Le dimissioni del lavoratore dopo la Riforma Fornero
Di seguito riportiamo una breve sintesi delle principali modifiche, apportate dalla riforma del lavoro, relativamente alla disciplina delle dimissioni.
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DIMISSIONI
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NOZIONE |
Le dimissioni sono date dal lavoratore per chiedere al datore di lavoro la risoluzione del rapporto |
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NOVITA’ DELLA RIFORMA FORNERO |
L’art. 4, commi 16-23, della L. 92/2012 modifica la disciplina delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco, ossia quelle fatte sottoscrivere al/la lavoratore/trice, spesso all’atto di assunzione, per poi il datore di lavoro utilizzarle quando ritenuto opportuno.
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DATA DI APPLICAZIONE |
18 LUGLIO 2012 |
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PROCEDURA |
Il/la lavoratore/trice, una volta inviata la lettera di dimissioni al datore di lavoro, deve convalidare le dimissioni in determinate sedi, tenendo conto delle diverse procedure che si applicano se il lavoratore è (A) o se il lavoratore è (B).
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A CHI SI APPLICA E COME
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LAVORATORI (A) |
DISCIPLINA |
LAVORATORI (B) |
DISCIPLINA |
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– lavoratrice durante il periodo di gravidanza; – lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino; – lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento ((specificando che in caso di adozione internazionale i tre anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento). |
convalida : presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio |
tutti gli altri lavoratori/trici che non rientrano nei lavoratori (a) |
convalida: – tramite apposizione della firma del lavoratore/trice sulla ricevuta al modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego; – tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio. |
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ALTRE MODALITA’ DI CONVALIDA DELLE DIMISSIONI |
Con decreto ministeriale potranno poi essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie
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CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA |
CIRC. MINISTERO DEL LAVORO 18/2012:
Non è richiesta la procedura della convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in tutte le ipotesi in cui la cessazione riguardi procedure di riduzione del personale svolte in sede sindacale o in sede istituzionale (esempio tentativo di conciliazione) |
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COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE NON PROCEDE ALLA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI O DELLA RISOLUZIONE? |
Nel caso in cui non si proceda alla convalida o alla sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro il termine di sette giorni dalla ricezione:
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POSSONO ESSERE REVOCATE LE DIMISSIONI O LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DOPO LA LETTERA DEL/LA LAVORATORE/TRICE? |
COMMA 21 DELL’ART. 4 DELLA l. 92/2012:
prevede che nel termine dei sette giorni dalla ricezione della comunicazione di convalida, sovrapponibili al periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice o il lavoratore hanno facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse. |
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QUANDO LE DIMISSIONI SONO INEFFICACI, OSSIA NON PRODUCONO L’EFFETTO DEL RECESSO DEL RAPPORTO? |
Qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. |
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SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO |
E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 al datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. |
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