La nuova “Naspi” dal 2015

Il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre ha visto dar luce a ben due decreti attuativi del Job Act: non solo la riforma degli ammortizzatori sociali, ma novità importanti anche in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Sono ben tre le nuove forme di tutela introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 1 del Job act:

1. La “NASpI”, è la nuova prestazione a sostegno di coloro che perdono il posto di lavoro.

Per accedervi è sufficiente aver maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 18 giornate effettive negli ultimi 12 mesi.

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

È tuttavia previsto un tetto massimo agli importi erogabili.

 

2. L’”ASDI”, è una prestazione a sostegno di coloro che, una volta scaduta la Naspi, non hanno ancora trovato impiego e si trovano in condizioni di necessità, in quanto appartengono a nuclei familiari con minorenni o sono in età vicina al pensionamento.

L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale.

E’ tuttavia da ricordare che il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego.

 

3. La “DIS-COLL”, è una prestazione a favore degli iscritti alla gestione separata (co.co.pro.).

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Ad oggi, però, manca ancora la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, per problemi di copertura.

 

Importanti novità sono state introdotte anche in tema di licenziamenti collettivi.

Rimane ferma la possibilità di reintegro, in caso di licenziamenti discriminatori, nulli e quelli intimati in forma orale.

Sparisce invece il reintegro nel caso dei licenziamenti economici (prima previsto qualora fosse stata rilevata la manifesta insussistenza del fatto). Per i nuovi licenziamenti economici spetterà soltanto un indennizzo economico pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 a un massimo di 24.

Nuovo impulso, infine, alle conciliazioni: il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore un assegno circolare di importo pari a un determinato numero di mensilità (da 2 a 18). L’accettazione, da parte del lavoratore, dell’assegno, fa cessare il rapporto, con rinuncia, da parte del dipendente, di impugnare il licenziamento.

Infine, nel caso dei licenziamenti disciplinari, non è rimessa nessuna valutazione al Giudice in merito alla sproporzione del licenziamento.

30/12/2014

 

Legge di Stabilità 2015 – approvazione finale

La Legge di Stabilità per il 2015 ha trovato la sua approvazione definitiva il 22 dicembre 2014.

 

Il testo prevede nei suoi 755 commi, diverse misure anche eterogenee, che comportano il taglio del cuneo fiscale (costo del lavoro), per imprese (sgravi IRAP sulla componente lavoro) e dipendenti (Bonus IRPEF in busta paga da 80 euro), la possibilità di anticipo del TFR in busta paga, assunzioni agevolate con azzeramento per tre anni dei contributi sui nuovi contratti a tempo indeterminato, numerose novità in materia di IVA e la conferma dei bonus fiscali (eco-bonus e ristrutturazione).

Viene introdotto dal 2015 il nuovo regime forfetario per gli autonomi e le imprese, che va a sostituire tutti i regimi semplificati in vigore, con una sostitutiva (al 15%) triplicata rispetto a quella precedente del 5% e con il limite dei compensi o ricavi a 40.000 euro, oltre all’ulteriore tetto per coloro che svolgono una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente (20.000 euro).

Nella manovra finanziaria da 36 miliardi di euro non sono previsti interventi relativi alla riforma delle pensioni, se non uno slittamento al 10 del mese per il pagamento degli doppi assegni previdenziali INPS-INPDAP e un aumento della tassazione su fondi pensione e previdenza privata.

Saltata anche la norma che avrebbe dovuto unificare (con l’introduzione della tassa unica) le due imposte sulla casa TASI-IMU, che slitta al 2016, nonché scongiurato l’aumento della TASI, che avrebbe potuto raggiungere l’aliquota del 12 per mille.

Fa discutere la norma che prevede il pagamento dei crediti della PA ai fornitori al netto dell’IVA (c.d. split payment), oltre alla maledetta “clausola di salvaguardia” in coda al provvedimento (con la quale l’IVA al 10% salirebbe al 12% nel 2016 e al 13% dal 2017; contemporaneamente l’IVA al 22% aumenterebbe al 24% dal 2016 per arrivare al 25% dal 2017 e al 25,5% dal 2018). Non dimentichiamo, poi, che viene prorogata di un anno la vecchia clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che prevede dal 2015 il taglio delle detrazioni, se fosse necessario (entro il 15.01.2016 il Governo verificherà come intervenire sulle detrazioni e deduzioni se non sarà garantito un risparmio di 3,3 miliardi nel 2016 e di 6,3 miliardi dal 2017).

Nel testo trovano spazio anche le modifiche in materia di giochi con vincita in denaro: viene eliminato l’aumento del Preu (prelievo erariale unico) e ridotto l’aggio per i concessionari a partire dal 2015. Non dimentichiamo il “condono” per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro, senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Essi possono entro il 31.01.2016 regolarizzare la loro posizione, presentando una dichiarazione all’Agenzia dei monopoli e versando 10.000 euro a titolo di emersione.

 

Non da ultimo va ricordato l’aumento dell’IVA sulle cessioni dei pellet, misura quanto mai contestata e discutibile ovvero dal 10% al 22%.

 

30/12/2014

Decreto flussi 2014

L’Italia apre le porte a 17.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

 

Infatti, a partire dalle ore 8,00 di ieri è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per le nuove quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2014. Le domande, tuttavia, potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. A stabilirlo è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2014 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2014, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 
Rispetto all’anno scorso non vi sarà una ripartizione territoriale preventiva bensì, al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate, le quote per lavoro subordinato verranno ripartite dalle DTL sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione. In particolare, le quote saranno così suddivise:

• stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23 del D.Lgs. n. 286/1998);

• 2.400 lavoratori autonomi;

• 100 stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;

• 4.050 titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

• 6.000 titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocini e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

 
• 1.050 titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocini e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

• titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro UE da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

• 250 titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro UE da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.


Come precisato in premessa, le domande potranno essere presentate in maniera telematica collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp.

Attualmente è possibile effettuare solamente il pre-caricamento dei moduli di domanda, i quali potranno poi essere inviati il giorno successivo alla pubblicazione del Dpcm sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande saranno trattate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

 

30/12/2014

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