I nuovi ammortizzatori sociali

Si sta delineando sempre di più il quadro degli ammortizzatori sociali.

Infatti,  nell’importante Consiglio dei Ministri di Venerdì scorso, tra i diversi schemi di Decreti Legislativi approvati, spunta quello sul riordinodella normativa in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare, sono bene tre le nuove forme di tutela introdotte: la NASpI, la DISCOLLe l’ASDI, che prendono il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori.

 

 

La NASpI(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).

 

Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamentela propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

– siano in stato di disoccupazione;

– possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;

– possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

 

Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 annidivisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3%ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Passando alla durata, essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

 Non bisogna dimenticare che l’erogazione del NASpI è condizionata:

–          alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;

–          nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

 

Esistono anche dei casi in cui il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipatadell’intero importo del trattamento, in un’unica soluzione, ovvero:

1. incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;

2. incentivo all’avvio di impresa individuale;

3. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

 

La NASpI prevede anche dei casi di compatibilitàcon il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli 8.000 euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore ai sei mesi. In quest’ultimo caso, infatti, la prestazione è sospesa d’ufficioper la durata del rapporto di lavoro.

 

Lo schema di Decreto Legislativo prevede anche dei casi di decadenzadalla NASpI, che illustriamo di seguito:

– perdita dello stato di disoccupazione;

– inizio di un’attività lavorativa subordinata senza comunicazione;

– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Il secondo ammortizzatore sociale introdotto è la DIS-COLL(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata). Essa è rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di

partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e varrà esclusivamente per l’anno 2015 (1/1-31/12).

Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

– stato di disoccupazioneal momento della domanda di presentazione;

– possano far valere almeno tre mesi di contribuzionenel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

– possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzioneoppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mesee che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

L’importo dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenzialirisultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

La durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmenteper un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

La domanda va presentata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giornidalla cessazione del rapporto di lavoro.

Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Non bisogna dimenticare che l’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

– allo stato di disoccupazione;

– alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;

– nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

Il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio.

Qualora il beneficiario della DIS-COLL intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne.

Nel caso di mancata comunicazione del redditoprevisto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

In tal caso, come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

L’ASDI, operativo in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

In particolare, nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.

Molti sono però ancora i punti da stabilire mediante decreto di natura non regolamentare del MLPS, di concerto con il MEF, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’ASDI.

Nel dettaglio, bisogna definire:

– la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno per accedere all’assegno di disoccupazione;

– i criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti;

– gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;

– i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI;

– i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

– il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;

– le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

L’ASDI è erogato mensilmenteper una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale.

La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.

26/02/2015

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