Con laCircolare n. 44/Edel 26 novembre 2012 l’Agenzia delle Entrate dà ai contribuenti interessati a optare per il nuovo regime, che decorre dal prossimo 1° dicembre 2012, alcune indicazioni, anche se non chiarisce le criticità che si possono creare nel periodo transitorio.
L’imposta sugli acquisti pagata, una volta fatta l’opzione per il nuovo regime dell’Iva per cassa, può essere portata in detrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui avviene il pagamento. Inoltre, il regime è precluso per i soggetti che operano in agricoltura.
L’esigibilità e la detrazione – Il documento di prassi ricorda innanzitutto che il beneficio della nuova procedura è riservato ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Procede, poi, approfondendo il concetto di esigibilità dell’imposta che nel caso del regime dell’Iva per cassa, coincide con il momento dell’incasso del relativo corrispettivo, in relazione a tutte le operazioni effettuate dal contribuente Iva. A sua volta la detrazione dell’Iva sugli acquisti viene sospesa fino al relativo pagamento. L’Iva per cassa sospende l’esigibilità e la detrazione dell’IVA per un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Ad esempio per la cessione di un bene consegnato nel mese di gennaio 2013, nel caso in cui non venga effettuato il pagamento, l’Iva dovrà essere versata nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2014. Specularmente per le fatture di acquisto la decorrenza di un anno decorre dal periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile per l’erario e non dal momento della registrazione. La circolare in commento precisa che il termine di due anni per l’esercizio della detrazione decorre dall’anno di pagamento della fattura.
Escluso il regime speciale dell’agricoltura– Una precisazione ulteriore della circolare riguarda i regimi speciali, per i quali l’IVA per cassa non trova applicazione: il regime monofase, il regime speciale per l’agricoltura e attività connesse, quello per l’agriturismo, il regime del margine per i beni usati, il regime delle agenzie di viaggio e turismo. L’esclusione del settore agricolo è una novità introdotta con il nuovo regime, che non era contemplata nel precedente regime ex art. 7 D.L. 185/2008. Secondo l’articolo 32-bis del D.L. 83/2012, i regimi esclusi sono quelli dell’applicazione dell’imposta, mentre il regime agricolo usufruisce di un meccanismo particolare di detrazione dell’imposta. L’Agenzia, considerando che in tale regime la detrazione dell’Iva sugli acquisti non può essere sospesa, ha escluso anche l’agricoltura.
L’ opzione – L’articolo 32-bis stabilisce che la liquidazione dell’Iva per cassa non è un regime naturale, ma opzionale. Infatti, il provvedimento attuativo del 21 novembre 2012 ha chiarito come tale opzione debba essere esplicitata ai terzi attraverso un comportamento concludente (annotazione in fattura). In seguito va comunicata nella prima dichiarazione Iva successiva all’esercizio dell’opzione. I contribuenti che intendono avvalersi del regime quando iniziano l’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di inizio attività.
Il vincolo triennale – L’opzione ha un vincolo triennale e, sia nel caso in cui si opti dal 1° dicembre 2012 sia nel caso di inizio di attività, tale periodo è computato come il primo del triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata. Infine, va tenuto presente che l’articolo 167-bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2010/45/UE, prevede che gli Stati membri possano applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.44/E/12, al riguardo, ricorda che il procedimento di consultazione trova definizione dopo il 1° dicembre 2012. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.
Per quanto riguarda il finanziamento della nuova assicurazione per l’impiego, i datori di lavoro pagano l’1,31%, ossia lo stesso contributo versato oggi per la disoccupazione. Questo per i contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a termine, l’azienda paga oltre all’1,31% anche un contributo aggiuntivo pari all’1,4%, che potrà essere recuperato in caso di stabilizzazione.
Il trattamento iniziale dell’Aspi, entra anche nel calcolo del contributo di cessazione del rapporto di lavoro, individuale e collettivo (fatta eccezione le dimissioni) indicato anche come contributo di licenziamento. Tale contributo, che è un importo versato una tantum all’Inps è a carico dei datori di lavoro e concorre a finanziare l’Aspi.
Nel caso di licenziamento individuale, il contributo è pari alla metà del trattamento iniziale dell’Aspi per ogni 12 mesi di anzianità ed è conteggiato fino ad un massimo di 36 mesi. Quindi l’importo massimo è pari ad 1,5 volte il trattamento iniziale dell’Aspi. Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia stata oggetto di accordi sindacali, il contributo in questione è versato in misura pari al triplo.
Esempio calcolo Aspi e contributo licenziamento
– Retribuzione complessiva nei due anni precedenti il licenziamento
= 30.000 euro
– Numero di settimane di contribuzione = 104 (l’attività lavorativa è stata
di 2 anni)
– Retribuzione media settimanale = 30.000/104 = 288,46
– Retribuzione media mensile = 288,46 x 4,33 = 1.249
– Aspi = 75% di 1180 = 885 + 25% di 69 (=1249-1180) = 17,25 = 885 +
17,25= 902,25
Contributo licenziamento individuale (con 36 mesi di anzianità aziendale)
Contributo = (902,25 / 2) x (36 / 12) = 451,12 x 3 = 1.353,36 (carico azienda)
Contributo licenziamento collettivo (con 36 mesi di anzianità aziendale)
Contributo licenziamento individuale per tre = 1.353,36 x 3 = 4.060,08 (carico azienda)
27/11/2012
All’interno dell’area “Circolari” abbiamo pubblicato tutte le informazioni e le normative di riferimento.
La riforma del lavoro voluta dal Governo Monti e dal ministro Fornero nel giugno del 2012 ha introdotto, tra le altre, il varo di un nuovo ammortizzatore sociale, anzi, per meglio dire, l’introduzione di una unica prestazione a sostegno del reddito: l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).
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Si tratta di un nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria. L’Aspi è destinata a sostituire le attuali prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Inps, ossia l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione (ordinaria non agricola, con requisiti ridotti e quella speciale per l’edilizia). L’indennità di mobilità resterà per ancora 4 anni ma si ridurrà il periodo.
L’erogazione dell’Aspi parte dal 1 gennaio 2013. La nuova Assicurazione sociale per l’impiego partirà dal 1 gennaio del 2013 ed entrerà a regime, sostituendo del tutto l’indennità di mobilità, nel 2017.
Lavoratori beneficiari dell’Aspi. La prestazione previdenziale riguarderà lo stato di disoccupazione involontaria di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compreso gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio. Destinatari anche i lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (quindi a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, ecc.), gli impiegati del settore agricolo, il personale artistico, teatrale e cinematografico (con rapporto di lavoro subordinato).I collaboratori a progetto, i co.co.co sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi e della Mini-Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità una tantum, in presenza dei requisiti richiesti.I lavoratori operai agricoli sono altresì esclusi in quanto per loro si continua ad applicare l’indennità di disoccupazione agricola.
Requisiti dell’Assicurazione per l’impiego. I Requisiti sono:
Status di disoccupato;
2 anni di anzianità assicurativa;
Almeno un anno di contributi nei due anni precedenti.
Più precisamente, il lavoratore si deve trovare in uno stato di disoccupazione involontaria. Quindi non deve trattarsi di dimissione del lavoratore, a meno che non sia dimissione per giusta causa come ad esempio per il mancato pagamento della retribuzione. Tali dimissioni sono ritenute rientranti nella categoria della perdita involontaria del posto di lavoro.
Esclusa dall’Aspi anche la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a meno che non sia intervenuta nell’ambito delle procedure di cu all’art. 7 della legge 604 del 1966, ossia per effetti del tentativo di conciliazione presso la DPL. Più precisamente, si tratta del caso in cui il datore di lavoro che intende risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, avvia una conciliazione il cui esito potrebbe essere quello della risoluzione consensuale del rapporto al fine di prevenire una possibile controversia sul licenziamento. Di fronte a tale risoluzione consensuale presso la DPL c’è la deroga: il lavoratore rientra nell’Aspi. Il legislatore intende non penalizzare i tentativi di conciliazione.
Altro requisito: il lavoratore disoccupato deve avere due anni di assicurazione e almeno un anno di contributi versati (52 settimane) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono praticamente gli stessi requisiti richiesti finora per l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Durata dell’Aspi e dell’indennità mensile. L’assicurazione sociale per l’impiego, che ricordiamo sostituisce l’indennità di disoccupazione dal 2013, è una prestazione previdenziale che verrà erogata mensilmente per i seguenti periodi:
12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni;
18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni.
Ci sarà un periodo transitorio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, periodo in cui l’Aspi sarà modulata in funzione dell’età del lavoratore. Più precisamente i requisiti e la durata sono i seguenti:
Nell’anno 2013: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 8 mesi di Aspi, mentre quelli con più di 50 anni avranno diritto ai 12 mesi previsti dalla versione definitiva;
Nell’anno 2014: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 8 mesi di Aspi, mentre quelli da 50 a 54 anni avranno diritto ai 12 mesi. I lavoratori con più di 54 anni avranno diritto a 14 mesi (nei limiti delle due settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni;
Nell’anno 2015: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 10 mesi di Aspi, mentre quelli da 50 a 54 anni avranno diritto a 12 mesi. I lavoratori con più di 54 anni avranno diritto a 16 mesi (sempre nei limiti delle due settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni).
Importo dell’Assicurazione sociale per l’impiego. Per quanto riguarda la misura dell’indennizzo erogato dall’Inps, le modalità di calcolo dell’Aspi da erogare al lavoratore sono le seguenti: va presa in considerazione la retribuzione globale lorda percepita dal lavoratore disoccupato nell’ultimo biennio.
Sono compresi gli elementi della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa e le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la quattordicesima. Più precisamente, la retribuzione di riferimento è pari alla somma degli imponibili previdenziali dei 2 anni precedenti, divisa per le settimane coperte da contribuzione e moltiplicata per 4,33.
L’Aspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nell’anno 2013, la cifra massima di 1.180 euro mensili. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (ossia la parte che va oltre i 1.180 euro). L’importo di 1180 euro viene annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale degli indici Istat dei prezzi al consumo. Quindi nel 2014 l’importo sarà diverso.
La riduzione del 15% dopo 6 mesi. L’importo dell’Assicurazione sociale per l’impiego, così come accade per l’indennità di disoccupazione, si riduce dopo alcuni mesi. Precisamente è prevista una riduzione della misura dell’Aspi in relazione alla sua durata, a partire dal settimo mese. La riduzione è pari al 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e poi è pari ad un ulteriore 15% di riduzione dopo il dodicesimo mese di fruizione. Ulteriore 15% di riduzione (quindi il 30% del totale) scatterà a partire dal 13° mese di erogazione (per i lavoratori con età superiore a 55 anni, a regime. Oppure per i lavoratori con più 54 anni nel 2014 e nel 2015).
Massimale Aspi a 1.119,32 euro. Il tetto massimo di erogazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego è pari al massimale annuo di integrazione salariale (Cig) previsto dalla legge 427 del 1980 annualmente rivalutato, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro (per l’anno 2012).
Aspi e indennità di disoccupazione e mobilità. Da una prima analisi della nuova indennità Aspi rispetto alla indennità di disoccupazione ordinaria e l’indennità di mobilità, si nota che l’Aspi eroga una prestazione più favorevole rispetto all’indennità di disoccupazione, quest’ultima fissata al 60% della retribuzione per un periodo massimo di 8 mesi. Mentre nei confronti dell’indennità di mobilità c’è una condizione meno favorevole dell’Aspi. L’indennità di mobilità prevede un importo pari all’80% della retribuzione per periodi che in alcune realtà territoriali arrivano a 48 mesi.
Come e quando viene erogata l’Aspi. Per quanto riguarda la procedura di erogazione dell’assicurazione per l’impiego, come per l’indennità di disoccupazione, essa spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione.
Presentazione della domanda in via telematica. La liquidazione dell’indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un’apposita domanda, da inviare all’Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, quindi il tempo massimo per la richiesta dell’indennità è di 68 giorni, proprio come l’indennità di disoccupazione.
Per quanto riguarda la procedura per ottenere l’Aspi più velocemente, al lavoratore conviene presentare la domanda nei giorni seguenti la data del licenziamento o della cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto allora l’erogazione (o per meglio dire la maturazione dell’Aspi) parte dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro stesso. In caso contrario, se la domanda è presentata oltre l’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, l’Aspi spetterà dal giorno di presentazione della domanda con la conseguenza che il primo incasso effettivo avverrà più tardi. La fruizione dell’indennità da parte dell’Inps è ovviamente comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.
Diniego Aspi e decadenza dell’azione. Può capitare che l’ente previdenziale non conceda l’erogazione dell’Aspi o della Mini-Aspi. In questo caso è possibile proporre un’azione giudiziaria per rivendicare il proprio diritto. Analoga azione può essere proposta anche avverso il provvedimento di concessione, se il lavoratore ritiene ci siano validi motivi. Essendo inquadrata tale prestazione nell’ambito della disciplina delle prestazioni a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’Inps, si applica il regime di decadenza di un anno per l’azione. Quindi il ricorso va presentato entro tale decadenza.
Contributi di finanziamento per l’Aspi, a carico aziendale. Per quanto riguarda il finanziamento della nuova assicurazione per l’impiego, i datori di lavoro pagano l’1,31%, ossia lo stesso contributo versato oggi per la disoccupazione. Questo per i contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a termine, l’azienda paga oltre all’1,31% anche un contributo aggiuntivo pari all’1,4%, che potrà essere recuperato in caso di stabilizzazione.
Il trattamento iniziale dell’Aspi, entra anche nel calcolo del contributo di cessazione del rapporto di lavoro, individuale e collettivo (fatta eccezione le dimissioni) indicato anche come contributo di licenziamento. Tale contributo, che è un importo versato una tantum all’Inps è a carico dei datori di lavoro e concorre a finanziare l’Aspi.
Nel caso di licenziamento individuale, il contributo è pari alla metà del trattamento iniziale dell’Aspi per ogni 12 mesi di anzianità ed è conteggiato fino ad un massimo di 36 mesi. Quindi l’importo massimo è pari ad 1,5 volte il trattamento iniziale dell’Aspi. Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia stata oggetto di accordi sindacali, il contributo in questione è versato in misura pari al triplo.
Esempio calcolo Aspi, e contributo di licenziamento (carico azienda)
Retribuzione complessiva nei due anni precedenti il licenziamento = 30.000 euro
Numero di settimane di contribuzione = 104 (l’attività lavorativa è stata di 2 anni)
Retribuzione media settimanale = 30.000/104 = 288,46
Retribuzione media mensile = 288,46 x 4,33 = 1.249
Aspi = 75% di 1180 = 885 + 25% di 69 (=1249-1180) = 17,25 = 885 + 17,25= 902,25
Contributo licenziamento individuale (con 36 mesi di anzianità aziendale)
Contributo = (902,25 / 2) x (36 / 12) = 451,12 x 3 = 1.353,36 (carico azienda)
Contributo licenziamento collettivo (con 36 mesi di anzianità aziendale)
Contributo licenziamento individuale per tre = 1.353,36 x 3 = 4.060,08 (carico azienda)
Aspi e cassa integrazione e cig in deroga. La riforma che introduce l’Assicurazione sociale per l’impiego non riguarda la cassa integrazione ordinaria, mentre su quella speciale ci sarà qualche variante. Fino al 2016 ci sarà anche la possibilità di fare ricorso agli ammortizzatori in deroga, sempre nei limiti delle risorse disponibili.
Mini-Aspi: l’indennità con requisiti ridotti. Oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la riforma del lavoro ha previsto anche una Mini-Aspi. Si tratta di una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per l’Aspi, che abbiamo visto in precedenza.
La Mini-Aspi, questa ulteriore prestazione a sostegno del reddito, a partire dal 1 gennaio 2013, assicurerà una indennità per i lavoratori che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Anche in questo caso, l’indennità spetta a condizione che sia presente e permanga uno stato di disoccupazione.
La misura dell’indennità Mini-Aspi è di pari importo rispetto all’Aspi. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo anno, meno i periodi di indennità fruiti. In caso di rioccupazione del lavoratore con lavoro subordinato, la Mini-Aspi è sospesa d’ufficio per cinque giorni. Al termine della sospensione, l’indennità riprende.
Decadenza, sospensione e riduzione dell’Aspi
Casi di decadenza dell’Aspi e Mini-Aspi. L’obbligo di restituzione dell’indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti cade nei seguenti casi:
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’Inps del reddito anno che si presume di avere dall’attività stessa;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’Aspi.
La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituzione dell’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
Sospensione dell’Aspi. Inoltre è prevista la sospensione della fruizione dell’Aspi, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato da parte del lavoratore disoccupato. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a 5 mesi, l’Aspi riprende a decorrere dal momento della sospensione. I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro (i contributi versati dal datore di lavoro durante il periodo di rioccupazione) possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’Aspi e per la mini-Aspi).
Per i periodi lavorativi superiori a 6 mesi, una volta cessato il nuovo rapporto e in presenza dei requisiti richiesti, l’Aspi spetta nuovamente al lavoratore senza più alcun collegamento al trattamento percepito precedentemente. In sostanza si richiesta una nuova Aspi.
Riduzione Aspi per lavoro autonomo. Nel caso in cui il lavoratore svolga un lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la misura della riduzione è pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma. Il lavoratore deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando appunto il reddito annuo che prevede di ottenere. Se non effettua la comunicazione all’ente previdenziale, come abbiamo visto, c’è la decadenza del diritto all’Aspi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.