Modello 730 – chi può presentarlo
Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente
può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre), così come se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Tuttavia, per poter utilizzare il Mod. 730, il soggetto interessato deve avere caratteristiche:
– soggettive (presenza di un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio);
– oggettive (possesso di tipologie reddituali che possono essere dichiarate tramite Mod. 730).
In mancanza di dette condizioni, il contribuente è tenuto alla presentazione del Mod. UNICO.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2015 sono:
– pensionati o lavoratori dipendenti ed assimilati (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con
apposito decreto ministeriale);
– persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
– sacerdoti della Chiesa cattolica;
– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
– persone impegnate in lavori socialmente utili;
– lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015;
– a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF – dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
– personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;
– lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un CAF- dipendenti o a un professionista abilitato;
– produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:
– redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
– redditi dei terreni e dei fabbricati;
– redditi di capitale;
– redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
– redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
– indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;
– redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettati a tassazione separata;
– alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro.
Il contribuente deve anzitutto controllare se:
– è obbligato a presentare la dichiarazione;
– è esonerato.
Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d’impostatenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un CAF – dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
La dichiarazione deve essere presentata anche se:
– sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca;
– non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2014.
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito
– Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU
-Lavoro dipendente o pensione
– Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU).
Condizioni: redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio ; detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
– Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Condizioni: redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio ; detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
– Redditi esenti.
Esempi: rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.
– Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico)
– Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili).
07/04/2015