Fondo di Garanzia per le PMI

 

 

 

Con la firma del ministro per lo Sviluppo economico diventano completamente operative le misure previste per il Fondo di garanzia per le Pmi in relazione alle operazioni di microcredito.

 

Il provvedimento integra e in parte modifica quanto già previsto nel decreto 24 dicembre 2014 e consente di presentare la richiesta di prenotazione della garanzia, in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito www.fondidigaranzia.it, previa registrazione.

Il Fondo, che può contare su uno stanziamento di 30 milioni, è destinato a lavoratori autonomi o microimprese rientranti nelle cosiddette fasce deboli, ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie.

Sarà pienamente operativo con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» attesa a giorni. 
I soggetti beneficiari dei finanziamenti microcredito sono rappresentati da:

–  lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
–  imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
–  società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

 

Sono escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:
–  imprese che hanno presentato istanza di fallimento e nei tre esercizi precedenti, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, abbiano un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro oppure ricavi lordi non superiori a 200mila euro; 
–  imprese con livello di indebitamento superiore a 100mila euro. 

Ciascun beneficiario può ottenere un finanziamento massimo di 25mila euro, che non dovrà essere assistito da alcuna garanzia.

Il prestito, infatti, sarà garantito per una percentuale pari all’80% dal Fondo Microcredito.

I finanziamenti sono concessi dalle banche e intermediari finanziari appositamente abilitati all’esercizio di tale attività (operatori di microcredito iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 del Tub).

L’importo è incrementabile a 35mila qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
–  il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; 
–  lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito. 
I finanziamenti possono essere destinati, anche alternativamente all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (massimo 7 anni); alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (massimo 7 anni); al pagamento di corsi di formazione del l’autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti, nonché dei soci (massimo 7 anni); al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria per l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento (massimo 10 anni).

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

03/04/2015

 

 

 

NASpI e ASpI – le differenze

 

 

 

Volgendo un rapido sguardo ai due criteri di accesso, è possibile dedurre come la NASpI – rispetto all’ASpI – abbia l’obiettivo di favorire coloro che possono contare

su un periodo di contribuzione maggiore (il periodo per individuare la retribuzione media mensile è passato da due a quattro anni).
Inoltre, da un punto di vista della durata della prestazione, il nuovo impianto garantirà un trattamento più corposo per chi presenta un periodo temporale di occupazione e relativa contribuzione maggiormente significativo.

Ma vediamo nel dettaglio le principali differenze tra le due prestazioni.

Partiamo dai requisiti di accesso.

Per accedere alla NASpI è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);

• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio     del periodo di disoccupazione; 

• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Differente è il discorso per l’ASpI. Per accedervi, infatti, oltre al requisito dello stato di disoccupazione serviranno almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

Per quanto concerne la misura della prestazione, la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

L’ASpI, invece, per la determinazione dell’importo mensile prende come riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

 
Differente è anche il meccanismo di décalage. L’ASpI, infatti, prevede una riduzione dell’importo erogato: pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione; nonché un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Mentre la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 

Passando alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la prestazione è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.

La durata dell’ASpI, invece, è legata all’età del lavoratore nel seguente modo:

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2013:

– 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
– 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2014:

– 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
– 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
– 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015:

– 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
– 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
– 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

 

Ultima differenza riguarda il termine entro il quale bisogna presentare istanza di accesso. Per ricevere la NASpI, infatti, è necessario inoltrare telematicamente domanda all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Mentre la domanda per ricevere l’ASpI deve avvenire telematicamente all’INPS entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

 

03/04/2015

 

 

 

 

Il mutuo – cosa fare se..

 

 

 

Cosa fare se…

 

 

SE TROVO LAVORO

Con l’entrata in vigore del Jobs Act c’è stata una ripresa delle domande di assunzione a tempo indeterminato.

Ma come viene trattato in banca il cliente che arriva allo sportello per chiedere un mutuo con un contratto di lavoro a tutele crescenti?

È ancora prematuro avere risposte certe, allo sportello devono avere un po’ di tempo per assimilare la novità.

Nel frattempo chi è alla ricerca di un mutuo può usufruire del fondo di garanzia per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa istituito con la legge di Stabilità 2014 e gestito da Consap.

Una garanzia dello Stato che dovrebbe facilitare la concessione di mutui perché per le banche sarà più semplice recuperare il capitale prestato.

L’importo massimo del mutuo non deve superare i 250 mila euro e viene accordata priorità alle giovani coppie, ai nuclei familiari monogenitoriali e ai giovani con un rapporto di lavoro che fino ad oggi veniva definito atipico.

 

 

SE CAMBIO LAVORO

Se per scelta o per necessità, il lavoratore dovesse cambiare non solo attività ma anche città e abitazione, cosa può fare se ha ancora il mutuo da estinguere?

Una soluzione potrebbe essere quella di fare accollare il mutuo in corso all’acquirente della vecchia abitazione.

In questa situazione di mercato, però, con i tassi ai minimi termini, per l’acquirente sarà più facile trovare allo sportello un mutuo più conveniente.

Altre vie che potrebbero essere percorse sono la surroga e la sostituzione.

La surroga è gratuita e consente di spostare il mutuo in un’altra banca che offre condizioni migliori rispetto a quelle pattuite con la propria al momento della stipula ed è possibile cambiare il tasso e la durata del mutuo, ma non l’importo residuo.

Con la sostituzione invece si modifica anche l’ammontare del finanziamento, ma sono necessari una nuova ipoteca e un nuovo atto notarile.

Ma se il mutuo è ormai agli sgoccioli, gli effetti del cambio in corsa potrebbero non essere evidenti. 

 

 

SE PERDO LAVORO

Con la modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, le affievolite protezioni contro i licenziamenti individuali possono destare qualche preoccupazione in più tra i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un mutuo in corso.

Cosa succede se il mutuatario perde il lavoro?

Già da qualche anno chi rimane disoccupato e non riesce a pagare le rate del mutuo può tentare di non perdere anche la casa chiedendo di essere ammesso al «Fondo di solidarietà per i mutui» gestito dalla Consap, che consente di interrompere per 18 mesi il pagamento delle rate, nei casi in cui incorre in un evento indipendente dalla sua volontà che va a intaccare la sua capacità economica (perdita di lavoro, morte o riconoscimento di handicap grave).

Un aiuto che dall’aprile 2013 possono chiedere anche i lavoratori a tempo determinato.

La disponibilità del fondo dovrebbe essere sufficiente a coprire come previsto tutte le istanze che saranno presentate fino a tutto il 2015, ma anche quelle che arriveranno nel 2016 grazie ai tassi di mercato che sono ridotti ai minimi termini. 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

27/03/2015

 

 

 

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