Dimissioni senza preavviso per lavoratrici madri

Il Ministero del Lavoro chiarisce quando è possibile presentare dimissioni senza preavviso, in caso di gravidanza o maternità.

Possono presentare le propria domanda di dimissione anche senza preavviso le lavoratrici madri, ma solo entro il primo anno di vita del bambino, ovvero nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento.

Non era chiaro se tale possibilità fosse prevista solo per il primo anno di vita del bambino o fino al terzo anno, ovvero fino a quando è necessario attivare la procedura di convalida da parte del servizio ispettivo dello stesso Ministero in caso di risoluzione consensuale del rapporto o dimissioni della lavoratrice.

La Riforma del Lavoro Fornero (Legge n. 92/2012) ha infatti esteso fino al terzo anno di vita del bambino la necessità di attivare la procedura di convalida con lo scopo di rafforzare la tutela delle lavoratrici madri o in gravidanza, salvaguardando la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.

La possibilità di presentare dimissioni senza preavviso, invece riguarda solo il primo anno di vita, ovvero per le dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1), mentre l’estensione fino ai 3 anni del bambino riguarda esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.

19/11/2014

Art. 18 e reintegra

Niente reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento per motivi economici,

 

  in tali casi, infatti, ci sarà “un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio”, mentre per i licenziamenti nulli e discriminatori e “a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”, il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.

 

Inoltre, per l’impugnazione del licenziamento verranno previsti “tempi certi”.

 

A spiegare l’emendamento presentato alla legge delega per la riforma del lavoro ci ha pensato il sottosegretario al Lavoro, la quale definisce la nuova misura che s’intende introdurre una “riformulazione” che prevederà il reintegro nel caso di “licenziamenti disciplinari per un motivo dichiarato da un giudice nullo o inesistente”. Mentre come previsto resta la reintegra per i licenziamenti discriminatori e ci sarà invece “un’indennità crescente in base all’anzianità per quelli economici”. La reintegra avverrà ovviamente per le cause per le quali il giudice dichiarerà i motivi “nulli o inesistenti”, secondo il “perimetro delle fattispecie” che sarà “definito nei decreti delegati”.

19/11/2014

Infortunio in itinere indennizzabile solo per utilizzo dell’auto giustificato

 

La Corte di Cassazione conferma le linee guida dell’Inail per la valutazione giuridica degli incidenti ai lavoratori durante il tragitto casa-lavoro e viceversa.

 

Per definire l’indennizzabilità di un infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:

1) la sussistenza di un nesso tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

2) la sussistenza di un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

3) la necessità dell’uso del veicolo privato, utilizzato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

La Cassazione, con la sentenza n.22154/14, ha stabilito la non indennizzabilità dell’infortunio che si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, quando il lavoratore si trovava alla guida dell’autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione.

19/11/2014

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