Con riferimento alle lavoratrici autonome (artigiane e commercianti)
, l’indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, il congedo parentale, nonché l’indennità per interruzione della gravidanza, ammontano ad € 47,58.
A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 44/2014, fornendo i salari medi e convenzionali – per l’anno 2014 – delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi.
E’ al vaglio del Parlamento un nuovo disegno di legge con lo scopo di contrastare la pratica delle dimissioni in bianco.
La lettera di dimissioni volontarie andrà sottoscritta da parte del lavoratore su moduli specifici, i modelli dovranno essere disponibili presso uffici territoriali del lavoro, funzionari comunali e Centri per l’impiego.
Il nuovo modello varrà per i contratti di lavoro subordinato e per i contratti atipici, ossia le collaborazioni in caso di recesso. Sarà garantita la certezza dell’identità del lavoratore richiedente e il rispetto del termine di validità del modulo di dimissioni.
Non è possibile escludere una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale
se questo corso è inerente al suo impiego ed è obbligatorio per ottenere la nomina definitiva in ruolo.
L’esclusione, infatti, oltre a non essere conforme alla normativa comunitaria, è considerato come trattamento sfavorevole rispetto agli uomini.
A stabilirlo è la Corte di giustizia Ue nella sentenza alla causa C-595/12, che afferma che non è ammissibile che il congedo di maternità produca effetti negativi sulle condizioni di lavoro una lavoratrice.