Il termine del 31.12.2012 per gli atti impositivi

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che i provvedimenti impositivi devono essere notificati entro determinate scadenze previste a termine di cadenza, e ciò vale sia per gli avvisi di accertamento che per le cartelle di pagamento. Il mancato rispetto di detti termini porta la nullità insanabile dell’atto. Vediamo di seguito quali atti dovevano essere notificati entro lo scorso 31 dicembre.

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Premessa

La procedura impositiva è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore, i primi dei quali sono soggetti a termini di decadenza. Ove la procedura concerna l’accertamento delle imposte, al contribuente deve essere notificato l’avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento, mentre nelle liquidazioni automatiche/controlli formali il primo atto impositivo impugnabile è la cartella di pagamento, preceduta da una semplice “comunicazione bonaria” da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate).

Nella suddetta “progressione” di atti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro precisi termini di decadenza, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.

L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria. Infatti, l’ente impositore non può chiedere alla Commissione Tributaria di essere rimesso in termini poiché tale norma, peraltro circoscritta a ipotesi eccezionali, trova applicazione solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli accertamenti e le cartelle di pagamento.

La regola per le imposte dirette

Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del D.P.R. n. 600/1973, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

La regola per l’IVA

 Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del D.P.R. n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento dell’imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Accertamenti scaduti il 31/12/2012

Alla luce di quanto sopraesposto entro lo scorso 31 dicembre dovevano essere notificate:

  • le cartelle relative agli avvisi bonari derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni anno 2007 (per esempio

controllo delle detrazioni, deduzioni). La scadenza è a pena di decadenza, pertanto nel caso di inattività dell’Amministrazione entro il 31 dicembre, le somme non potranno più essere pretese;

  • gli avvisi di accertamento per le violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l’anno 2007 (Unico 2008)

ovvero per l’anno 2006, se sono state omesse (fatti salvi i casi in cui c’è un reato tributario di cui si dirà nel prosieguo);

  • le cartelle relative a ruoli conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi nel 2010 o a sentenze passate in giudicato nel 2010;

 

  • le cartelle di pagamento relative alle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata conseguiti nel l’anno 2008 non versate in seguito alla comunicazione.

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

08/01/2013

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Auto in uso promiscuo a soci e dipendenti

La presente per comunicarLe che l’ACI ha pubblicato, come ogni anno, le tabelle ACI.

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Grazie al provvedimento, pubblicato in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2012, è ora possibile determinare il valore dei costi chilometrici e del relativo imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit delle autovetture date in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori per l’anno 2013.

 

La valutazione alla luce della nuova disciplina del godimento ai soci

L’aggiornamento delle tabelle ACI per il 2013 riporta alla mente altre valutazioni fiscali. In primis la nuova disciplina sul godimento dei beni aziendali in uso ai soci/familiari, introdotta dall’art.2, co.36-quaterdecies del D.L. n.138/11.

Essa comporta l’indeducibilità dei costi relativi al bene, se lo stesso viene concesso in uso a tali soggetti a un valore inferiore a quello di mercato.

L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.24/E ha, successivamente, precisato che l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento trova una deroga in tutti quei casi in cui vi siano già delle disposizioni del Tuir, che stabiliscono una limitazione alla deduzione dei costi, come ad esempio l’art. 164 per i veicoli aziendali.

In tal caso, infatti, l’indeducibilità, sia pure parziale, dei costi afferenti il bene è già sancita da disposizioni “speciali” del Tuir che hanno stabilito “a monte”, presuntivamente, un’inerenza parziale del bene all’attività d’impresa, consentendo la deduzione forfettaria dei costi.

Effetti fiscali della concessione in uso dell’auto agli amministratori e dipendenti

Le conseguenze fiscali in capo al socio e alla società concedente, nel caso di concessione in godimento di un veicolo al socio che è amministratore o dipendente si sostanziano:

  • non tassazione del socio quale reddito diverso, in quanto si applicano le regole del fringe benefit dell’art.51 del Tuir: tassazione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla società.

Il reddito rimane attratto nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e non andrà dichiarato come reddito diverso. Per le autovetture, in particolare, l’ammontare da assoggettare ad Inps e a Irpef sarà quantificato in base al 30% dei costi chilometrici della tariffa Aci dei 15.000 chilometri annui; e ciò indipendentemente da quanta strada viene effettivamente percorsa per finalità private e dall’ammontare dei costi sostenuti dall’impresa per l’auto, che potrà essere maggiore o minore di quello previsto forfettariamente come benefit;

  • gli oneri sostenuti per l’automezzo, dalla società concedente, sono deducibili al 90% (per i soci-dipendenti) e al 40% con tetto di € 18.076 come costo rilevante (per i soci-amministratori).

 

 

La nuova deducibilità de costi auto dal 2013

Va ricordato che la L. 28.6.2012, n. 92 (c.d. “Riforma del lavoro”) con l’art. 4, co. 72-76, aveva compiuto un primo ridimensionamento della deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti. In particolare, la misura di deducibilità, fissata al 40%, sarebbe stata ridotta al 27,5%. Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70% a partire dal periodo d’imposta 2013. Con la Legge di Stabilità 2013 è stata però prevista un’ulteriore stretta (sempre a partire dal periodo d’imposta 2013) dei costi relativi alle auto delle imprese riducendo la deducibilità al 20% e non più al 27,5%. Si evidenzia il fatto che la Legge di Stabilità non fa alcuna modifica per le auto in uso promiscuo ai dipendenti, pertanto dovranno subire “solo” la riduzione prevista dalla “Riforma del Lavoro” dal 90% al 70%.

 

Per le auto, dunque, premesso che la C.M. n.36/E/12 dispone che per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione è necessario confrontare i due seguenti importi:

  • il valore normale del diritto di godimento del bene, rappresentato dal c.d. fringe benefit, determinato ai sensi dell’art.51, co.4 del Tuir, al netto del corrispettivo eventualmente pagato;
  • il maggior reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei costi indeducibili dell’autovettura, ex art. 164 del Tuir, imputato a tutti i soci, a prescindere da chi utilizza effettivamente il veicolo.

A differenza di quanto accade per i beni per i quali non sussistono disposizioni del TUIR che limitano la deducibilità, il maggiore reddito d’impresa che deriva dalla ripresa a tassazione dei costi ai sensi dell’art.164 del Tuir deve essere imputato pro- quota a tutti i soci (e quindi nei modi ordinari), mentre il reddito diverso è ovviamente attribuito al solo socio come effettivo utilizzatore del bene.

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

08/01/2013

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La Numerazione delle fatture

Nella Legge Finanziaria 2013 (L.228/2012) è stata inserita una serie di disposizioni in materia di fatturazione.

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In particolare, è stato riscritto l’art. 21, D.P.R. n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria. La citata disposizione prevede, tra l’altro, riscrivendo il comma 2, lettera b), art. 21, D.P.R. 633/1972, che nella fattura devono essere presente “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. 

Il contenuto della nuova fattura

L’art. 1, commi da 324 a 335 della L. 228/2012, riscrivendo il comma 2, art. 21, D.P.R. 633/1972, dispone che nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi:

 

–       data di emissione;

–       numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

–       ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

–        numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

 

–       ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

–       numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

–       natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

–       corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);

–       corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

–       aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

–       data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93;

–       annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. In base al comma 335 le nuove disposizioni vanno applicate alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013.

 

La numerazione delle fatture

Un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo “numero” di emissione, anch’esso modificato dalla Direttiva fatturazione.

Fino al 31.12.2012: “La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare …”

A partire dall’1.01.2013: “La fattura contiene le seguenti indicazioni: […] b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;”.

Dal confronto delle due disposizioni è possibile riscontrare che:

–         non è più prevista la numerazione “per anno solare”, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1;

–         il numero (progressivo) deve identificare la fattura in modo univoco.

Per ciò che attiene il secondo aspetto, numerazione univoca delle fatture, in termini pratici significherebbe che due fatture non possono avere lo stesso numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi. Merita evidenziare che l’art. 226, Direttiva n. 2006/112/CE, denominato “Contenuto delle fatture” prevede, tra l’altro, l’indicazione di: “2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”. In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame.

 

Le possibili soluzioni

 

Soluzione 1

 

Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via.

Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del documento.

Soluzione 2

 

Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi. Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall’1.1.2013.
 

Soluzione 3

Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa. Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via.

È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.

 Tuttavia, è opportuno attendere chiarimenti dall’Amministrazione Finanziaria.

 

I sezionali

Altri elementi da considerare sono i seguenti:

  • in caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell’alfabeto). Utilizzando due registri sezionali delle fatture emesse è possibile, quindi adottare la seguente numerazione:

–        Sezionale A: n. 1/2013/A e n. 2/2013/A;

–        Sezionale B: n. 1/2013/B e n. 2/2013/B.

Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012 n. 459/A n. 621/B n. 460/A n. 622/B n. 461/A n. 623/B:

  • la scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all’art. 23, comma 2, DPR n. 633/72 per ciascuna fattura deve essere riportato “il numero progressivo […]”, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento. Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, D.P.R. n. 633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

07/01/2013

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