Con la risoluzione n. 103/E del 4 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di reddito di lavoro dipendente, effettuando importanti chiarimenti in merito alla ipotesi di assegnazione di azioni in misura eccedente rispetto all’importo conferito dal lavoratore dipendente. La risoluzione individua le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in caso di conferimenti non proporzionali in società per azioni inoltre, fa anche riferimento al regime fiscale applicabile agli utili e all’eventuale plusvalenza realizzata dai lavoratori/soci della società.
L’interpello – Il caso dell’interpello è relativo a una società per azioni che intende deliberare, un aumento di capitale in misura non proporzionale, per consentire l’ingresso nel capitale sociale a taluni propri dipendenti che si occupano della gestione degli investimenti della stessa società. Fino al 25 giugno 2008, l’assegnazione di azioni effettuata nei confronti di determinati lavoratori dipendenti, godeva di un particolare regime fiscale di favore, abrogato dal decreto legge 112/2008. Più precisamente, qualora l’assegnazione di azioni era rivolta a determinati lavoratori dipendenti o assimilati, individuati discrezionalmente dalla società promotrice dell’operazione, si rendeva applicabile l’articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR, in materia di stock options. Una volta abrogata tale fattispecie, simili ipotesi sono state ricondotte nell’ambito dei fringe benefit e come tali, imponibili quali reddito di lavoro dipendente.
Attribuzione non proporzionale – Con riferimento a un primo quesito posto, l’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la soluzione prospettata dalla società istante che riteneva non imponibili le azioni ricevute dai manager in misura non proporzionale, dal momento che queste ultime rappresentavano solamente il corrispettivo dell’apporto in denaro, pertanto dovevano intendersi svincolate dal ruolo di lavoratore dipendente della società interpellante. La risoluzione sottolinea come l’aumento di capitale sarebbe deliberato al solo scopo di consentire l’ingresso in società dei manager e che il conferimento non proporzionale sarebbe volto a gratificare coloro che, con le loro prestazioni, apportano utilità e benefici alla società, alla quale sono legati da un rapporto di lavoro dipendente. Tali circostanze sono state ritenute dall’Agenzia determinanti al fine di evidenziare il nesso tra lo status di lavoratore dipendente della Spa e il riconoscimento dei maggiori valori in sede di conferimento non proporzionale, rendendo inevitabile pertanto, la valorizzazione degli stessi ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente. Qualificazione degli utili conseguiti – Per quanto riguarda ad un secondo quesito posto dalla società istante, l’Agenzia, nel condividere la soluzione prospettata dalla società, ha sostenuto che la percezione dei dividendi, ovvero dei proventi ottenuti dalla cessione delle partecipazioni è svincolata dallo status dal soggetto percettore, rilevando ai fini fiscali, la sola circostanza che il medesimo soggetto partecipi al capitale o patrimonio sociale. La qualifica di lavoratore dipendente (o assimilato) rileva infatti, esclusivamente al momento dell’offerta delle azioni, mentre la fase successiva non attiene in alcun modo al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall’azionista con la società emittente. In questo contesto, possono verificarsi profili impositivi aventi carattere diverso da quello dei redditi di lavoro dipendente.
Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che gli infortunati e tecnopatici possono chiedere all’INPS il rimborso delle prestazioni sanitarie “necessarie” al recupero dell’integrità psico-fisica. In particolare, per aver diritto al rimborso spese, l’assicurato dovrà produrre idonea prescrizione medica, nonché lo scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale e del codice ministeriale prodotto (necessario per risalire al nome commerciale del farmaco).[um_loggedin]
Premessa
Prestazioni sanitarie gratis per gli infortunati e tecnopatici. Infatti, qualora i medici dell’INAIL dovessero confermare che le prestazioni sanitarie per il recupero dell’integrità psico-fisica degli assistiti siano “necessarie”, è possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute.
A tal proposito sono stati elencati i preparati e le specialità farmaceutiche rimborsabili dall’INAIL. Nel dettaglio, le macro categorie interessate sono: chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria.
Farmaci rimborsabili
L’individuazione delle spese sanitarie fa riferimento esclusivamente alle cure “necessarie” al recupero dell’integrità psicofisica e non più anche a quelle “utili” di cui all’art. 95, L. 388/2000.
OSSERVA
Il rimborso, per adesso, riguarda gli infortuni e le malattie professionali in conseguenza e limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Dunque, le specialità farmaceutiche e i preparati, distinti per branca specialistica, rimborsabili a condizione che l’evento sia stato riconosciuto indennizzabile e che le stesse siano ritenute necessarie, sono i seguenti:
Chirurgia:
preparato per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico;
preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone;
garze impregnate di antisettico per cute lesa;
crema antibatterica per ustioni;
unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza antibiotico;
pomata antisettica;
preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle diverse formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa.
Ortopedia:
preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, cerotti;
preparati per uso topico a base di eparina sodica;
miorilassanti;
antidolorifici per os;
immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti.
Oculistica:
colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore dell’occhio;
farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare;
farmaci vasoprotettori e antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche.
farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare;
farmaci vasoprotettori e antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche.
Dermatologia:
preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto;
prodotti anticheloidi (in diversa formulazione);
antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette.
Neurologia e psichiatria:
ansiolitici ed ipnoinducenti;
miorilassanti;
attivanti cerebrali;
antivertiginosi;
antidolorifici per os;
farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica iperattiva;
farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause.
Rimborso spese sanitarie
Al riguardo, Le ricordiamo che per poter procedere al rimborso delle spese, sostenute durante il periodo di inabilità temporanea assoluta per gli infortuni e per le malattie professionali, l’assicurato dovrà produrre:
idonea prescrizione medica;
scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione:
del codice fiscale dell’assicurato medesimo;
e del codice ministeriale prodotto.
OSSERVA
L’autorizzazione al rimborso non potrà essere concessa nell’ipotesi di carenza assicurativa (eventi in franchigia con prognosi inferiore ai tre giorni), dal momento che tali eventi non sono assicurativamente rilevanti.
Nel dettaglio, l’assicurato dovrà compilare un modulo recante data antecedente all’acquisto del farmaco e corredata della documentazione di cui sopra. Nel caso in cui manchi anche un solo elemento essenziale, la funzione amministrativa dell’INAIL dovrà farlo presente all’assicurato e se quest’ultimo non perverrà entro 15 giorni, respinge la richiesta.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Da martedì 20 novembre l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile e scaricabile dal proprio sito internet il “ReddiTest”, lo strumento che consente al contribuente di verificare la coerenza fiscale tra reddito dichiarato e spese sostenute. Il “ReddiTest” si pone come strumento di compliance tra Fisco e contribuente per incentivare quest’ultimo a dichiarare un reddito adeguato almeno alle spese standard da lui sostenibili.
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L’esito è consultabile solo dall’interessato e sul web non resta alcuna traccia dei dati inseriti.
IL “REDDITEST”
COS’E’
Il “ReddiTest” è un software, disponibile dal 20 novembre, con cui l’Agenzia delle Entrate permette ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito lordo familiare (quello dichiarato nella dichiarazione dei redditi di cui al modello UNICO o al modello 730 o nel modello CUD, a cui vanno aggiunti anche i redditi esenti, quelli soggetti a tassazione separata e quelli soggetti a ritenuta alla fonte) e le spese sostenute nell’anno (in questo caso, quelle sostenute nel 2011).
Per utilizzare il programma, occorre scaricare il software dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed inserire i dati richiesti. Le informazioni indicate dal contribuente nel software restano, dunque, sul computer del contribuente stesso, senza lasciare alcuna traccia sul web.
I dati inseriti non saranno, pertanto, utilizzati dal Fisco per effettuare un’eventuale attività di accertamento, ma l’esito fornito da tale “simulatore” può rappresentare un campanello d’allarme per il contribuente permettendogli, eventualmente, di dichiarare un maggior reddito prima che sia l’Amministrazione a riscontare le incongruenze, avviando controlli e accertamenti sintetici.
E’, quindi, uno strumento di compliance “discreto”.
LE SPESE DA INDICARE
Il contribuente dovrà indicare, all’interno del software, i dati relativi alle spese più rilevanti sostenute in ambito familiare nell’anno (2011 nel caso di specie). Il software contiene 100 indicatori di spesa, suddivisi in 7 macro-categorie:
1) abitazioni;
2) mezzi di trasporto;
3) assicurazioni e contributi previdenziali;
4) istruzione;
5) attività sportive e tempo libero;
6) investimenti immobiliari e mobiliari;
7) altre spese significative.
I dati richiesti, infatti, rispecchiano i parametri di riferimento del nuovo redditometro che debutterà da gennaio 2013. Le prime informazioni da inserire nei campi riguardano la famiglia. Per “famiglia” si intende quella “reale”, quindi anche le coppie non sposate. Sono state individuate 11 tipologie di famiglie, differenziate per numero ed età dei componenti.
Si dà poi rilevanza alla zona geografica di residenza, con l’individuazione di cinque aree territoriali individuate:
1) Nord-ovest;
2) Nord-est;
3) Centro;
4) Sud;
5) Isole.
Altri elementi rilevanti del test sono, inoltre, i risparmi e gli incrementi patrimoniali, come anche i disinvestimenti realizzati dal contribuente.
L’ESITO
Una volta riempiti i campi richiesti, l’applicazione stima il reddito familiare in base a procedure statistiche consolidate che prendono come campione di riferimento una platea di oltre 22 milioni di famiglie e attribuisce alle voci di spesa un coefficiente, in modo da misurare la relazione tra il reddito e l’elemento di spesa conosciuto e gli altri dati non noti (come i consumi indispensabili, per esempio quelli alimentari).
A fine elaborazione, l’esito è chiaro:
¨ luce verde se i dati inseriti sono compatibili con quelli attesi dal Fisco;
¨ luce rossa se, viceversa, il reddito dichiarato non è coerente con le “uscite”.
Più il reddito dichiarato è alto (ad esempio, superiore a € 30.000), minore è la probabilità che si accenda la luce rossa, in mancanza di spese particolari di importo rilevante quali quelle per lavoratori domestici, spese di viaggio, spese per vacanze e tempo libero, spese per la cura della persona, rate alte di mutuo, investimenti.
Al contrario, la presenza di tali spese, specie se il reddito dichiarato è basso, tende a gonfiare il presunto reddito stimato ed è molto probabile che scatti la luce rossa. Spetta al contribuente cogliere il segnale di allarme e verificare che non ci siano errori o omissioni nel reddito dichiarato al Fisco.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.