Sale il limite di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici grazie alla Legge di Stabilità 2015: importi, beneficiari, normativa e obblighi del datore di lavoro.
La Legge Stabilità 2015 ha previsto un aumento del limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto acquistati per i dipendenti, che passa da 5,29 a 7 euro per ciascuno buono emesso su base giornaliera. La novità entra in vigore però dal 1 luglio 2015 e solo per i ticket emessi in formato elettronico che danno al possessore il diritto di ottenere, con gli esercizi convenzionati con la società, l’emissione di buoni.
I buoni pasto sono benefit che l’azienda concede ai dipendenti, in alternativa al servizio di mensa aziendale, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Il datore di lavoro non ha l’obbligo di rilasciarli, ma la loro concessione deve essere specificata nel contratto di lavoro o in seguito a contrattazione con le rappresentanze sindacali.
I buoni pasto non sono cedibili, cumulabili o convertibili in denaro. Sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a un certo importo (attualmente 5,29 euro su base giornaliera, dal 1 luglio 2015 si passerà appunto a 7 euro). L’importo del valore nominale del buono che eccede questo limite giornaliero costituisce una retribuzione imponibile e come tale concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Per il datore di lavoro i costi dei buoni sono qualificati come costi deducibili per competenza, in relazione alla data in cui il lavoratore dipendente ne ha usufruito.
Si sta delineando sempre di più il quadro degli ammortizzatori sociali.
Infatti, nell’importante Consiglio dei Ministri di Venerdì scorso, tra i diversi schemi di Decreti Legislativi approvati, spunta quello sul riordinodella normativa in materia di ammortizzatori sociali.
In particolare, sono bene tre le nuove forme di tutela introdotte: la NASpI, la DISCOLLe l’ASDI, che prendono il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori.
La NASpI(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).
Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamentela propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
– siano in stato di disoccupazione;
– possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
– possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 annidivisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3%ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Passando alla durata, essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Non bisogna dimenticare che l’erogazione del NASpI è condizionata:
– alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
– nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.
Esistono anche dei casi in cui il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipatadell’intero importo del trattamento, in un’unica soluzione, ovvero:
1. incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
2. incentivo all’avvio di impresa individuale;
3. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
La NASpI prevede anche dei casi di compatibilitàcon il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli 8.000 euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore ai sei mesi. In quest’ultimo caso, infatti, la prestazione è sospesa d’ufficioper la durata del rapporto di lavoro.
Lo schema di Decreto Legislativo prevede anche dei casi di decadenzadalla NASpI, che illustriamo di seguito:
– perdita dello stato di disoccupazione;
– inizio di un’attività lavorativa subordinata senza comunicazione;
– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Il secondo ammortizzatore sociale introdotto è la DIS-COLL(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata). Essa è rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di
partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e varrà esclusivamente per l’anno 2015 (1/1-31/12).
Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
– stato di disoccupazioneal momento della domanda di presentazione;
– possano far valere almeno tre mesi di contribuzionenel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
– possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzioneoppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mesee che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
L’importo dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenzialirisultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmenteper un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
La domanda va presentata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giornidalla cessazione del rapporto di lavoro.
Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Non bisogna dimenticare che l’erogazione della DIS-COLL è condizionata:
– allo stato di disoccupazione;
– alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
– nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.
Il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio.
Qualora il beneficiario della DIS-COLL intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne.
Nel caso di mancata comunicazione del redditoprevisto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
In tal caso, come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
L’ASDI, operativo in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
In particolare, nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
Molti sono però ancora i punti da stabilire mediante decreto di natura non regolamentare del MLPS, di concerto con il MEF, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’ASDI.
Nel dettaglio, bisogna definire:
– la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno per accedere all’assegno di disoccupazione;
– i criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti;
– gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
– i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI;
– i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
– il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
– le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
L’ASDI è erogato mensilmenteper una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale.
La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
Il Governo ha varato la sanatoria per i Comuni che nel 2014 non hanno adottato i provvedimenti della tassa rifiuti nei termini.
La questione riguarda centinaia di Comuni che per diverse ragioni non sono riusciti ad approvare entro il 30 settembre 2014 i provvedimenti applicativi della Tari per il 2014.
In molti casi la mancata adozione non è dipesa dalle complessità riscontrate nei nuovi meccanismi di calcolo della Tari , ma da motivazioni oggettive tra cui il cambio del sindaco e l’insediamento della nuova amministrazione avvenuto di fatto ad estate inoltrata.
Questi Comuni nel frattempo hanno riscosso la Tari in acconto per il 2014, sulla base delle tariffe vigenti per il 2013, ma si sono ritrovati a ottobre con il dilemma se approvare i provvedimenti Tari in ritardo oppure continuare a riscuotere sulla base delle tariffe applicate nel 2013.
Alcuni hanno optato per la prima soluzione, ma le delibere approvate in ritardo sarebbero inefficaci per il 2014, alla luce della recente giurisprudenza in materia di Imu e di addizionale Irpef (Consiglio di Stato sentenze n. 3808/2014, n. 3817/2014 e n. 4909/2014).
Altri hanno invece deciso di continuare ad applicare le tariffe Tares/Tarsu del 2013, facendo affidamento sulla sostanziale identità della Tari con la Tares (o varianti consentite dalla legge 124/2013): stesse finalità, medesimi soggetti passivi e presupposti impositivi. Identità che permetterebbe di superare il diverso nomen iuris dei tributi, fermo restando il principio della copertura integrale dei costi e la possibilità di intervenire sul primo piano finanziario utile. Soluzione forzata ma più convincente della prima, considerato che l’ordinamento giuridico deve comunque garantire la riscossione del prelievo a fronte di un servizio essenziale che l’ente deve necessariamente fornire.
Il Milleproroghe risolve definitivamente la questione offrendo copertura normativa ad entrambe le opzioni. Vengono ora ritenute valide le deliberazioni della Tari adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014, quindi con due mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Ai Comuni che invece non hanno deliberato la Tari entro il 30 novembre 2014 è consentito riscuotere il prelievo sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2013, recuperando con il piano finanziario di quest’anno le eventuali differenze tra il gettito acquisito con le vecchie tariffe e il costo del servizio. Non è chiaro comunque perché, nella seconda opzione, viene indicato il termine del 30 novembre considerato che i bilanci (e relativi provvedimenti tributari) andavano adottati entro il 30 settembre 2014.