Finanziamenti dei Soci
Gentile Cliente,
la presente per aggiornarLa in merito
ai Finanziamenti dei soci sempre all’ordine del giorno nelle società a ristretta base. La crescente necessità di richiedere apporti ai soci, a seguito della crisi economica, rende opportuno un riepilogo aggiornato delle regole fiscali da applicare in presenza di finanziamenti fruttiferi e infruttiferi.
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L’articolo 45, comma 2, del testo unico stabilisce una presunzione (che si affianca a quella dell’articolo 1815 del Codice civile) di percezione di interessi sulle somme date a mutuo, per un importo calcolato al tasso legale di cui all’articolo 1284 del Codice civile. Presunzione che può essere vinta, stabilendo una differente misura, ed eventualmente l’infruttuosità (in deroga anche alla norma civilistica), mediante un atto scritto tra socio e società, il quale dovrà avere data certa per essere opponibile al fisco. Riassumendo, in assenza di diversa pattuizione scritta, sui finanziamenti dei soci si considerano percepiti interessi al tasso legale. Se il contratto di finanziamento nulla prevede con riguardo alla liquidazione degli interessi, il pagamento si considera effettuato al termine di ogni anno. Le società eroganti devono applicare la ritenuta del 20% prevista dall’articolo 26, comma 5, del Dpr 600/73, da versare nel modello F24 con il codice tributo 1030. Si tratta, è bene ricordarlo, di una ritenuta d’acconto che obbliga dunque il socio percettore (anche se la percezione è, come detto, solo presunta) a dichiarare il reddito di capitale nel modello Unico, facendolo concorrere alla formazione dell’imponibile Irpef complessivo soggetto ad aliquota progressiva. Se il socio finanziatore è una società, vale la medesima presunzione sopra indicata circa la misura degli interessi (articolo 89, comma 5, Tuir), ma non va applicata la ritenuta, trattandosi di reddito di impresa. Gli interessi sostenuti sui finanziamenti dei soci sono ordinariamente deducibili dal reddito delle società debitrici.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
18.03.2013
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