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PEC: anticipato il temine di deposito per le imprese individuali

Il decreto sulla Crescita “bis” ha esteso l’obbligo dell’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata anche per le imprese individuali che si iscrivono presso il registro delle imprese dopo la data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012).

 

Secondo l’articolo 5 del decreto, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Secondo l’articolo 2630 del Codice Civile, le sanzioni previste vanno da 103 euro a 1.032 euro. Tuttavia se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla data di scadenza dei suddetti termini, la sanzione è ridotta di un terzo.


Le novità del maxiemendamento
– Secondo le nuove previsioni contenute nel testo del maxiemendamento (che dopo aver incassato la fiducia posta dal Governo al Senato ritornerà alla Camera) vi sono delle modifiche anche all’articolo 5 del decreto riguardante la PEC e in particolare l’obbligo di possedere e attivare la posta elettronica certificata è esteso alle imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane inoltre, dovrebbe decadere la decorrenza dell’obbligo dall’entrata in vigore del decreto, sostituita dalla data in cui entrerà in vigore la legge di conversione dello stesso. Altra modifica importante che viene effettuata al comma 2 dell’articolo 5 è quella che anticipa il nuovo termine di deposito della PEC nel registro delle imprese, prevedendo il nuovo non più al 31 dicembre 2013, ma al 30 giugno 2013.


Indice INI-PEC
– Il terzo comma del decreto sullo Sviluppo bis prevede inoltre al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, l’istituzione di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo Sviluppo economico. Con le modifiche previste dal nuovo testo, l’accesso al suddetto indice INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese ai gestori di pubblici sevizi e a tutti i cittadini tramite il sito WEB, senza necessità di autentificazione. Nel testo originario l’accesso all’INI-PEC era consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

10/12/2012

Gli aspetti fiscali degli omaggi natalizi

Approssimandosi le festività natalizie torna utile dare una rispolverata alle norme fiscali che interessano gli “omaggi”, occupandoci in questa sede dei beni che vengono distribuiti gratuitamente dalle imprese ai loro clienti.

Per un cenno alle disposizioni normative è bene iniziare dal TUIR (n. 917 – 1986) il cui art. 108, dopo avere trattato delle spese di rappresentanza in generale, precisa che “Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a€ 50,00” (che non devono essere conteggiate nemmeno ai fini del limite di deducibilità delle altre spese di rappresentanza, rapportate all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi).

 Ai fini dell’integrale deducibilità dal reddito quindi, ciò che conta è il valore dei predetti beni, a prescindere che essi siano stati comprati per essere omaggiati oppure siano stati prodotti o acquistati ai fini della rivendita (cioè merci) e poi successivamente destinati ad essere regalati.

Se il costo di produzione o d’acquisto dei beni dovesse essere invece d’importo superiore a € 50,00, si entra a pieno titolo nella deducibilità della complessiva voce di spese di beni per rappresentanza, consentita fino all’1,3 % dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi fino a € 10 milioni, e in percentuali decrescenti per ricavi fiscali di ammontare superiore (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).

Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).

Il trattamento fiscale dell’IVA è invece più articolato e tiene conto della differenza tra beni ordinariamente commercializzati dalle imprese e beni acquistati per essere omaggiati, sia sotto l’aspetto della detraibilità dell’imposta all’atto dell’acquisto che dell’esigibilità all’atto della consegna, oltre che in dipendenza del loro valore.

Infatti dal combinato disposto dagli artt. 2 c. 2 n. 4, 19 e 19 bis1 c. 1 lett. h) D.P.R. 633/1972 si evince che:

l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, NON commercializzati dall’impresa

  • è interamente detraibile se il costo unitario di essi non supera € 25,82 (occhio quindi alle ceste natalizie che, composte ciascuna da diversi beni, se dovessero costare oltre € 25,82 d’imponibile, ricadrebbero nell’impossibilità della detrazione dell’imposta);
  • è indetraibile (e quindi l’IVA verrà sommata al costo) se il costo unitario di essi supera € 25,82;

l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, NON commercializzati dall’impresa

  • non sarà dovuta per i beni il cui costo non supera € 25,82 (fuori campo art.2 , c. 2, numero 4) D.P.R. 633/72);
  • non sarà dovuta se non è stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto – per scelta, prevedendo che i beni sarebbero stati omaggiati oppure perché il costo unitario dei beni supera € 25,82 – (fuori campo art. 2, c.2, numero 4) D.P.R. 633/72 );

l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, commercializzati dall’impresa, sarà stata detratta dall’impresa in quanto si riteneva che i beni acquistati dovessero essere rivenduti (si pensi alla cartoleria che acquista agende – senza contrassegni aziendali – che verranno, in parte, omaggiate ai clienti);

l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, commercializzati dall’impresa, sarà dovuta e potrà essere contabilizzata a questo fine in un registro degli omaggi in cui annotare la data, la descrizione del bene, il valore normale pari al prezzo al quale sarebbe stato venduto suddiviso in base all’aliquota propria, tra imponibile e IVA; in alternativa l’impresa potrà emettere apposita autofattura riepilogativa delle consegne del mese.

In ogni casistica, l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale di trasporto “omaggio”, avrà lo scopo di documentare l’effettiva consegna del bene e consentirà al donatario di vincere la presunzione di acquisto di cui al D.P.R. 441/1997.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

 05/12/2012

Ricongiunzione dei contributi

Il Governo sta cercando la soluzione per i lavoratori che, richiedendo la ricongiunzione dei contributi, devono ora pagare somme molto onerose.

Una delle questioni su cui si sta battendo il ministro del Welfare, Elsa Fornero, riguarda la reintroduzione (per lo meno per alcune categorie di lavoratori) della ricongiunzione dei contributi gratuita. I diretti interessati dovrebbero essere coloro che non traggono alcun beneficio evidente da tale operazione, escludendo in ogni caso i titolari di assegni più elevati. Dunque, l’obiettivo è quello di tornare alla ricongiunzione gratuita per chi non supera un determinato importo pensionistico. A tal fine, si attende la circolare ministeriale o dell’INPS che dovrebbe garantire ai lavoratori, che prima dell’entrata in vigore della L. n. 122/2010 sono passati dal settore pubblico a quello privato, senza oneri dei contributi. 

In via preliminare è bene ricordare che la ricongiunzione dei contributi consente, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di poter di riunire tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione avviene esclusivamente su richiesta del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali, fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

Stop alla ricongiunzione gratuita – Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione dei contributi nel F.P.L.D. maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1° luglio 2010 (L. n. 122/2010) invece è stata eliminata la possibilità di trasferire nel F.P.L.D. dell’INPS in modo gratuito la contribuzione versata in altri fondi previdenziali, tra cui l’INPDAP.

Il problema – Ciò detto, il problema riguarda circa 600mila lavoratori (soprattutto quelli del pubblico impiego) che prima del 31 luglio 2010 hanno cessato l’attività nel settore pubblico, passando a quello privato e all’atto della richiesta di ricongiunzione, si sono visti richiedere il pagamento di somme ingenti (nell’ordine di diverse decine di migliaia di euro) se vogliono mantenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il metodo retributivo. L’alternativa ci sarebbe, ossia la “totalizzazione”, tuttavia ciò determinerebbe una consistente riduzione dell’importo pensionistico mensile, visto che prevede l’applicazione del metodo contributivo.

La soluzione – Per questo motivo sia il Ministero del Lavoro che la ragioneria dello Stato, nonché l’INPS, stanno al momento valutando come reintrodurre la ricongiunzione gratuita nei confronti del maggior numero di persone possibile, escludendo le pensioni più alte e chi avrebbe dovuto pagare anche prima della L. n. 122/2010. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo la copertura finanziaria che, a regime, ammonterebbe a circa 2,4 miliardi di euro.

05/12/2012

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