Il bonus 80 euro, spetterà a circa 6 milioni di lavoratori dipendenti con un reddito che si attesta fra i 16mila e i 24mila euro all’anno ed avrà validità “per il solo periodo d’imposta 2014”.
La norma, infatti, prevede espressamente che dal 1° gennaio 2015 torneranno ad applicarsi le regole “nel testo vigente anteriormente alle modifiche” del decreto “taglia-cuneo”.
Il governo ha comunque previsto la creazione presso il Ministero dell’Economia di un apposito fondo che prende il nome “Fondo destinato alla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti” con tanto di dotazioni (al momento tutte da cifrare) per l’anno 2015, l’anno 2016 e a decorrere dal 2017.
Il bonus fiscale è considerato come “credito”, ossia euro in più che il lavoratore dipendente si vedrà attribuire dal datore di lavoro direttamente in busta paga nel suo stipendio mensile.
Ad anticipare la somma sarà il datore di lavoro che a quel punto dovrà cimentarsi con le ritenute per detrazioni Irpef.
Gli esclusi
Dal Bonus restano esclusi i titolari di PartitaIva, i lavoratori domestici, i pensionati ed i cosiddetti “incapienti” (ossia coloro che guadagnano meno di 8.000,00 euro l’anno).
Per questi, il governo ha già fatto sapere che sarà adottata una misura ad hoc nella Legge di Stabilità 2015, al fine di far rientrare nel bonus anche quei 4 milioni di lavoratori dipendenti (compreso co.co.co., stagionali, ecc.) che attualmente guadagnano meno di 8.000 euro.
La Legge di Stabilità ha introdotto nuove aliquote contributive 2014, modificando anche quanto previsto per il 2015 per pensionati e iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria:
– lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati: aliquota al 27% + 0,72% per maternità, assegni familiari, malattia e degenza ospedaliera;
– non titolari di Partita IVA e non assicurati presso altra gestione obbligatoria né pensionati: aliquota 28% + 0,72%;
– titolari di pensione diretta o indiretta e soggetti senza altra forma pensionistica obbligatoria: aliquota 22%.
Aliquota per iscritti non assicurati presso altre gestioni obbligatorie: 30% per il 2015, 31% per il 2016, 32% per il 2017, 33% per il 2018. Per gli altri iscritti: 23,5% per il 2015, 24% per il 2016.
Secondo l’articolo 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 sono tenuti all’iscrizione in Gestione separata INPS precise categorie di contribuenti (sono esonerati gli assegnatari di borse di studio, limitatamente ai redditi derivanti dall’attività finanziata):
– collaboratori coordinati e continuativi con contratto a progetto nel settore privato, anche non residenti in Italia;
– liberi professionisti senza Cassa previdenziale di categoria o non tenuti al versamento del contributo soggettivo;
– lavoratori autonomi occasionali, con reddito superiore a 5.000 euro annui, anche non residenti in Italia;
– soci di Srl commerciale che partecipano al lavoro aziendale e ricoprono l’incarico di amministratore percependo un compenso;
– associati in partecipazione che apportano alla società solo il proprio lavoro con compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo (l’associante versa il 55% del contributo, l’associato il 45%);