulle imprese sub committenti, in particolare quando si tratta di micro, piccole e medie imprese. Così, come chiarisce la direttiva, si vuole contrastare i ritardi nei pagamenti che, limitando la liquidità delle imprese, ne complicano la gestione finanziaria obbligandole a ricorrere a finanziamenti esterni in un periodo di crisi strutturale del sistema.
I 30 e i 60 giorni Il Dlgs 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole imposte nel settore agricolo e agroalimentare dall’articolo 62 del Dl 1/2012, che dallo scorso 24 ottobre prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili e in 60 per tutte le altre a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Quest’ultima disposizione costituisce una norma speciale rispetto alla regole generali applicabili ai ritardi nei pagamenti dei corrispettivi per merci o servizi resi.
Gli interessi moratori Differenti sono anche le modalità per individuare i termini di decorrenza degli interessi moratori. Alla luce della normativa comunitaria, il creditore matura il diritto agli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto. Se data di scadenza o di pagamento non risultano invece contrattualizzati, gli interessi di mora decorrono comunque, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento individuato in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Nel caso in cui non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi. Invece se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento prima delle merci o della prestazione dei servizi, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi. I 30 giorni vanno infine calcolati a partire dalla data dell’accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a questa data. Le imprese possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni: tuttavia se si superano i 60 giorni, oltre alla necessità di una pattuizione espressa con clausola da provarsi per iscritto, non deve configurarsi un comportamento gravemente iniquo per il creditore.
La pubblica amministrazione Nelle transazioni commerciali in cui debitore è una pubblica amministrazione il termine ordinario di pagamento è quello dei 30 giorni. Tuttavia le parti possono pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore in ragione della natura o dell’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i maggiori termini pattuiti, a differenza di quanto previsto nei rapporti tra imprese, non possono superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto. I termini sono invece automaticamente raddoppiati a 60 giorni per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.
Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che gli infortunati e tecnopatici possono chiedere all’INPS il rimborso delle prestazioni sanitarie “necessarie” al recupero dell’integrità psico-fisica. In particolare, per aver diritto al rimborso spese, l’assicurato dovrà produrre idonea prescrizione medica, nonché lo scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale e del codice ministeriale prodotto (necessario per risalire al nome commerciale del farmaco).[um_loggedin]
Premessa
Prestazioni sanitarie gratis per gli infortunati e tecnopatici. Infatti, qualora i medici dell’INAIL dovessero confermare che le prestazioni sanitarie per il recupero dell’integrità psico-fisica degli assistiti siano “necessarie”, è possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute.
A tal proposito sono stati elencati i preparati e le specialità farmaceutiche rimborsabili dall’INAIL. Nel dettaglio, le macro categorie interessate sono: chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria.
Farmaci rimborsabili
L’individuazione delle spese sanitarie fa riferimento esclusivamente alle cure “necessarie” al recupero dell’integrità psicofisica e non più anche a quelle “utili” di cui all’art. 95, L. 388/2000.
OSSERVA
Il rimborso, per adesso, riguarda gli infortuni e le malattie professionali in conseguenza e limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Dunque, le specialità farmaceutiche e i preparati, distinti per branca specialistica, rimborsabili a condizione che l’evento sia stato riconosciuto indennizzabile e che le stesse siano ritenute necessarie, sono i seguenti:
Chirurgia:
preparato per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico;
preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone;
garze impregnate di antisettico per cute lesa;
crema antibatterica per ustioni;
unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza antibiotico;
pomata antisettica;
preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle diverse formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa.
Ortopedia:
preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, cerotti;
preparati per uso topico a base di eparina sodica;
miorilassanti;
antidolorifici per os;
immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti.
Oculistica:
colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore dell’occhio;
farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare;
farmaci vasoprotettori e antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche.
farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare;
farmaci vasoprotettori e antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche.
Dermatologia:
preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto;
prodotti anticheloidi (in diversa formulazione);
antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette.
Neurologia e psichiatria:
ansiolitici ed ipnoinducenti;
miorilassanti;
attivanti cerebrali;
antivertiginosi;
antidolorifici per os;
farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica iperattiva;
farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause.
Rimborso spese sanitarie
Al riguardo, Le ricordiamo che per poter procedere al rimborso delle spese, sostenute durante il periodo di inabilità temporanea assoluta per gli infortuni e per le malattie professionali, l’assicurato dovrà produrre:
idonea prescrizione medica;
scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione:
del codice fiscale dell’assicurato medesimo;
e del codice ministeriale prodotto.
OSSERVA
L’autorizzazione al rimborso non potrà essere concessa nell’ipotesi di carenza assicurativa (eventi in franchigia con prognosi inferiore ai tre giorni), dal momento che tali eventi non sono assicurativamente rilevanti.
Nel dettaglio, l’assicurato dovrà compilare un modulo recante data antecedente all’acquisto del farmaco e corredata della documentazione di cui sopra. Nel caso in cui manchi anche un solo elemento essenziale, la funzione amministrativa dell’INAIL dovrà farlo presente all’assicurato e se quest’ultimo non perverrà entro 15 giorni, respinge la richiesta.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Da martedì 20 novembre l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile e scaricabile dal proprio sito internet il “ReddiTest”, lo strumento che consente al contribuente di verificare la coerenza fiscale tra reddito dichiarato e spese sostenute. Il “ReddiTest” si pone come strumento di compliance tra Fisco e contribuente per incentivare quest’ultimo a dichiarare un reddito adeguato almeno alle spese standard da lui sostenibili.
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L’esito è consultabile solo dall’interessato e sul web non resta alcuna traccia dei dati inseriti.
IL “REDDITEST”
COS’E’
Il “ReddiTest” è un software, disponibile dal 20 novembre, con cui l’Agenzia delle Entrate permette ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito lordo familiare (quello dichiarato nella dichiarazione dei redditi di cui al modello UNICO o al modello 730 o nel modello CUD, a cui vanno aggiunti anche i redditi esenti, quelli soggetti a tassazione separata e quelli soggetti a ritenuta alla fonte) e le spese sostenute nell’anno (in questo caso, quelle sostenute nel 2011).
Per utilizzare il programma, occorre scaricare il software dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed inserire i dati richiesti. Le informazioni indicate dal contribuente nel software restano, dunque, sul computer del contribuente stesso, senza lasciare alcuna traccia sul web.
I dati inseriti non saranno, pertanto, utilizzati dal Fisco per effettuare un’eventuale attività di accertamento, ma l’esito fornito da tale “simulatore” può rappresentare un campanello d’allarme per il contribuente permettendogli, eventualmente, di dichiarare un maggior reddito prima che sia l’Amministrazione a riscontare le incongruenze, avviando controlli e accertamenti sintetici.
E’, quindi, uno strumento di compliance “discreto”.
LE SPESE DA INDICARE
Il contribuente dovrà indicare, all’interno del software, i dati relativi alle spese più rilevanti sostenute in ambito familiare nell’anno (2011 nel caso di specie). Il software contiene 100 indicatori di spesa, suddivisi in 7 macro-categorie:
1) abitazioni;
2) mezzi di trasporto;
3) assicurazioni e contributi previdenziali;
4) istruzione;
5) attività sportive e tempo libero;
6) investimenti immobiliari e mobiliari;
7) altre spese significative.
I dati richiesti, infatti, rispecchiano i parametri di riferimento del nuovo redditometro che debutterà da gennaio 2013. Le prime informazioni da inserire nei campi riguardano la famiglia. Per “famiglia” si intende quella “reale”, quindi anche le coppie non sposate. Sono state individuate 11 tipologie di famiglie, differenziate per numero ed età dei componenti.
Si dà poi rilevanza alla zona geografica di residenza, con l’individuazione di cinque aree territoriali individuate:
1) Nord-ovest;
2) Nord-est;
3) Centro;
4) Sud;
5) Isole.
Altri elementi rilevanti del test sono, inoltre, i risparmi e gli incrementi patrimoniali, come anche i disinvestimenti realizzati dal contribuente.
L’ESITO
Una volta riempiti i campi richiesti, l’applicazione stima il reddito familiare in base a procedure statistiche consolidate che prendono come campione di riferimento una platea di oltre 22 milioni di famiglie e attribuisce alle voci di spesa un coefficiente, in modo da misurare la relazione tra il reddito e l’elemento di spesa conosciuto e gli altri dati non noti (come i consumi indispensabili, per esempio quelli alimentari).
A fine elaborazione, l’esito è chiaro:
¨ luce verde se i dati inseriti sono compatibili con quelli attesi dal Fisco;
¨ luce rossa se, viceversa, il reddito dichiarato non è coerente con le “uscite”.
Più il reddito dichiarato è alto (ad esempio, superiore a € 30.000), minore è la probabilità che si accenda la luce rossa, in mancanza di spese particolari di importo rilevante quali quelle per lavoratori domestici, spese di viaggio, spese per vacanze e tempo libero, spese per la cura della persona, rate alte di mutuo, investimenti.
Al contrario, la presenza di tali spese, specie se il reddito dichiarato è basso, tende a gonfiare il presunto reddito stimato ed è molto probabile che scatti la luce rossa. Spetta al contribuente cogliere il segnale di allarme e verificare che non ci siano errori o omissioni nel reddito dichiarato al Fisco.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.