Tutto pronto per gli incentivi previsti in favore delle imprese che investono in sicurezza.
Infatti, le imprese interessate al “Bando Incentivi ISI 2014”, che mette a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione “Servizi online” dell’INAIL.
Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per realizzare il progetto, a netto Iva.
Il contributo massimo erogabile, in particolare, è di 130 mila euro, quello minimo di 5 mila euro.
Mentre per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. I finanziamenti ISI, inoltre, sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle pmi e da Ismea).
Essi vengono erogati dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.
I progetti ammessi al finanziamento sono: i progetti di investimento; i progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi.
L’intervento richiesto, in particolare, può riguardare tutti i lavoratori facenti capo a un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. Inoltre, si può presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, per una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
La procedura per accedere al suddetto finanziamento si articola in tre fasi: inserimento online del progetto; inserimento del codice identificativo e invio del codice identificativo.
La prima fase parte dal 3 marzo 2015 e dura fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015; durante tale fase le imprese registrate al sito INAIL (www.inail.it) hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda. In particolare, tale applicazione permette di: effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio “soglia” di ammissibilità; salvare la domanda inserita.
Nella seconda fase invece, operativa dal 12 maggio 2015, le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda possono accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca.
Mentre nella terza e ultima fase le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.
L’ASpI, assicurazione per l’impiego introdotta dalla Legge Fornero, da maggio 2015 cambierà volto e si chiamerà NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Una volta che questa si esaurirà, però, i lavoratori che permarranno nella condizione di disoccupazione con un ISEE basso potranno fruire dell’assegno di disoccupazione (Asdi) per un massimo di 6 mesi.
Ad introdurre questa ulteriore tutela di sostegno al reddito per i lavoratori percettori della nuova NASpI, in via sperimentale dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015, è stato il decreto legislativo attuativo della legge 183/2014.
Requisiti
A regime, ad avere accesso all’Asdi saranno solo i lavoratori disoccupati che:
abbiano fruito della NASpI per la sua intera durata senza trovare occupazione;
si trovino in condizioni economiche, verificabili tramite l’ISEE e definite attraverso un decreto del Ministero del Lavoro e del Ministro dell’Economia;
siano aderenti a un progetto personalizzato del centro per l’impiego.
Per il 2015 potranno accedere all’Asdi solo:
i lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni;
i lavoratori in età vicina alla pensione.
Importo e pagamento
L’importo Asdi sarà pari al 75% dell’ultima NASpI conseguita se non superiore all’assegno sociale (circa 450 euro), con possibili incrementi basati sui carichi familiari. L’erogazione del contributo avverrà tramite strumenti di pagamento elettronico.
Per i dettagli definitivi (incrementi, limiti di cumulo dell’Asdi con i redditi derivanti da una nuova occupazione, graduale riduzione in relazione ai redditi e alla persistenza della stessa nuova occupazione e così via) sarà necessario attendere il successivo decreto attuativo.
Tra le condizioni per accedere all’assegno il lavoratore è prevista l’adesione del lavoratore ad un progetto personalizzato proposto dai Centri per l’Impiego che dovrà contenere specifici programmi di ricerca attiva di lavoro.
L’approvazione in via definitiva del testo della Legge di Stabilità 2015, porta con sé un importante norma per i lavoratori del settore privato.
Stiamo parlando, in particolare, della possibilità concessa all’art. 1 c. 26 di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga.
Negli ultimi mesi la nuova misura è stata oggetto di intense discussioni e dibattiti politici, criticando in primis la tassazione che verrà applicata per godere della quota di Tfr ogni mese.
Infatti, anziché la tassazione separata, l’anticipazione mensile dovrà avvenire con applicazione delle “aliquote Irpef ordinarie”.
Ciò comporterà, quindi, un prelievo fiscale a carico dei lavoratori più pesante rispetto al Tfr considerato come “buonauscita” o a quello investito nella previdenza integrativa, che rimangono le due alternative per riscuotere il Tfr maturato.
La nuova facoltà, introdotta in via sperimentale, vale per un triennio, ossia dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 (40 mesi in tutto).
Mentre il Tfr maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta. Inoltre, qualora il lavoratore opti per l’anticipo non può revocare la proprio scelta fino al 30 giugno 2018.
L’anticipo in busta paga è riservato non solo ai lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, ma anche i lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il Tfr in busta paga.
Altri punti importanti sono la decorrenza e il termine di scelta per far confluire la quota di TFR nelle buste paga. In particolare, il termine per poter esprimere tale volontà verrà fissato da un apposito decreto cui è rimessa l’attuazione della nuova misura (da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità).