Bonus 50% anche per le opere in economia

Tra gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di

 

eseguire i lavori in proprio ottenendo quindi la detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.

È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 63/2013 prorogato da ultimo dalla Legge di Stabilità 2015, i contribuenti possono usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex lege 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083/71); il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

 
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

 

La spesa sostenuta per l’acquisto dei materiali dovrà però essere obbligatoriamente pagata mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986); codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

 

18/03/2015

La data di emissione per le fatture della PA

L’art. 2, co.4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce che “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica,

 

ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio“.

Questa previsione è coerente col disposto dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, che prevede che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al D.M. 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.

È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi:

 

• emessa dal soggetto cedente o prestatore;

• ovvero ricevuta dal cessionario o committente.

 

In particolare, la previsione sopra riportata dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, in combinato con quanto disposto dalle Regole tecniche di cui all’allegato B al D.M. 55/2013, consente di determinare le condizioni alle quali la fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio, può darsi per emessa dal soggetto cedente o prestatore.

Il richiamato art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72 afferma che la fattura può darsi per emessa “[…] all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente e tale previsione si applica tanto alle fatture cartacee quanto a quelle elettroniche”.

Nel caso in esame, la più volte richiamata Legge n. 244/2007 prevede che le fatture non vengano inviate direttamente all’amministrazione committente, ma siano veicolate tramite il Sistema di interscambio, cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni sono dunque tenuti a inviare le proprie fatture.

Le Regole tecniche di cui all’allegato B al D.M. 55/2013 prevedono al paragrafo 4 che il Sistema di Interscambio, all’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda a inoltrarla al competente ufficio dell’amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.
In funzione dell’esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo.

Come sopra evidenziato, nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito negativo il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.
Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell’art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

I termini per la conservazione elettronica della fattura trasmessa, così come quelli per calcolare gli interessi di mora, decorrono, dunque, dalla data della ricevuta di consegna. Anche l’eventuale notifica di mancata consegna costituisce emissione della fattura Pa, alla data di ricezione della medesima notifica. In questo caso il documento emesso, trasmesso, ma non consegnato, dovrà essere conservato unitamente all’emissione di una nota di credito che non andrà però trasmessa tramite Sdi, ma solo contabilizzata e conservata.

 

18/03/2015

TFR anticipato – esempi di calcolo

Quanto aumenta la busta paga mensile con il TFR anticipato

 

e quanto si perde nel lungo periodo per effetto della tassazione ordinaria meno conveniente: calcoli Cgia Mestre.

Un operaio con uno stipendio di € 1200,00 netti al mese che sceglie di farsi versare la liquidazione maturanda in busta paga prenderà 71,00 euro al mese di TFR anticipato, un impiegato che guadagna € 1600,00 prenderà 112,00 euro in più, un quadro o un dirigente che prende € 3.000,00 al mese, avrà 214,00 euro aggiuntivi.

Sono i calcoli della CGIA di Mestre sul TFR anticipato, possibilità che dal primo marzo è riconosciuta ai dipendenti del privato con anzianità aziendale di almeno sei mesi in base alla Legge di Stabilità.

In estrema sintesi, il dipendente può effettuare la scelta del TFR anticipato entro il prossimo mese di settembre 2015 e avrà versamenti mensili fino al giugno 2018 sulla quota maturanda di liquidazione.

La scelta può essere fatta una sola volta ed è irreversibile fino al 2018.

Il TFR anticipato è sottoposto a tassazione ordinaria, non alla più favorevole tassazione separata prevista per la liquidazione che viene accantonata. 

Vediamo in tabella,  quando prendono in più ogni mese diverse tipologie di lavoratori e quanto perdono, sul lungo periodo, a causa della differenza di tassazione.

busta paga e TFR

operaio

impiegato

quadro/dirigente

stipendio mensile netto

1200 euro

1600 euro

3000 euro

TFR anticipato

71 euro

112 euro

214 euro

busta paga + TFR anticipato

1271 euro

1712 euro

3214 euro

TFR lordo

106 euro

166 euro

369 euro

TFR netto accantonato

93 euro

134 euro

253 euro

Differenza TFR anticipato e accantonato

-22 euro

-22 euro

-39 euro

 

Nella seguente tabella altri calcoli, effettuati dai Consulenti del Lavoro:

retribuzione annua

TFR anticipato mensile

TFR anticipata annuo

TFR accantonato annuo

Differenza annua

Differenza al giugno 2018

15mila euro

66 euro

798 euro

798 euro

–

–

20mila euro

85 euro

1008 euro

1058 euro

-50 euro

-167 euro

25mila euro

105 euro

1261 euro

1311 euro

-50 euro

-167 euro

35mila euro

125 euro

1499 euro

1806 euro

-307 euro

-1022 euro

50mila euro

178 euro

2141 euro

2448 euro

-307 euro

-1022 euro

75mila euro

255 euro

3057 euro

3501 euro

-444 euro

-1481 euro

95mila euro

312 euro

3740 euro

4310 euro

-570 euro

-1897 euro

 05/03/2015

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *