ai Finanziamenti dei soci sempre all’ordine del giorno nelle società a ristretta base. La crescente necessità di richiedere apporti ai soci, a seguito della crisi economica, rende opportuno un riepilogo aggiornato delle regole fiscali da applicare in presenza di finanziamenti fruttiferi e infruttiferi.
[um_loggedin]
L’articolo 45, comma 2, del testo unico stabilisce una presunzione (che si affianca a quella dell’articolo 1815 del Codice civile) di percezione di interessi sulle somme date a mutuo, per un importo calcolato al tasso legale di cui all’articolo 1284 del Codice civile. Presunzione che può essere vinta, stabilendo una differente misura, ed eventualmente l’infruttuosità (in deroga anche alla norma civilistica), mediante un atto scritto tra socio e società, il quale dovrà avere data certa per essere opponibile al fisco. Riassumendo, in assenza di diversa pattuizione scritta, sui finanziamenti dei soci si considerano percepiti interessi al tasso legale. Se il contratto di finanziamento nulla prevede con riguardo alla liquidazione degli interessi, il pagamento si considera effettuato al termine di ogni anno. Le società eroganti devono applicare la ritenuta del 20% prevista dall’articolo 26, comma 5, del Dpr 600/73, da versare nel modello F24 con il codice tributo 1030. Si tratta, è bene ricordarlo, di una ritenuta d’acconto che obbliga dunque il socio percettore (anche se la percezione è, come detto, solo presunta) a dichiarare il reddito di capitale nel modello Unico, facendolo concorrere alla formazione dell’imponibile Irpef complessivo soggetto ad aliquota progressiva. Se il socio finanziatore è una società, vale la medesima presunzione sopra indicata circa la misura degli interessi (articolo 89, comma 5, Tuir), ma non va applicata la ritenuta, trattandosi di reddito di impresa. Gli interessi sostenuti sui finanziamenti dei soci sono ordinariamente deducibili dal reddito delle società debitrici.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
L’Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2013, in tema di numerazione delle fatture.
[um_loggedin]
Sono state molte le richieste rivolte, in questi giorni, dagli operatori all’Amministrazione Finanziaria. A gettare nel caos i contribuenti e gli intermediari è stato il recepimento della Direttiva n.45/2010/CE del Consiglio del 13 luglio 2010, grazie alla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) e in particolare le modifiche apportate dal comma 325 lett. d) all’articolo 21, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, circa gli elementi necessari che a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere e, in particolare, circa il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Nella Legge Finanziaria 2013 (L.228/2012) sono state inserite una serie di disposizioni in materia di fatturazione.
In particolare, è stato riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria. La citata disposizione prevede, tra l’altro, riscrivendo il comma 2, lettera b), art. 21, D.P.R. 633/1972, che nella fattura devono essere presente “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Premessa
Rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, la nuova formulazione non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, ma l’attribuzione di un numero univoco che la contraddistingua e la identifichi rispetto alla numerazione utilizzata negli anni precedenti.
Il numero progressivo che identifica univocamente la fattura
L’Agenzia con la Risoluzione n.1/2013 del 10 gennaio 2013 chiarisce cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in “modo univoco”.
L’ Amministrazione ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Le soluzioni accettate dall’Agenzia delle Entrate
SOLUZIONE 1 (numerazione ininterrotta negli anni partendo da 1)
A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Tale numerazione progressiva è idonea a identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
SOLUZIONE 2 (proseguendo la numerazione 2012)
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ovvio che, a parere di chi scrive, tali soluzioni risulteranno ridondanti per realtà che emettono una mole elevata di fatture ogni anno (si pensi agli istituti di radiologia, ecc.).
SOLUZIONE 3 (numerazione per anno solare come in passato o con indicazione dell’anno)
Fortunatamente l’Amministrazione apre anche a una terza soluzione: qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).
I sezionali
In caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione, individuate da una specifica lettera dell’alfabeto.
Il contribuente che utilizza due registri sezionali per le fatture emesse può adottare la seguente numerazione:
Soluzione 1:
Partendo da n.1/A e n.1/B e proseguendo per gli anni solari successivi con tale numerazione.
Soluzione 2:
Proseguendo con la numerazione del 2012: n. 400/A n. 520/B n. 401/A n. 521/B n. 402/A n. 522/B.
Soluzione 3:
Adottando il vecchio sistema o aggiungendo il riferimento all’anno:
– Sezionale A: n. 1/2013/A o n.1/A (dato che la data fattura identifica la stessa);
– Sezionale B: n. 1/2013/B o n.1/B (dato che la data fattura identifica la stessa).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
A partire dal 16 gennaio 2013 è possibile procedere con la compensazione dei crediti maturati nel 2012.
[um_loggedin]
Attenzione però, perché la compensazione è limitata in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro mentre per i crediti Iva la compensazione orizzontale di gennaio e febbraio sarà possibile solamente fino all’importo di 5.000 €.
Premessa
In linea generale, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione:
– dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione;
– fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
In altri termini, i crediti maturati nel periodo d’imposta 2012 possono essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1° gennaio 2013.
L’utilizzo dei suddetti crediti è condizionato dal fatto che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate.
Tale compensazione è però soggetta a delle limitazioni.
I limiti alla compensazione
La cd. Compensazione ‘‘orizzontale’’ (ad es. compensazione di un credito IVA con debiti IRPEF) è infatti vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:
Þ di ammontare superiore a € 1.500;
Þ per i quali è scaduto il termine di pagamento.
È vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti:
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
di ammontare superiore a € 1.500
Crediti e debiti erariali
L’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte.
Pertanto, dal lato oggettivo, va segnalato che la disposizione si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA), di importo superiore a 1.500 euro, per cui non sono coinvolte somme riguardanti:
i tributi locali (ICI);
i contributi previdenziali (INPS);
altre pretese quali le multe per infrazioni al codice della strada.
Sanzioni
Nel caso di indebita compensazione, la norma prevede una sanzione, pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino all’ammontare degli importi indebitamente compensati. La sanzione non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
Crediti IVA
Per quanto riguarda le limitazioni specifiche si ricorda che:
la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui:
→ può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi
telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale o dell’istanza trimestrale;
per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui:
→ è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di
un soggetto abilitato.
Compensazione verticale
Nessun problema, invece, ad operare la compensazione in senso “verticale” ( IVA su IVA, IRPEF con IRPEF), ad esempio compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24, o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo.
ESEMPIO
È il caso ad esempio del contribuente che presenta al 1° gennaio 2013 la seguente situazione:
credito IVA maturato al 31/12/2012 = 30.000 euro;
cartella esattoriale notificata il 30/06/2012, per Irpef non versata di 6.500 euro;
debito IVA risultante dalla liquidazione IVA di gennaio 2013 pari a 7.500 euro.
In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione dell’IVA da versare per gennaio il credito maturato al 31/12/2012, in quanto si è nell’ambito della compensazione verticale.
Credito IVA e compensazioni di Gennaio e Febbraio
Il contribuente che ha maturato al 31.12.2012 un credito IVA, ad esempio, di 50.000 euro, qualora intende utilizzarlo in compensazione in misura superiore al limite dei 5.000 euro (libero sin dal 1° gennaio 2012), occorre attendere il 16 del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione Iva che, come l’anno scorso, potrà avvenire (in forma autonoma) dal 1° febbraio (devono essere approvati i modelli definitivi), quindi non prima del 16 marzo 2013.
Gli F24 del 16 gennaio e quelli del 16 febbraio potranno evidenziare crediti Iva 2012 non superiori, nel complesso, a 5.000 euro (salva la detrazione Iva da Iva).
Ulteriori utilizzi sono rinviati al 16 marzo sempreché entro fine febbraio si sia inviato il modello Iva 2013.
Compilazione F24
Dopo aver analizzato le condizioni da rispettare per effettuare la compensazione orizzontale vediamo come questa avviene praticamente.
La compensazione orizzontale di cui al D.Lgs. n. 241/1997 (indipendentemente che si tratti di credito IRPEF, TRAE IVA, ecc.) obbliga il contribuente a utilizzare il modello unificato di pagamento F24 per manifestare le operazioni compensative.
Nel Mod. F24, per ogni credito utilizzato in compensazione orizzontale si deve indicare:
nella colonna “importi a credito” l’ammontare del credito;
nella colonna “anno di riferimento” il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.”:
– qualora il tributo siarateizzabile dev’essere indicato “0101”;
– per i tributi individuati dalla Risoluzione 28 dicembre 2007, n.
395 deve essere indicato anche il mese di riferimento espresso
nella forma “00MM”. Si tratta, sostanzialmente, dei codici
tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute operate sulle
nella colonna “codice tributo” il codice con il quale si effettua il versamento a saldo dell’imposta in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero il codice tributo specifico del credito utilizzato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.