La Numerazione delle fatture
Nella Legge Finanziaria 2013 (L.228/2012) è stata inserita una serie di disposizioni in materia di fatturazione.
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In particolare, è stato riscritto l’art. 21, D.P.R. n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria. La citata disposizione prevede, tra l’altro, riscrivendo il comma 2, lettera b), art. 21, D.P.R. 633/1972, che nella fattura devono essere presente “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Il contenuto della nuova fattura
L’art. 1, commi da 324 a 335 della L. 228/2012, riscrivendo il comma 2, art. 21, D.P.R. 633/1972, dispone che nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi:
| – data di emissione;
– numero progressivo che la identifichi in modo univoco; – ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; – numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; – numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale; – natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; – corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2); – corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; – aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; – data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93; – annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. In base al comma 335 le nuove disposizioni vanno applicate alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013. |
La numerazione delle fatture
Un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo “numero” di emissione, anch’esso modificato dalla Direttiva fatturazione.
Fino al 31.12.2012: “La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare …”
A partire dall’1.01.2013: “La fattura contiene le seguenti indicazioni: […] b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;”.
Dal confronto delle due disposizioni è possibile riscontrare che:
– non è più prevista la numerazione “per anno solare”, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1;
– il numero (progressivo) deve identificare la fattura in modo univoco.
Per ciò che attiene il secondo aspetto, numerazione univoca delle fatture, in termini pratici significherebbe che due fatture non possono avere lo stesso numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi. Merita evidenziare che l’art. 226, Direttiva n. 2006/112/CE, denominato “Contenuto delle fatture” prevede, tra l’altro, l’indicazione di: “2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”. In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame.
Le possibili soluzioni
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Soluzione 1
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Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via.
Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del documento. |
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Soluzione 2
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Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi. Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall’1.1.2013. |
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Soluzione 3 |
Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa. Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via.
È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via. |
Tuttavia, è opportuno attendere chiarimenti dall’Amministrazione Finanziaria.
I sezionali
Altri elementi da considerare sono i seguenti:
- in caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell’alfabeto). Utilizzando due registri sezionali delle fatture emesse è possibile, quindi adottare la seguente numerazione:
– Sezionale A: n. 1/2013/A e n. 2/2013/A;
– Sezionale B: n. 1/2013/B e n. 2/2013/B.
Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012 n. 459/A n. 621/B n. 460/A n. 622/B n. 461/A n. 623/B:
- la scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all’art. 23, comma 2, DPR n. 633/72 per ciascuna fattura deve essere riportato “il numero progressivo […]”, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento. Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, D.P.R. n. 633/72.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
07/01/2013
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