Chiarimenti in merito alle trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato e alle sanzioni che verranno applicate in caso di superamento dei limiti.
Il Dl n.34/14 ha imposto nuove regole in termini di limite massimo di contratti a termine che può stipulare un’azienda ma, in caso di rapporti di lavoro già in essere prima dell’entrata in vigore del Decreto, alle aziende che sforano il tetto del 20% di contratti a tempo determinato non verranno applicate sanzioni amministrative.
A confermare che sono fatti salvi i contratti a termine stipulati precedentemente è stato il Segretario Generale del Ministero del Lavoro.
I datori di lavoro che al 21 marzo 2014 avevano già in essere un numero di contratti a termine oltre il tetto limite del 20% consentito dall’attuale legge dovranno mettersi in regola entro il 31 dicembre 2014.
Dopo tale scadenza ai datori di lavoro fuori norma verrà impedita la possibilità di avviare ulteriori rapporti a termine fino a quando non rientrerà nel limite percentuale, ma non verrà applicata la sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro (art. 5, co. 4-septies, D.Lgs. n. 368/2001).
Ricordiamo che ai fini del calcolo del tetto limite di contratti a termine stipulati è necessario fare riferimento ai contratti di lavoro in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione escluse tutte le forme di lavoro non subordinato, mentre non rilevano tutte le successive variazioni in aumento o in diminuzione della forza lavoro che intervengono in corso di anno, e che per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
La contrattazione collettiva può tuttavia stabilire:
– un termine di rientro più favorevole per il datore di lavoro, rispetto a quello del 31 dicembre;
– un limite quantitativo meno restrittivo del 20%;
– una durata complessiva del rapporto a termine (comprensiva di proroghe e rinnovi) superiore al tetto legale dei 36 mesi, stabilito con la stessa norma di revisione del tempo determinato, prevedendo la possibilità di stipulare contratti a termine privi di causale nel limite di 36 mesi, proroghe incluse.
Il d.d.l. della legge di stabilità 2015 varato dal governo nella serata di mercoledì 15 ottobre
proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e del 50% per le ristrutturazioni e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Il disegno di legge conferma per il 2015 le aliquote al livello massimo del 50 e 65%; ma dal 1° gennaio 2016 si tornerà bruscamente al 36% (a meno che ovviamente, fra un anno, si rimetta un’altra proroga nella legge di Stabilità 2016).
Ricordiamo che la detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico spetta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dall’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 ed è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo.
Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in regime d’impresa, la detrazione potrà essere fruita dalle persone fisiche “private” e dai lavoratori autonomi, sulla base del principio di cassa, mentre dalle imprese/società secondo il principio di competenza.
Le spese agevolabili, il limite e la percentuale di detrazione variano sulla base del tipo di intervento partendo da una detrazione massima di 100.000 (65% su una spesa di 153.846,15) prevista per la riqualificazione energetica globale per finire con una detrazione di 30.000 (65% su una spesa di 46.153,85) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Anche la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione è prorogata fino alla fine del 2015. Per quanto riguarda l’ecobonus per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, era previsto fin dal D.L. 63/2013 un periodo di sei mesi in più di aliquota maggiorata: 65% fino al 30/6/2015 e 50% fino al 30/6/2016: con il Ddl Stabilità del governo Renzi si cancella invece questa differenza, e dunque l’aliquota sarà al 65% fino al 31 dicembre 2015 (solo sei mesi di proroga, dunque), e tornerà al 36% dal 1° gennaio 2016 (cancellati sei mesi di aliquota al 50%).
Il Decreto 63/2013 prevedeva al comma 2 dell’art. 16 che: “ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione […]”.
Di fatto, quindi, la detrazione IRPEF del 50% era estesa alle spese per l’acquisto di mobili e spettava su un importo massimo di spesa di € 10.000 con detrazione in 10 quote annuali di pari importo. Nel disegno della legge di stabilità 2015 è prevista la proroga del bonus mobili sino al 31 dicembre 2015, sempre in abbinamento obbligatorio con i lavori di recupero edilizio.
Il Fondo di garanzia sostituisce e amplia il campo del vecchio fondo “Giovani Coppie” ora non più acceso.
È destinato a coloro che alla data di presentazione della domanda di mutuo,non sono proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile a uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore ad € 250.000,00, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e ABI.
È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM) pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie: • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
• nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
• giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
• conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti.
Il Protocollo prevede 30 giorni lavorativi affinché le Banche/Intermediari finanziari rendano operative alla clientela l’accesso alle garanzie offerte dal Fondo.
Gli elenchi delle banche aderenti saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell’ABI (www.abi.it).