In attesa dell’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, riepiloghiamo le caratteristiche principali del bonus fiscale.
Iniziamo a specificare che il credito non può essere attribuito in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto la liquidazione del bonus è strettamente legata alla presenza di un sostituto d’imposta.
Quest’ultimo, infatti, dovrà anticipare il bonus che potrà poi essere recuperato dal monte ritenute e, se incapiente, dai contributi dovuti all’INPS.
Il bonus, che è rivolto unicamente ai contribuenti con un Irpef lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente (attualmente operativo solo per il 2014), varrà 640 euro (tetto massimo) per i redditi fino a 24 mila euro che vanno poi a ridursi, fino al completo azzeramento, nello scaglione di reddito fra 24 e 26 mila euro.
Altro aspetto importante da tenere in conto è che il credito dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno; quindi, se un lavoratore percepisce per esempio solo 8 buste paghe, il credito spettante dovrà essere ridotto a tale periodo di attività.
Controllare la correttezza del codice fiscale direttamente online è semplice e immediato.
Per ottenere un riscontro in tempo reale, ti basta infatti digitare le 16 cifre e lettere che lo compongono nella pagina web dedicata al servizio di verifica (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF).
Il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati.
La validità del tuo codice è controllata confrontando i dati inseriti con quelli registrati nell’Anagrafe tributaria. Alla stessa pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate, puoi inoltre verificare in pochi istanti la corrispondenza fra il codice fiscale e i dati anagrafici.
Tutto come prima per i canoni di locazione: non possono infatti essere riscontrate particolari novità rispetto al passato, sebbene la Legge di stabilità 2014 abbia richiesto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei canoni, pena l’applicazione di imprecisate sanzioni.
Con la nota DT 10492 del 5 febbraio 2014 il Mef ha precisato che è comunque possibile il pagamento dei canoni in contanti, se l’importo non supera i 999,99 euro, in quanto la sanzione prevista dalla disciplina antiriciclaggio è confinata soltanto ai casi in cui sia superata la soglia prevista in tema di circolazione del contante.
La tracciabilità richiesta dalla norma potrà quindi essere soddisfatta fornendo una semplice prova documentale: la vecchia e cara “ricevuta”, in altre parole.
È ovvio come, in questi termini, non pare vi siano particolari novità rispetto agli anni precedenti, in quanto, anche in passato, coloro che effettuavano i pagamenti in contanti avevano tutto l’interesse di richiedere una quietanza di pagamento.
Dato il quadro prospettato, l’unica sanzione prevista nel caso in cui non sia assicurata la tracciabilità dei pagamenti è rappresentata dalla perdita delle agevolazioni di natura fiscale.
Pertanto, non si potrebbero indicare in dichiarazione, ad esempio, le detrazioni spettati ai conduttori per i contratti di locazione delle unità immobiliari a uso abitativo utilizzate quali abitazioni principali.
L’anno prossimo, quindi, il contribuente che voglia fruire della detrazione in oggetto non potrà limitarsi a fornire copia del contratto di locazione, ma dovrà altresì conservare copia delle ricevute di pagamento dei singoli canoni di locazione.