Il saldo Imu e il relativo conguaglio entro il 17 dicembre

Scade il prossimo 17 dicembre (in quanto il 16 cade di domenica) il termine per versare il saldo Imu 2012, ricordiamo infatti la scadenza del 18 giugno scorso riguardava l’acconto.

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I Comuni nel frattempo hanno avuto il tempo di deliberare le aliquote definitive[1], pertanto a dicembre dovrà essere versato anche il conguaglio. Per consultare le delibere basta accedere al sito del ministero delle finanze, cliccando sul seguente link:

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm

Se il Comune non ha deliberato le aliquote Imu o specifiche detrazioni, vanno applicate le aliquote e le detrazioni “base” previste dalla norma.

 

Il CALCOLO DEL SALDO IMU

COME CALCOLARE IL SALDO

 

 

Ai fini del calcolo del saldo Imu occorre:

1)       individuare la rendita catastale, recuperando il rogito notarile, i vecchi bollettini Ici o utilizzare il sito dell’Agenzia del Territorio;

2)       rivalutare la rendita catastale del 5%;

3)       calcolare il valore catastale, dato dalla rendita catastale rivalutata moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato:

¨    160 per case e pertinenze, gruppo catastale A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7;

¨    140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;

¨    80 per uffici, banche e assicurazioni, gruppo catastale A/10 e D/5;

¨    60 per i fabbricati del gruppo catastale D (tranne D/5);

¨    55 per i negozi, gruppo catastale C/1;

4)      individuare l’aliquota deliberata dal Comune;

5)       individuare le eventuali detrazioni previste, la detrazione di base per l’abitazione principale è: 200 € + 50 € per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni. I Comuni però avevano facoltà di modificare le detrazioni;

6)      calcolare l’Imu totale per il 2012, al valore catastale prima calcolato verranno applicate le aliquote e le detrazioni previste dal Comune.

7)       decurtare le somme versate in acconto;

8)      suddividere la quota statale da quella erariale, nel caso di abitazioni diverse da quella principale.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

In luogo delle due rate, acconto e saldo, per quest’anno per l’abitazione principale è stata concessa la possibilità di suddividere ulteriormente l’acconto in due rate, la prima entro il 18.6 e la seconda entro il 17.09. Resta invece fissa la scadenza del 17.12 per il saldo, per il quale bisognerà ricordare di scomputare gli acconti di giugno e settembre, o l’unico acconto di giugno. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’Imu si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota ridotta prevista da ciascun Comune. Ricordiamo che in sede di acconto il valore dell’imposta era stata calcolata con l’aliquota provvisoria dello 0,4%; ora invece, in sede di saldo, sarà necessario verificare l’aliquota stabilita dal Comune, che ha avuto la possibilità di aumentare o diminuire l’aliquota di 0,2 punti percentuali (minimo 0,2%, massimo 0,6%). A tale importo andrà poi sottratta la detrazione di base pari a 200 Euro, e la maggiorazione di Euro 50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni (prevista per il biennio 2012-2013) per un massimo di 400 Euro (per un totale complessivo non superiore a 600 Euro). Andrà inoltre verificata l’eventuale presenza di ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, stabilite da ciascun Comune, essendoci la possibilità di aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta.Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:

¨      C/2, magazzini e locali di deposito, quindi soffitte e cantine;

¨      C/6 autorimesse, quindi box e posti auto in garage;

¨      C/7, posti auto scoperti.

Solo questi immobili possono godere della stessa aliquota dell’abitazione principale, nel limite di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie sopra indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all’immobile.

L’IMU PER LE CASE CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI

 

La disciplina Imu non prevede più, come invece avveniva con l’Ici, la possibilità di assimilare l’abitazione concessa in uso gratuito all’abitazione principale. In generale, quindi, l’abitazione concessa gratuitamente in uso ai parenti sconta l’aliquota ordinaria prevista da ogni singolo Comune. Sono diversi però i Comuni che hanno previsto per questa fattispecie un’aliquota agevolata.

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

La disciplina dell’Imu prevista per le abitazioni principali si estende anche alle assimilazioni legali (quali pertinenze e casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato) e a quelle stabilite dai Comuni: le abitazioni degli anziani e disabili lungodegenti e le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero. Nel caso in cui il Comune abbia previsto l’assimilazione all’abitazione principale, ad esempio per gli anziani ricoverati, in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata, il contribuente in sede di acconto avrà versato l’Imu considerando l’immobile come seconda casa, e pertanto avrà versato anche la quota erariale. In sede di saldo, pertanto, si dovrà considerare l’immobile come abitazione principale. Nel caso in cui dovesse emergere un credito, che riguardi sia l’imposta erariale sia quella comunale, si ritiene che il rimborso possa essere chiesto per intero al Comune, considerando che nulla è stato disposto per la restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale. Sul punto però di auspicano chiarimenti da parte delle Finanze.

IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

Per le abitazioni diverse da quelle principali il calcolo dell’Imu si complica perché oltre alla quota comunale è necessario individuare anche quella statale, che resta fissa allo 0,38% su base annua (0,76%/2). L’aliquota ordinaria provvisoria era stata fissata allo 0,76%, ma ciascun Comune ha avuto la possibilità di rimodularla dal minimo di 0,46% al massimo dell’1,06%. A tutto ciò si devono poi aggiungere le eventuali agevolazioni previste per:

¨    i fabbricati locati;

¨    gli immobili non produttivi di reddito fondiario;

¨    gli immobili posseduti dai soggetti Ires;

¨    gli immobili merce.

In considerazione di questa ampia potestà regolamentare, i contribuenti devono necessariamente consultare le delibere del proprio Comune, per non commettere errori nel versamento. Restano poi le riduzioni di imponibile al 50% per:

¨    i fabbricati inagibili o inabitabili;

nonché gli immobili vincolati per motivi storico-artistici.

L’IMU PER I FABBRICATI RURALI

 

Per quanto riguarda i fabbricati rurali, essi sono assoggettati all’Imu, non godono più infatti dell’esenzione come previsto per l’Ici. La misura della tassazione cambia a seconda della destinazione dei fabbricati, abitativa o strumentale. I fabbricati rurali abitativi seguono le regole ordinarie, con un’aliquota ordinaria dello 0,76%. I Comuni, tuttavia, hanno avuto la possibilità di aumentare o ridurre tale aliquota sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali. In ogni caso se l’immobile in questione è adibito all’abitazione principale, esso gode delle classiche agevolazioni: aliquota ridotta dello 0,4%, detrazione di 200 € maggiorata di 50 € per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni. I fabbricati rurali strumentali, invece, sono soggetti ad un’aliquota ridotta dello 0,2%, che i Comuni hanno potuto aumentare o ridurre fino allo 0,1% (minimo 0,1%, massimo 0,2%). Sono esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani, secondo l’elenco predisposto dall’Istat e consultabile all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6789.

Per quanto riguarda il versamento dell’Imu, si ricorda che:

¨    i fabbricati rurali abitativi hanno scontato a giugno metà dell’imposta;

¨    i fabbricati rurali strumentali, invece, hanno scontato solo il 30% al momento dell’acconto;

pertanto in sede di saldo questi ultimi avranno una rata più pesante della prima, dovendo anche conguagliare con l’aliquota prevista dal Comune.

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, per consentirne l’assoggettamento a tassazione. L’Imu sarà versata in unica soluzione entro il 17.12.2012 perché in questo caso non è stato versato nessun acconto.

L’IMU PER I TERRENI

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’Imu sia i terreni agricoli, a prescindere dal loro effettivo utilizzo, sia quelli edificabili. Per i terreni agricoli (anche incolti) l’Imu si calcola moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato  25%, per il coefficiente pari a 135 (o 110 per i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali Iap) e applicando poi l’aliquota ordinaria dello 0,76%.

I Comuni hanno avuto la possibilità di modificare l’aliquota fino a un minimo di 0,46% ed un massimo di 1,06%. Anche in questo caso, pertanto, per il versamento del saldo sarà necessario verificare le aliquote decise dai Comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola è prevista l’ulteriore agevolazione secondo cui l’Imu si applica limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 €, con le seguenti riduzioni (art. 4 comma 5 lett. e) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

¨    del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 € e fino a 15.500 €;

¨    del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 € e fino a 25.500 €;

¨    del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 € e fino a 32.000 €.

I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti (si veda l’elenco contenuto nella C.M. n. 9 del 14 giugno 1993).

I c.d. “orticelli”, ossia i terreni sui quali l’attività agricola è esercitata in maniera non imprenditoriale, ma per autoconsumo, devono essere assoggettati all’Imu (mentre con l’Ici erano esenti). Tuttavia, vista l’esiguità della superficie, il prelievo sarà spesso solo teorico, non raggiungendo quasi mai l’importo minimo per il versamento.

L’Imu è dovuta anche per il possesso di un’area fabbricabile, ossia l’area utilizzabile a scopo edificatorio. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione secondo i seguenti parametri:

¨    la zona territoriale di ubicazione;

¨    l’indice di edificabilità;

¨    la destinazione d’uso consentita;

¨    gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

¨    i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I Comuni hanno il potere di determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ritenendo congruo il valore dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita dal Comune.

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO

 

L’Imu è dovuta per ciascun anno solare, in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

L’Imu va versata cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in più comuni. Il contribuente potrà utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2012 per pagare l’Imu dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel mod. F24. In tal caso dovrà compilare e presentare in banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione, il saldo finale è uguale a zero. L’Imu va versata con il modello F24, e a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile usare anche il bollettino postale. A tal proposito si segnala che è  in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.11.2012 di approvazione del bollettino.

Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, con arrotondamento:

¨    per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;

¨    per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;

per ciascun rigo del Modello F24.

Per quanto riguarda il versamento tramite Mod. F24, si ricorda che è possibile usare:

¨    il “nuovo” modello semplificato;

¨    il “vecchio” modello (fino al 31.5.2013), in tal caso il versamento dell’IMU va indicato nella “SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI”;

e che l’imposta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze da indicare nella colonna “importi a debito versati” va esposta al netto della detrazione.

Per il versamento sono stati istituiti, con la Risoluzione 12.4.2012 n. 35/E, i seguenti codici tributo:

¨    3912 “IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;

¨    3913 “IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;

¨    3914 “IMU per i terreni – COMUNE”;

¨    3915 “IMU per i terreni – STATO”;

¨    3916 “IMU per le aree fabbricabili – COMUNE”;

¨    3917 “IMU per le aree fabbricabili – STATO”;

¨    3918 “IMU per gli altri fabbricati – COMUNE”;

¨    3919 “IMU per gli altri fabbricati – STATO”.

Per quanto riguarda, invece, l’importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro.

 

 

[1] Il termine inizialmente fissato al 30.9.2012 è stato prorogato al 31.10.2012 dall’art. 9, comma 3, lett. a) del D.l. 174/2012.

L o  Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 04/12/2012

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Dichiarazione IMU, confermata la proroga al 4 febbraio 2013

Con il comunicato stampa del 28.11.2012 il Mef ha annunciato che il termine di presentazione della dichiarazione IMU, previsto per venerdì 30 novembre, slitta al 4 febbraio 2013.

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La proroga era stata data per certa dalla stampa specializzata, ma serviva la sua ufficializzazione per rendere sicuro lo slittamento del termine.

In un altro comunicato, sempre del 28.11.2012, il Mef ricorda che nessuna proroga è prevista invece per il saldo Imu, che resta fissato alla scadenza del 17.12.2012.

 

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

PRIMA SCADENZA 30.09.2012

 

 

Il decreto salva Italia (o manovra Monti) aveva fissato quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu il 30 settembre 2012, che cadendo di domenica slittava al 1° ottobre, come confermato anche dalla Circolare n. 3/DF del 18.05.2012.

La scadenza del 1° ottobre riguardava gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, mentre la regola generale prevede che la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dei beni immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

LA PROROGA AL 30.11.2012 DEL D.L. 174/2012

A ridosso della scadenza del 1° ottobre, e in mancanza ancora della pubblicazione del modello definitivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa del 28.09.2012,ha annunciato la proroga della dichiarazione Imu, senza però fissare una data definitiva. Pochi giorni dopo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.l. 174/2012 contenente i tagli agli enti locali, che ha ufficialmente posticipato il termine di presentazione della dichiarazione Imu al 30 novembre 2012. Nel frattempo, con decreto del 30.10.2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 novembre), il Mef ha pubblicato il modello definitivo di dichiarazione con le relative istruzioni.

LA PROROGA AL 4.2.2013 DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 174/2012

 

In sede di conversione del D.L. n. 174/2012 (“decreto enti locali”) è stato presentato un maxiemendamento che posticiperebbe ulteriormente la scadenza al 4 febbraio 2013. Al posto del termine del 30.11.2012, infatti, sarebbe prevista la seguente locuzione “entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu e delle relative istruzioni”. I 90 giorni cadrebbero il 3 febbraio, che però è domenica, per cui l’adempimento slitterebbe al 4 febbraio.

In attesa tuttavia della pubblicazione della legge di conversione, resta valido il termine fissato dal D.l. 174/2012 (ante conversione in legge) del 30.11.2012.

PROROGA UFFICIALE CON COMUNICATO STAMPA DEL MEF

 

Con il comunicato stampa del 28.11.2012 il Mef ufficializza il differimento del termine di presentazione della dichiarazione Imu al 4 febbraio 2013, non lasciando più dubbi sull’adempimento.

Questo termine interessa i soggetti per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, resta fermo comunque il rispetto del termine di 90 giorni se lo stesso cade successivamente. Ciò significa che i proprietari possono sempre usufruire dei termini “ordinari”,  adempiendo all’obbligo non entro il 4 febbraio, ma nei 90 giorni a disposizione dalla data in cui si sono verificate variazioni che comportano l’obbligo dichiarativo.

CONFERMATO SALDO IMU PER IL 17.12.2012

Nessuna proroga invece per il versamento del saldo Imu.

Con il comunicato stampa n. 173 del 28.11.2012, il Mef conferma che termine per il versamento del saldo Imu resta stabilito al prossimo 17 dicembre.

  

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

03/12/2012

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ASPI Assicurazione sociale per l’impiego , la nuova indennità dell’Inps.

La riforma del lavoro voluta dal Governo Monti e dal ministro Fornero nel giugno del 2012 ha introdotto, tra le altre,  il varo di un nuovo ammortizzatore sociale, anzi, per meglio dire, l’introduzione di una unica prestazione a sostegno del reddito: l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).

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Si tratta di un nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria. L’Aspi è destinata a sostituire le attuali prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Inps, ossia l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione (ordinaria non agricola, con requisiti ridotti e quella speciale per l’edilizia). L’indennità di mobilità resterà per ancora 4 anni ma si ridurrà il periodo.

L’erogazione dell’Aspi parte dal 1 gennaio 2013. La nuova Assicurazione sociale per l’impiego partirà dal 1 gennaio del 2013 ed entrerà a regime, sostituendo del tutto l’indennità di mobilità, nel 2017.

Lavoratori beneficiari dell’Aspi. La prestazione previdenziale riguarderà lo stato di disoccupazione involontaria di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compreso gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio. Destinatari anche i lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (quindi a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, ecc.), gli impiegati del settore agricolo, il personale artistico, teatrale e cinematografico (con rapporto di lavoro subordinato).I collaboratori a progetto, i co.co.co sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi e della Mini-Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità una tantum, in presenza dei requisiti richiesti.I lavoratori operai agricoli sono altresì esclusi in quanto per loro si continua ad applicare l’indennità di disoccupazione agricola.

Requisiti dell’Assicurazione per l’impiego. I Requisiti sono:

  • Status di disoccupato;
  • 2 anni di anzianità assicurativa;
  • Almeno un anno di contributi nei due anni precedenti.

Più precisamente, il lavoratore si deve trovare in uno stato  di  disoccupazione involontaria. Quindi non deve trattarsi di dimissione del lavoratore, a meno che non sia dimissione per giusta causa come ad esempio per  il mancato pagamento della retribuzione. Tali dimissioni sono ritenute rientranti nella categoria della perdita involontaria del posto di lavoro.

Esclusa dall’Aspi anche la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a meno che non sia intervenuta nell’ambito delle procedure di cu all’art. 7 della legge 604 del 1966, ossia per effetti del tentativo di conciliazione presso la DPL. Più precisamente, si tratta del caso in cui il datore di lavoro che intende risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, avvia una conciliazione il cui esito potrebbe essere quello della risoluzione consensuale del rapporto al fine di prevenire una possibile controversia sul licenziamento. Di fronte a tale risoluzione consensuale presso la DPL c’è la deroga: il lavoratore rientra nell’Aspi. Il legislatore intende non penalizzare i tentativi di conciliazione.

Altro requisito: il lavoratore disoccupato deve avere due anni di assicurazione e almeno un anno di contributi versati (52 settimane) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono praticamente gli stessi requisiti richiesti finora per l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Durata dell’Aspi e dell’indennità mensile. L’assicurazione sociale per l’impiego, che ricordiamo sostituisce l’indennità di disoccupazione dal 2013, è una prestazione previdenziale che verrà erogata mensilmente per i seguenti periodi:

  • 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni;
  • 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni.

Ci sarà un periodo transitorio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, periodo in cui l’Aspi sarà modulata in funzione dell’età del lavoratore. Più precisamente i requisiti e la durata sono i seguenti:

  • Nell’anno 2013: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 8 mesi di Aspi, mentre quelli con più di 50 anni avranno diritto ai 12 mesi previsti dalla versione definitiva;
  • Nell’anno 2014: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 8 mesi di Aspi, mentre quelli da 50 a 54 anni avranno diritto ai 12 mesi. I lavoratori con più di 54 anni avranno diritto a 14 mesi (nei limiti delle due settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni;
  • Nell’anno 2015: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 10 mesi di Aspi, mentre quelli da 50 a 54 anni avranno diritto a 12 mesi. I lavoratori con più di 54 anni avranno diritto a 16 mesi (sempre nei limiti delle due settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni).

Importo dell’Assicurazione sociale per l’impiego. Per quanto riguarda la misura dell’indennizzo erogato dall’Inps, le modalità di calcolo dell’Aspi da erogare al lavoratore sono le seguenti: va presa in considerazione la retribuzione globale lorda percepita dal lavoratore disoccupato nell’ultimo biennio.

Sono compresi gli elementi della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa e le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la quattordicesima. Più precisamente, la retribuzione di riferimento è pari alla somma degli imponibili previdenziali dei 2 anni precedenti, divisa per le settimane coperte da contribuzione e moltiplicata per 4,33.

L’Aspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nell’anno 2013, la cifra massima di 1.180 euro mensili. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (ossia la parte che va oltre i 1.180 euro). L’importo di 1180 euro viene annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale degli indici Istat dei prezzi al consumo. Quindi nel 2014 l’importo sarà diverso.

La riduzione del 15% dopo 6 mesi. L’importo dell’Assicurazione sociale per l’impiego, così come accade per l’indennità di disoccupazione, si riduce dopo alcuni mesi. Precisamente è prevista una riduzione della misura dell’Aspi in relazione alla sua durata, a partire dal settimo mese. La riduzione è pari al 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e poi è pari ad un ulteriore 15% di riduzione dopo il dodicesimo mese di fruizione. Ulteriore 15% di riduzione (quindi il 30% del totale) scatterà a partire dal 13° mese di erogazione (per i lavoratori con età superiore a 55 anni, a regime. Oppure per i lavoratori con più 54 anni nel 2014 e nel 2015).

Massimale Aspi a 1.119,32 euro. Il tetto massimo di erogazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego è pari al massimale annuo di integrazione salariale (Cig) previsto dalla legge 427 del 1980 annualmente rivalutato, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro (per l’anno 2012).

Aspi e indennità di disoccupazione e mobilità. Da una prima analisi della nuova indennità Aspi rispetto alla indennità di disoccupazione ordinaria e l’indennità di mobilità, si nota che l’Aspi eroga una prestazione più favorevole rispetto all’indennità di disoccupazione, quest’ultima fissata al 60% della retribuzione per un periodo massimo di 8 mesi. Mentre nei confronti dell’indennità di mobilità c’è una condizione meno favorevole dell’Aspi. L’indennità di mobilità prevede un importo pari all’80% della retribuzione per periodi che in alcune realtà territoriali arrivano a 48 mesi.

Come e quando viene erogata l’Aspi. Per quanto riguarda la procedura di erogazione dell’assicurazione per l’impiego, come per l’indennità di disoccupazione, essa spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione.

Presentazione della domanda in via telematica. La liquidazione dell’indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un’apposita domanda, da inviare all’Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, quindi il tempo massimo per la richiesta dell’indennità è di 68 giorni, proprio come l’indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda la procedura per ottenere l’Aspi più velocemente, al lavoratore conviene presentare la domanda nei giorni seguenti la data del licenziamento o della cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto allora l’erogazione (o per meglio dire la maturazione dell’Aspi) parte dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro stesso. In caso contrario, se la domanda è presentata oltre l’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, l’Aspi spetterà dal giorno di presentazione della domanda con la conseguenza che il primo incasso effettivo avverrà più tardi. La fruizione dell’indennità da parte dell’Inps è ovviamente comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.

Diniego Aspi e decadenza dell’azione. Può capitare che l’ente previdenziale non conceda l’erogazione dell’Aspi o della Mini-Aspi. In questo caso è possibile proporre un’azione giudiziaria per rivendicare il proprio diritto. Analoga azione può essere proposta anche avverso il provvedimento di concessione, se il lavoratore ritiene ci siano validi motivi. Essendo  inquadrata tale prestazione nell’ambito della disciplina delle prestazioni a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’Inps, si applica il regime di decadenza di un anno per l’azione. Quindi il ricorso va presentato entro tale decadenza.

Contributi di finanziamento per l’Aspi, a carico aziendale. Per quanto riguarda il finanziamento della nuova assicurazione per l’impiego, i datori di lavoro pagano l’1,31%, ossia lo stesso contributo versato oggi per la disoccupazione. Questo per i contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a termine, l’azienda paga oltre all’1,31% anche un contributo aggiuntivo pari all’1,4%, che potrà essere recuperato in caso di stabilizzazione.

Il trattamento iniziale dell’Aspi, entra anche nel calcolo del contributo di cessazione del rapporto di lavoro, individuale e collettivo (fatta eccezione le dimissioni) indicato anche come contributo di licenziamento. Tale contributo, che è un importo versato una tantum all’Inps è a carico dei datori di lavoro e concorre a finanziare l’Aspi.

Nel caso di licenziamento individuale, il contributo è pari alla metà del trattamento iniziale dell’Aspi per ogni 12 mesi di anzianità ed è conteggiato fino ad un massimo di 36 mesi. Quindi l’importo massimo è pari ad 1,5 volte il trattamento iniziale dell’Aspi. Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia stata oggetto di accordi sindacali, il contributo in questione è versato in misura pari al triplo.

Esempio calcolo Aspi, e contributo di  licenziamento (carico azienda)

Retribuzione complessiva nei due anni precedenti il licenziamento = 30.000 euro

Numero di settimane di contribuzione = 104 (l’attività lavorativa è stata di 2 anni)

Retribuzione media settimanale = 30.000/104 = 288,46

Retribuzione media mensile = 288,46 x 4,33 = 1.249

Aspi = 75% di 1180 = 885 + 25% di 69 (=1249-1180) = 17,25 = 885 + 17,25= 902,25

Contributo licenziamento individuale (con 36 mesi di anzianità aziendale)

Contributo = (902,25 / 2) x (36 / 12) = 451,12 x 3 = 1.353,36 (carico azienda)

Contributo licenziamento collettivo (con 36 mesi di anzianità aziendale)

Contributo licenziamento individuale per tre = 1.353,36 x 3 = 4.060,08 (carico azienda)

Aspi e cassa integrazione e cig in deroga. La riforma che introduce l’Assicurazione sociale per l’impiego non riguarda la cassa integrazione ordinaria, mentre su quella speciale ci sarà qualche variante. Fino al 2016 ci sarà anche la possibilità di fare ricorso agli ammortizzatori in deroga, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

Mini-Aspi: l’indennità con requisiti ridotti. Oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la riforma del lavoro ha previsto anche una Mini-Aspi. Si tratta di una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per l’Aspi, che abbiamo visto in precedenza.

La Mini-Aspi, questa ulteriore prestazione a sostegno del reddito, a partire dal 1 gennaio 2013, assicurerà una indennità per i lavoratori che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Anche in questo caso, l’indennità spetta a condizione che sia presente e permanga uno stato di disoccupazione.

La misura dell’indennità Mini-Aspi è di pari importo rispetto all’Aspi. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo anno, meno i periodi di indennità fruiti. In caso di rioccupazione del lavoratore con lavoro subordinato, la Mini-Aspi è sospesa d’ufficio per cinque giorni. Al termine della sospensione, l’indennità riprende.

Decadenza, sospensione e riduzione dell’Aspi

Casi di decadenza dell’Aspi e Mini-Aspi. L’obbligo di restituzione dell’indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti cade nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’Inps del reddito anno che si presume di avere dall’attività stessa;
  • raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’Aspi. 

La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituzione dell’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

Sospensione dell’Aspi. Inoltre è prevista la sospensione della fruizione dell’Aspi, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato da parte del lavoratore disoccupato. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a 5 mesi, l’Aspi riprende a decorrere dal momento della sospensione. I periodi di contribuzione  relativi al nuovo rapporto di lavoro (i contributi versati dal datore di lavoro durante il periodo di rioccupazione) possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’Aspi e per la mini-Aspi).

Per i periodi lavorativi superiori a 6 mesi, una volta cessato il nuovo rapporto e in presenza dei requisiti richiesti, l’Aspi spetta nuovamente al lavoratore senza più alcun collegamento al trattamento percepito precedentemente. In sostanza si richiesta una nuova Aspi.

Riduzione Aspi per lavoro autonomo. Nel caso in cui il lavoratore svolga un lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la misura della riduzione è pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma. Il lavoratore deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando appunto il reddito annuo che prevede di ottenere. Se non effettua la comunicazione all’ente previdenziale, come abbiamo visto, c’è la decadenza del diritto all’Aspi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

27/11/2012

Allegato: Min.Lavoro – Seminario di studio sulla riforma del lavoro

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