Permesso di soggiorno “unico”
Il Ministero dell’Interno, con la nota protocollo n. 2460/2014, ha riepilogato le novità più significative in merito alla procedura per il rilascio del permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare in uno Stato membro dell’UE.
Tra le novità più importanti spunta l’obbligo di inserire nei permessi di soggiorno – che consentono l’esercizio di attività di lavoro subordinato – la dicitura “perm. unico lavoro”.
Sono esclusi: i permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori “alla pari”, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Altra novità importante riguarda i termini per il rilascio del permesso di soggiorno che passano da 20/40 giorni a 60 giorni, sia per quello emesso da parte della questura che per il nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione.
Viene abrogato l’obbligo della stipula del contratto di soggiorno all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.
Viene, infine, eliminata la disposizione che prevede il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese dei settori autoferrotranvieri e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
15/04/2014