I contribuenti che hanno presentato il modello 730 che prevedeva il prelievo degli acconti per il 2013 o anche di un unico acconto a novembre 2013,
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qualora riscontrino di non dover pagare il secondo acconto IRPEF a novembre 2013 o di doverlo pagare in misura ridotta, dovranno presentare apposita richiesta in carta libera al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, entro e non oltre il 30/09/2013.
Si ricorda che le imposte da versare a titolo di primo e secondo acconto per i redditi 2013 da dichiarare nel 2014, possono essere ridotte quando, da una valutazione effettuata, il contribuente presume di non dover pagare, o di dover pagare meno di quanto scaturisce in automatico dalla dichiarazione presentata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
con la presente intendiamo metterLa a conoscenza dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione n.49/E/2013, in merito alla non necessità di applicazione della ritenuta per i rimborsi spese sostenuti dai collaboratori occasionali.
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Il reddito di lavoro autonomo occasionale
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54, comma 1, Tuir)
Il reddito di lavoro autonomo occasionale è, invece, costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (articolo 71, comma 2, Tuir).
TIPOLOGIA DI REDDITO
DETERMINAZIONE
LAVORO AUTONOMO (art. 54 Tuir)
COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO D’IMPOSTA – SPESE SOSTENUTE NELL’ESERCIZIO DELL’ARTE O PROFESSIONE
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art. 71 co.2 Tuir)
COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO D’IMPOSTA – SPESE SPECIFICAMENTE INERENTI ALLA LORO PRODUZIONE
Dunque, mentre nella determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale non è necessario effettuare alcun collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, nel calcolo dell’imponibile del professionista non abituale, tale nesso è determinante.
I redditi dei lavoratori autonomi occasionali sono, infatti, determinati proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.
Sulla scorta di queste riflessioni, l’Amministrazione Finanziaria ha valutato che, nell’ipotesi prospettata, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute. Non rileva in merito la circostanza che le stesse siano state sostenute in un diverso periodo d’imposta.
TIPOLOGIA DI REDDITO
NATURA E QUADRI DI UNICO
LAVORO AUTONOMO (art. 54 Tuir)
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO (QUADRO RE O LM DI UNICO PF)
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art. 71 co.2 Tuir)
REDDITO DIVERSO (QUADRO RL DI UNICO PF)
Compenso pari alle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale
Se le spese sostenute da un lavoratore autonomo occasionale sono pari al compenso percepito per l’attività (si pensi all’attività di relatore, svolta solitamente dai docenti a titolo di lavoro autonomo occasionale), non si forma alcun compenso personale, ma soltanto un rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio).
Quindi, tenuto conto del fatto che i lavoratori autonomi occasionali non percepiscono reddito imponibile e considerato che, in sostanza, compensi e spese coincidono, ci si è chiesti se sia necessaria l’applicazione, in questi casi, della ritenuta alla fonte.
Per evitare che il soggetto erogatore (committente) sia gravato dall’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte per attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, l’Agenzia ha precisato che, se le spese sono solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività, il committente non è tenuto ad assoggettare a ritenuta alla fonte i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
NOTA BENE – Questa soluzione, peraltro, alle medesime condizioni, si applica anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente. Resta, in ogni caso, ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini Irap.
ATTENZIONE – Di conseguenza, il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.
Compenso superiore alle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale
Diverse, invece, le conclusioni quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa.
In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – APPLICAZIONE DELLA RITENUTA ALLA FONTE
COMPENSO = SPESE SOSTENUTE
– NO RITENUTA (art.25 DPR 600/73);
– NO DICHIARAZIONE DEL REDDITO IN UNICO PER IL PERCETTORE;
– RILEVANTE AI FINI IRAP L’IMPORTO EROGATO PER IL COMMITTENTE.
COMPENSO > SPESE SOSTENUTE
– SI RITENUTA (art.25 DPR 600/73);
– SI DICHIARAZIONE DEL REDDITO IN UNICO PER IL PERCETTORE;
– RILEVANTE AI FINI IRAP L’IMPORTO EROGATO PER IL COMMITTENTE.
Facciamo seguito alla Nostra Circolare del 26/11/2012, per comunicarvi gli ultimi chiarimenti dell’INPS, in merito alla nuova contribuzione ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego introdotta dal Governo Monti e dal ministro Fornero) dal 01.01.2013.
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Rammentiamo brevemente alcune delle caratteristiche dell’Aspi:
– l’Aspi è il nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria e sostituisce l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione (ordinaria non agricola, con requisiti ridotti e quella speciale per l’edilizia). L’indennità di mobilità resterà per ancora 4 anni ma si ridurrà il periodo;
– entrerà a regime, sostituendo del tutto l’indennità di mobilità, nel 2017;
– riguarda lo stato di disoccupazione involontaria di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ( compreso gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio), lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, gli impiegati del settore agricolo, il personale artistico, teatrale e cinematografico;
– i collaboratori a progetto e i co.co.co sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi e della Mini-Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità una tantum, in presenza dei requisiti richiesti. I lavoratori operai agricoli sono altresì esclusi in quanto per loro si continua ad applicare l’indennità di disoccupazione agricola;
– i requisiti per beneficiare dell’Aspi sono: status di disoccupato, 2 anni di anzianità assicurativa, almeno un anno di contributi nei due anni precedenti;
– è una prestazione previdenziale che verrà erogata mensilmente per i seguenti periodi: 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni e 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni (ci sarà un periodo transitorio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, periodo in cui l’Aspi sarà modulata in funzione dell’età del lavoratore);
– La liquidazione dell’indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un’apposita domanda, da inviare all’Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento;
– Oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la riforma del lavoro ha previsto anche una Mini-Aspi. Si tratta di una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per l’Aspi.
Per il finanziamento delle assicurazioni Aspi e Mini-Aspi, la legge 92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:
Contributo ordinario;
– Contributo addizionale;
– Contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro e tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
CONTRIBUTO ORDINARIO
Il contributo ordinario posto a carico dei datori di lavoro è pari all’1.61% della retribuzione imponibile (1,31% contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria + 0.30% contributo art. 25 L 845/1978). La contribuzione risulta aumentata solo per i dipendenti di quei settori che non erano precedentemente destinatari dell’indennità di disoccupazione (cooperative, personale subordinato artistico, teatrale, cinematografico, apprendisti), nulla cambia per gli altri.
Apprendisti
In relazione all’estensione dell’Aspi al personale con qualifica di apprendista, dal 01/01/2013 la contribuzione per il suddetto personale, risulta aumentata in misura pari al 1,61% in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti (lo stesso contributo, ha precisato l’INPS con circolare nr 44 del 22/3/2013, è dovuto anche per il personale apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di formazione, ovvero gli “ex apprendisti” e per gli apprendisti per cui opera lo sgravio totale dei contributi legge 183/2011).
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Sempre a decorrere dal 01/01/2013, la legge 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale, pari all’ 1.40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempodeterminato. Tale contributo riguarda sia i rapporti di lavoro instaurati dal 01/01/2013 sia quelli in essere alla medesima data.
Sono esclusi dall’obbligo del contributo addizionale:
– i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente;
– lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali;
– gli apprendisti;
– i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, la norma prevede che i datori di lavoro che alla scadenza trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, possano recuperare il contributo addizionale nel limite massimo di sei mensilità. La restituzione opererà anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il medesimo lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del precedente (in questo caso però la restituzione del contributo avverrà con una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
CONTRIBUTO DOVUTO NEI CASI DI INTERRUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI
L’ultimo contributo dovuto per il finanziamento dell’Aspi riguarda tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso dall’apprendista, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodi di formazione.
Sono esclusi dal predetto contributo:
– i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi d’appalto ma in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale (fino al 31/12/2016);
– le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile per chiusura/completamento del cantiere (fino al 31/12/2016);
– le cessazioni di rapporti di lavoro domestico;
– cessazioni dovute a risoluzioni consensuale (tranne quelle derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL, da trasferimento)
– interruzioni per decesso del lavoratore.
Misura del contributo
Alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, per ogni 12 mesi di anzianitàaziendale negli ultimi 3 anni, la contribuzione da versare è pari ad € 483,80 (€ 1.180,00 retribuzione da prendere come base di calcolo per l’anno 2013 X 41% ovvero la percentuale stabilita dalla legge per il calcolo dell’Aspi).
La quota da versare va riproporzionata in tutti i casi in cui la durata del rapporto sia inferiore a 12, 24 o 36 mesi, inoltre, ai fini della determinazione dell’anzianità vanno computati per intero solo i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività per almeno 15 giorni di calendario.
Il contributo è lo stesso indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time).
Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, in quanto non è prevista la rateizzazione, entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Esempi:
– per lavoratori con anzianità pari a 10 mesi à importo da versare € 403,17 (483,80/12 mesi = 40,3167 indennità mensile X 10 mesi di anzianità);
– per lavoratori con anzianità pari a 17 mesi à importo da versare € 685,38 (483,80/12 mesi = 40,3167 indennità mensile X 17 mesi di anzianità);
– per lavoratori con anzianità pari a 36 mesi à importo da versare € 1.451,40 (483,80/12 mesi = 40,3167 indennità mensile X 36 mesi di anzianità);
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.