Con Determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell’INAIL,
è stata fissata la data per la denuncia annuale delle retribuzioni annuali a carico dei datori di lavoro, di cui all’art. 28, c. 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Tale data, in particolare, è stata determinata al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile), fermo restando il termine previsto per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.
Le aziende tenute a presentare all’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni sono tutte quelle che hanno corrisposto retribuzioni nell’anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane), nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Restano invece fuori da tale obbligo le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
La violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardiva comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
Con l’approvazione del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, non è più previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica
degli edifici ed ammesse alla detrazione IRPEF del 65%, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta.
Oggetto del Decreto legislativo figura anche la comunicazione per il lavori che fruiscono della detrazione per risparmio energetico (65%) a cavallo d’anno.
Ricordiamo infatti che l’articolo 29, comma 6, D.L. n. 185/2008, ha previsto la necessità di presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%-65% per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 (pertanto, dal 2009 in poi).
Detta comunicazione ha lo scopo di rendere noto all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta, per consentire “[…] il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento (e 65%, n.d.r.)”. Ha lo scopo inoltre di comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. La comunicazione deve essere presentata, in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante il software messo a disposizione dall’Agenzia nel proprio sito internet.
Il modello non deve essere presentato nel caso in cui i lavori siano iniziati e si siano conclusi nel medesimo periodo d’imposta oppure nel caso in cui nel periodo d’imposta, cui la comunicazione si riferisce, non sono state sostenute spese.
Ebbene il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvato nel Consiglio dei Ministri lo scorso 30.10.2014 ha previsto l’eliminazione di tale adempimento. La decorrenza dell’eliminazione corrisponde dalla data di entrata in vigore del decreto pertanto già a partire dalla comunicazione in scadenza per il prossimo anno.
Caldaie a biomassa non agevolabili con Bonus Energia 65% in caso di sostituzione con ampliamento dell’edificio senza demolizioni, accedendo tuttavia alla detrazione 50%: parere del Ministero con tutte le casistiche.
L’installazione di una caldaia a biomasse in sostituzione di un precedente impianto di climatizzazione invernale, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia con ampliamenti ma senza demolizioni, dà diritto alla sola detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazione) e non a quella più conveniente del 65% (Bonus Energia): lo ha precisato il 5 novembre il Ministero dell’Economia, in risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera.
Requisiti detrazione 65%
Per ottenere l’Ecobonus del 65% per interventi di sostituzione in presenza di ampliamenti e senza demolizioni, l’impianto deve produrre risparmi energetici (con idoneo attestato) impiegando fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie. In questa fattispecie non rientrano i generatori di calore a biomassa, mentre sono ammessi: caldaie a condensazione (con contestuale messa a punto dei sistema di distribuzione), pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Detrazione 50%
Se l’intervento implica una sostituzione, dunque, si può solo far rientrare l’impianto nell’agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR). Si tratta della detrazione del 50% previsto dal Bonus Ristrutturazione, che la Legge di Stabilità (assieme all’Ecobonus e al Bonus Mobili) ha prorogato per il 2015.