Con la presente Vi informiamo che, con l’approvazione della DdL di Stabilità, a partire dal 1° Luglio 2013 entrerà in vigore l’aumento di un punto dell’aliquota Iva che passerà quindi dal 21% al 22% e dal 10% all’11%. Al contrario non subirà modifiche l’aliquota agevolata del 4% che rimarrà così invariata.
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I beni e le diverse aliquote
I beni che vedranno subire l’aumento dell’aliquota Iva all’11% e al 22% e quelli che non subiranno modifiche rimanendo al 4% sono quelli esposti di seguito.
22% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota (il prelievo resta al 21% fino a fine giugno 2013):
abbigliamento e accessori; auto; case con caratteristiche di lusso; telefonini; servizi per telefonia mobile; computer e tablet; parrucchiere; piatti pronti; imbarcazioni; noleggio veicoli e imbarcazioni; prodotti e trattamenti di bellezza; cd/dvd; elettrodomestici; carburante; bevande gassate; vino; superalcolici; tabacchi; calzature; servizi di lavanderia; servizi di officine, gommisti e carrozzieri; servizi di telecomunicazione; prestazioni professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti ecc.); ingresso alle manifestazioni sportive di prezzo superiore a 12,91 euro; servizi di trasporto merci (esclusi impianti a fune); servizi degli stabilimenti balneari; prestazioni delle agenzie di viaggio (tour operator); gas metano per usi civili, oltre 480 mc annui; servizi forniti con mezzi elettronici (compresi libri e musica digitali); strumenti musicali; mobili a arredi; moto e bici; lezioni per corsi e attività ricreative; tv; parchi divertimento; gioielleria e orologeria.
11% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota (l’Iva resta pari al 10% fino a fine giugno 2013):
zucchero; prodotti per l’alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi, ecc.) ; marmellate; conserve di frutta; prodotti della pasticceria e della biscotteria; corn-flakes; cioccolatini; omogeneizzati; acque minerali; birra; aceto; carne; pesce; uova; miele; energia elettrica per uso domestico; gas metano per usi civili, fino alla soglia di 480 mc annui; medicinali (anche omeopatici) ; alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici; spettacoli teatrali; abbonamento pay; tv; energia eolica e fotovoltaica; trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie; oggetti d’arte; gelati; salse e condimenti; caffè; tè; acquisto abitazione non di lusso diversa dalla prima casa; ristrutturazioni edilizie; fornitura acqua; raccolta rifiuti; ristoranti, pizzerie e simili; locazioni di abitazione.
4% Beni sui quali si applicherà ancora l’aliquota agevolata:
latte fresco; ortaggi e legumi; frutta; farine e altri cereali; pasta; pane; pomodori; quotidiani e periodici; libri; acquisto prima casa; occhiali e lenti a contatto; mense aziendali e scolastiche.
Decorrenza
Come esposto in precedenza secondo quanto stabilito dal disegno di Legge di Stabilità varata dal Governo l’aumento Iva di un punto avrà effetto dal 1° luglio 2013.
Si ricorda che rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:
per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:
1) le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione;
2) le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare);
3) le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.
con la presente circolare informativa intendiamo metterLa a conoscenza che con l’approvazione del testo relativo al disegno di Legge di Stabilità per il 2013, di notevole interesse per le famiglie che andranno a compilare la prossima dichiarazione dei redditi (Unico/2013 730/2013) vi è la revisione degli sconti fiscali, per i redditi superiori ai 15.000 euro. Viene introdotta nello specifico una franchigia di 250 euro per alcune deduzioni e detrazioni Irpef e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità di 3.000 euro.
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Premessa
La revisione delle deduzioni e detrazioni con effetto retroattivo (vale a dire che le modifiche riguarderanno la prossima dichiarazione dei redditi Unico 2013 – 730/2013) prevede l’introduzione di una nuova franchigia di 250 euro e di un tetto massimo detraibile di 3.000 euro. Il loro effetto combinato non permetterà di ottenere sconti con piccole uscite, tuttavia le variazioni riguarderanno solamente i redditi complessivi superiori a 15.000 euro.
Le deduzioni e le detrazioni
È opportuno ricordare che le deduzioni e le detrazioni sono delle agevolazioni concesse al contribuente nell’ambito della compilazione della dichiarazione dei redditi.
Nello specifico:
– le detrazioni d’imposta costituiscono una serie di sconti fiscali per alcune spese che sono ritenute meritevoli di incentivo o di tutela. La detrazione è uno sconto applicato direttamente all’imposta lorda, generalmente nella misura del 19% della spesa sostenuta. Attualmente gli sconti sono soggetti a diversi limiti a seconda delle voci interessate;
– una spesa che è deducibile invece, riduce il reddito imponibile da assoggettare all’Irpef. Le deduzioni, di fatto, sono le spese che possono essere sottratte al reddito totale, comportando per il contribuente un beneficio.
Deduzioni e detrazioni nella nuova Legge di Stabilità
Secondo quanto riportato nel testo di legge sulla Stabilità per il 2013 approvato dal Governo, viene introdotta nello specifico:
– una franchigia di 250 euro per alcune deduzioni e detrazioni Irpef;
– per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità di 3.000 euro.
Le voci escluse
Le uniche voci escluse sono le detrazioni che riguardano i carichi di famiglia, le detrazioni per lavoro dipendente, e quelle per le ristrutturazioni e il risparmio energetico, per le quali non riguarda nemmeno il tetto dei 3mila euro.
Fuori dal tetto massimo dei 3.000 euro, vi sono inoltre le spese sanitarie, che però si vedono raddoppiare la soglia di accesso a 250 euro rispetto agli attuali 129 euro.
Dalla franchigia sono esentatii seguenti costi:
– quelli sostenuti dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida;
– quelli sostenuti per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.
Costi che tuttavia non è possibile “ammortizzare” integralmente, in quanto rientrano nel tetto massimo di tremila euro introdotto per le detrazioni.
Il tetto del 3.000 euro avrà un’efficacia piuttosto ampia in quanto saranno bloccate molte spese che oggi è possibile “scaricare” al 19%.
Per esempio, gli interessi passivi sui mutui contratti per acquistare la prima casa, le spese veterinarie, le spese funebri sostenute nel caso della morte di familiari, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria dei figli e quelle per la pratica sportiva degli under 18, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, così come di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ovvero le erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
L’effetto della franchigia
L’effetto della franchigia cambierà a seconda delle dimensioni delle diverse spese a cui il Fisco riserva un occhio di riguardo. La franchigia per le deduzioni non si applicherà, in ogni caso, ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e a quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi).
Ad essere esclusi saranno anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali e alcune altre spese.
Come saranno le nuove agevolazioni
Detrazioni Irpef
Sugli oneri per i quali spetta la detrazione Irpef del 19% si abbatte il doppio effetto:
– della nuova franchigia di 250 euro;
– del tetto massimo detraibile di 3 mila euro per ciascun periodo d’imposta.
La più importante categoria di oneri detraibili, le spese sanitarie, non risulta interessata dal tetto massimo di detraibilità annuo pari a 3 mila euro, ma soltanto dalla nuova franchigia di 250 euro, che peraltro supera quella attualmente prevista di 129,11 euro e che rimarrà invece in essere per le spese mediche sostenute dai soggetti con redditi non superiori alla soglia di 15 mila euro.
Nota bene
Per quanto riguarda le spese sanitarie, per i redditi inferiori a 15.000 euro la franchigia rimane quella attuale di 129,11 euro.
Spese sportive sostenute per gli under 18
Per quanto riguarda le spese sportive sostenute per i ragazzi di attività compresa fra 5 e 18 anni, l’attuale limite massimo di spesa detraibile, fissato in 210 euro, risulta completamente azzerato dalla nuova franchigia posta al livello più elevato.
L’effetto combinato di franchigia e tetto massimo
Secondo il provvedimento, i vari limiti massimi fissati dal Tuir sembrano sopravvivere alla nuova franchigia e al tetto massimo dei 3 mila euro annui, anche se in alcuni casi l’effetto combinato delle due nuove disposizioni finisce per azzerarli, se non ridurli sotto soglia.
È il caso, per esempio, delle detrazioni per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (c.d. mutui prima casa), per i quali l’attuale limite massimo detraibile di 4 mila euro finisce per essere inevitabilmente ridimensionato, anche in questo caso al ribasso, dal tetto massimo per periodo d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità.
Le deduzioni dal reddito
Sugli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche viene introdotta la nuova franchigia di 250 euro. Questa misura non riguarda però tutte le tipologie di spese per le quali spetta la deduzione in dichiarazione dei redditi.
Ne restano fuori:
– i contributi previdenziali e assistenziali versati dal contribuente sia per obbligo di legge sia in via facoltativa, alla gestione pensionistica di appartenenza;
– i contributi versati alle forme pensionistiche complementari alle condizioni e nei limiti previste dalle singole disposizioni istitutive delle stesse.
Anche per gli oneri deducibili così come per le detrazioni d’imposta la franchigia introdotta dal decreto di Stabilità deve essere combinata con i limiti massimi di deduzioni previsti per alcune tipologie di spese e oneri.
Naturalmente come già detto, l’effetto combinato della franchigia e del limite di deduzione finirà per sterilizzare notevolmente il beneficio fiscale riconducibile alla deduzione stessa.
In allegato, comunicazione della Cassa Edile di Roma e Provincia del 24/7/2012, nella quale viene indicato il tasso di interessi di mora dovuti per le omissioni contributive e i pagamenti tardivi.