Dal 1 Gennaio 2013 vi è obbligo per tutti i datori di lavoro di redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi), e ciò indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati in azienda.
[um_loggedin]
Per le piccole aziende dunque che occupano meno di 10 dipendenti, a far data 1/1/2013 non sarà più sufficiente autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma si dovranno preoccupare di redigere un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il DVR sarebbe dovuto diventare obbligatorio già a giugno 2012 ma le procedure standardizzate non erano ancora state elaborate per cui il Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 (convertito dalla Legge 101/2012) ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 Dicembre 2012.
Si rimane comunque a tutt’oggi in attesa di un decreto interministeriale, già in preparazione, che acquisisca il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Tutte le aziende fino a 10 dipendenti dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi entro e non oltre il 31 Dicembre 2012, per evitare sanzioni pesanti a partire dal 1 gennaio 2013.
Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed avere data certa.
Per la mancata redazione del DVR sono previste le seguenti sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 ad € 6.400,00. La pena dell’arresto è aumentata nelle aziende a rischio rilevante. L’incompleta redazione del DVR è sanzionata con un’ammenda da € 1.000,00 ad € 4.000,00 a seconda del tipo di omissione di indicazione. In considerazione delle pesanti sanzioni, è meglio informarsi al più presto con l’esperto della sicurezza di riferimento.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”) ha previsto un’estensione del regime dell’Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. In particolare, viene stabilito che i soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000), possono optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”).
[um_loggedin]
Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012, già firmato dal Ministro e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’opzione avrà effetto già per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
In sintesi riportiamo la nuova disciplina:
LA NUOVA IVA PER CASSA
SOGGETTI INTERESSATI
Possono optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”) i soggetti passivi Iva che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
OPERAZIONI INTERESSATE
I soggetti di cui sopra possono optare per l’Iva per cassa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
ESIGIBILITA’ E DETRAIBILITA’DELL’IVA PER IL CEDENTE/PRESTATORE
Per i soggetti che esercitano l’opzione per l’Iva per cassa, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Lo scopo è quello di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.L’Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.Analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
DETRAIBILITA’ DELL’IVA PER IL CESSIONARIO/COMMITTENTE
In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario/committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato, sempre che non abbiano esercitato anch’essi l’opzione per l’Iva per cassa.
OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE
Non possono essere oggetto di opzione per l’Iva per cassa, le seguenti operazioni attive:
¨ operazioni effettuate in regimi speciali Iva (es.: regime “monofase” ex articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972, regime del margine per beni usati ex articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995, regime delle agenzie di viaggi e turismo ex articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972); la Relazione illustrativa al Decreto MEF ha, tuttavia, precisato che, nel caso di esercizio di più attività con applicazione separata dell’imposta ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 633/1972, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario;
¨ cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, quindi nei confronti di privati consumatori;
¨ operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’Iva mediante applicazione del meccanismo del reverse charge;
¨ operazioni indicate all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, per le quali l’Iva per cassa si applica “a regime”. Si tratta, nello specifico delle:
¨ cessioni di alcuni prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti;
¨ cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari;
¨ cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato, organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.
Tuttavia, come precisato nella relazione illustrativa al Decreto MEF, nel calcolo del volume d’affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’Iva per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (es.: quelle in regime di reverse charge).
OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione le seguenti operazioni passive:
¨ acquisti di beni o servizi per i quali si applica l’Iva con il metodo del reverse charge;
¨ acquisti intracomunitari di beni;
¨ importazioni di beni;
¨ estrazioni di beni da depositi Iva.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE/PRESTATORE
Il regime dell’Iva per cassa è applicabile dal cedente/prestatore previo esercizio di apposita opzione. Tale opzione deve essere esercitata secondo le modalità che saranno definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso vale per la revoca dell’opzione.
Sulle fatture emesse applicando il regime dell’Iva per cassa, deve essere apposta specifica annotazione per indicare che si tratta di operazioni con “Iva per cassa”, con espresso riferimento anche alla norma istitutiva (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012). L’omessa indicazione di tale dicitura costituisce una violazione formale ai fini sanzionatori.
Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa il cedente o prestatore è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale, ecc.).
Le operazioni effettuate con Iva per cassa, inoltre, concorrono a formare il relativo volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del DPR n. 633/1972, con riferimento all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
Le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Se viene incassata solo parte del corrispettivo, l’Iva diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE/PRESTATORE
Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto optante può essere esercitato solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso 1 anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.
Se viene effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto optante nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
DECORRENZA DELL’OPZIONE
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.
Viene, inoltre, previsto che è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
TERMINE DELL’OPZIONE
Se nel corso dell’anno il volume d’affari supera la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
Per le operazioni passive, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, anche se l’acquisto è stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cassa.
Sia in caso di uscita dal regime per effetto del superamento della soglia di volume d’affari, sia in caso di uscita dal regime per effetto della revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, sono previste disposizioni semplificative volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta. In particolare, è previsto che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati.
Nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
In relazione alla news “incentivi per la stabilizzazione del lavoro” pubblicata sul Nostro sito www.studioanello.it il 10/10/2012, con la presente Vi informiamo che, in data 17/10/2012 G.U. n. 243, è stato pubblicato il decreto interministeriale che istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell’occupazione giovanile (giovani fino a 29 anni) e delle donne (di qualsiasi età).
[um_loggedin]
RIEPILOGHIAMO DI SEGUITO LA SINTESI DEGLI INCENTIVI:
1) Tempo indeterminato
Il datore di lavoro riceverà 12.000 euro per ogni lavoratore stabilizzato, trasformando in tempo indeterminato (anche a tempo parziale) contratti di lavoro a tempo determinato e/o a progetto, forme di collaborazioni coordinate e continuative o di associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.
2) Tempo determinato
Incentivi sono previsti anche per assunzioni a tempo determinato, sempre di giovani e donne, con contributi di:
– 3.000euro qualora la durata del rapporto di lavoro sia di almeno 12 mesi;
– 4.000euro per non meno di 18 mesi;
– 6.000euro per durate superiori ai 24 mesi.
Ogni datore di lavoro può trasformare o stabilizzare al massimo 10 lavoratori fruendo, pertanto, complessivamente di 120mila euro di aiuti (fatti salvi il de minimis e la disponibilità delle risorse).
L’incentivo è corrisposto per ogni stabilizzazione (trasformazione o assunzione) effettuata dalla data di pubblicazione del Decreto (17/10/2012) sino al 31/03/2013.
L’INPS, cui è affidata la gestione della misura, corrisponderà gli incentivi in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili, attraverso modalità telematiche, pertanto, qualora foste interessati, Vi consigliamo di prendere contatti con lo Studio al fine di provvedere quanto prima all’espletamento di tutte le pratiche necessarie ed al relativo inoltro all’INPS.
Rimaniamo come sempre a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione in merito.