Il nuovo contratto

 

 

 

Fino al 7 marzo, quando è entrato in vigore il decreto

che introduce il nuovo contratto, per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti erano importanti le dimensioni dell’azienda.

 

In quelle che avevano fino a 15 addetti, a fronte di un licenziamento illegittimo, cioè che non rispetta le regole, il dipendente non riotteneva comunque il suo impiego (salvo ripensamento dell’azienda), ma solo un risarcimento economico.

In quelle più grandi, invece, si applicava (e si continuerà ad applicare per i dipendenti già assunti al 6 marzo 2015) il famoso articolo 18 dello statuto dei Lavoratori, in base alla quale, se un dipendente licenziato faceva ricorso davanti a un giudice e questi riteneva irregolare il licenziamento, in molti casi il lavoratore riotteneva il suo impiego oltre a un risarcimento.

Unica eccezione, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, era costituita dai licenziamenti discriminatori o che non rispettavano  determinate tutele (come quella della maternità, per esempio), in tal caso si riotteneva sempre il posto di lavoro.


Ora, invece, per tutti i nuovi assunti valgono le tutele crescenti.

Per esempio il datore di lavoro dice che l’azienda è in crisi e deve eliminare alcune figure aziendali; prima licenzia, ma poi assume nuovi addetti in sostituzione.

La sua decisione è illegittima, ma chi ha perso il posto non ritorna in azienda come avveniva in passato: ottiene solo un risarcimento di due mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di quattro e un massimo di 24 (valori dimezzati per le aziende fino a 15 dipendenti).

 

Altra novità è l’ammontare del risarcimento.

Con le vecchie regole veniva determinato dal giudice all’interno di un minimo e un massimo stabiliti dalla legge. Inoltre, in caso di obbligo a riassumere il dipendente, il datore di lavoro doveva pagare tutte le retribuzioni perse (salvo quanto eventualmente guadagnato nel frattempo con un altro impiego): se il processo durava anni, gli importi in gioco potevano anche diventare consistenti.

Ora, invece, le probabilità di riottenere il posto e le retribuzioni perse sono ridotte, e il risarcimento “ordinario” è prefissato e varia in base all’anzianità.

Inoltre se azienda e dipendente si accordano prima di andare in tribunale, l’importo da liquidare è dimezzato (ma anche esentasse a favore del lavoratore).


L’introduzione del contratto a tutele crescenti nelle intenzioni del governo vuole essere la pietra angolare attorno a cui costruire la ripresa di un’occupazione più duratura.

Questo contratto nasce, infatti, a tempo indeterminato ed è sostenuto da uno sgravio contributivo triennale (per ora solo per quelli firmati nel 2015) che può arrivare a superare gli 8mila euro a lavoratore.


Si tratta di un incentivo che lo rende preferibile ad altre tipologie contrattuali, parte delle quali saranno a loro volta oggetto di restyling con un decreto attuativo di riordino atteso in Parlamento.

 

Il secondo mattone già in vigore del Jobs act riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali.

Da maggio l’aiuto principale per chi perde il lavoro si chiamerà Naspi, che sostituirà l’attuale Aspi.

La durata del contributo economico dipende da quanto si è lavorato in precedenza.

Servono almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni e almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno, a fronte dei quali il disoccupato incassa un assegno per un periodo pari alla metà dei contributi, con un massimo di 52 settimane (78 dal 2017) e con un importo che in ogni caso non potrà superare i 1.300 euro al mese, anche a fronte di stipendi nettamente superiori.

 

Esaurito questo strumento, per le persone più in difficoltà, almeno per il 2015, ci sarà l’Asdi, per altri sei mesi. L’indennità per i collaboratori coordinati e continuativi si chiama invece Dis-coll, anche questa utilizzabile per il momento solo nel 2015.

Tutti gli aiuti hanno durata e importi contenuti, perché l’obiettivo del governo è accelerare, rispetto a quanto accade ora, la rioccupazione di chi ha perso l’impiego.

Per questo scopo è stato previsto un ulteriore strumento chiamato contratto di ricollocazione in base al quale il disoccupato riceverà dei servizi di formazione, riqualificazione e assistenza, da parte dei centri per l’impiego pubblici o da parte degli operatori privati accreditati, per essere di nuovo assunto.


È un tema, questo del reimpiego per chi ha perso il lavoro, che rientra nel più ampio alveo delle cosiddette politiche attive, finora piuttosto trascurate in Italia, destinatarie annualmente di 5 miliardi contro i 24 per quelle passive, ossia gli ammortizzatori sociali.

 

Su questo fronte una delle deleghe al governo contenute nel Jobs act riguarda proprio la prossima riforma dei Centri per l’impiego, che hanno sempre fornito modesti risultati, e l’istituzione di un’Agenzia nazionale per le politiche attive destinata a razionalizzare gli interventi in materia, che la nostra Costituzione attribuisce attualmente alle Regioni

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

27/03/2015

 

 

 

Tfr in busta – in attesa di chiarimenti per l’avvio

 

 

 

L’opzione per la Quir non è ancora operativa in quanto dovranno essere completati ulteriori passaggi amministrativi

e chiariti diversi punti, sia per le aziende con meno di 50 dipendenti che sceglieranno di ricorrere al finanziamento assistito, sia per quelle che utilizzeranno (per obbligo o per scelta) le proprie finanze.

Le imprese, per ora, possono iniziare a raccogliere le istanze dei dipendenti utilizzando come riferimento il modello allegato al Dpcm 29/2015 (vedere sezione Modulistica del nostro sito).

Dopo di che si dovranno attendere le ulteriori istruzioni operative che verranno fornite innanzitutto dall’Inps, considerato il ruolo importante che il decreto gli ha conferito.

 

Nelle aziende con meno di 50 dipendenti che sceglieranno di utilizzare lo strumento del finanziamento assistito, prima dalla garanzia dell’apposito fondo istituito presso l’Inps e in ultimo dallo Stato, l’effettivo avvio della liquidazione del Tfr è altresì subordinato al completamento di tutta la complessa procedura di accesso al credito. 

In primo luogo, secondo quanto previsto dall’accordo quadro del 24 marzo, l’Associazione bancaria italiana dovrà diffondere tra gli istituti di credito i contenuti dello stesso, predisporre il modulo di adesione che quelli interessati all’operazione dovranno utilizzare, raccogliere le eventuali adesioni e pubblicare l’elenco delle banche aderenti sul proprio sito, affinché i datori di lavoro possano scegliere a loro volta l’interlocutore finanziario.

 

Ma le azioni più importanti e impegnative a cui è subordinata la partenza del progetto della monetizzazione rimangono di competenza dell’Inps, che dovrà creare una specifica piattaforma informatica tramite la quale comunicare con gli istituti di credito e rendere disponibili le informazioni e i dati necessari per erogare i finanziamenti, tra i quali le certificazioni degli importi della Quir (sia nella fase preliminare alla stipula del contratto di finanziamento, sia mensilmente per consentire l’effettiva erogazione dell’importo necessario al datore di lavoro per pagare mese per mese la quota maturanda).

Non bisogna dimenticare che l’opzione per la monetizzazione può coinvolgere anche i fondi pensione complementare, laddove i dipendenti che inizialmente vi avevano aderito (con obbligo di versamento del Tfr), optino invece, come consentito dalla legge, per la relativa liquidazione mensile.

Di conseguenza i fondi dovranno essere avvisati che, a partire da una certa data e fino a giugno 2018 (ovvero settembre/ottobre 2018 per le aziende beneficiarie del finanziamento assistito), non riceveranno più quei trattamenti di fine rapporto.

Ciò implicherà pertanto l’ulteriore necessità di creare uno specifico flusso di comunicazione tra aziende e fondi, ovvero quella di implementare i sistemi attualmente in uso. 

Infine vale la pena di ricordare che l’opzione per la Quir può essere esercitata anche successivamente al mese di marzo dal dipendente o per sua scelta oppure perché di nuovo ingresso in azienda.

In tal caso, poiché il termine ultimo previsto dalle norme rimane giugno 2018, il numero di mensilità liquidate si ridurrà di conseguenza.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

27/03/2015

 

 

 

Con la Quir il datore di lavoro perde liquidità

 

 

 

Per alcune aziende il Tfr in busta paga può comportare una perdita secca di liquidità senza il salvagente del finanziamento assistito.

 

Si tratta delle aziende che occupano più di 50 dipendenti, le quali non possono accedere al finanziamento assistito da garanzia per far fronte alle richieste di liquidazione della quota maturanda di Tfr in busta paga.

Per la maggior parte di esse la perdita di questa fonte di autofinanziamento non è una novità: fin dal 2007 la legge di riforma della previdenza complementare le aveva obbligate a conferire al Fondo di tesoreria dell’Inps tutte le quote di Tfr non devolute dai lavoratori ai fondi pensione.

Il legislatore, tuttavia, pare non aver tenuto conto dell’impatto della Quir sulle aziende che nel 2006 avevano meno di 50 addetti e che negli anni successivi hanno superato tale soglia.

Per queste aziende, non obbligate a versare il Tfr al Fondo di tesoreria dell’Inps sulla base dell’organico “cristallizzato” alla media del 2006, la richiesta della Quir da parte dei lavoratori rischia di trasformarsi in un vero e proprio salasso.

La perdita di liquidità, quantificabile in circa il 7% delle retribuzioni lorde mensili dei lavoratori optanti, non è compensata da alcuna forma di finanziamento a tasso agevolato, a differenza di quanto avviene per le aziende di dimensioni minori. 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

27/03/2015

 

 

 

 

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