Responsabilità penale per mancata vigilanza e prevenzione degli infortuni

Con la sentenza nr. 35845 del 2/9/2013, la cassazione ha confermato la responsabilità del legale rappresentante di una società, dell’infortunio con gravi lesioni occorso ad un lavoratore

 

per l’accertata omessa vigilanza sul lavoratore e della mancata verifica dell’esatta osservanza, da parte dello stesso, delle disposizioni concernenti le mansioni attribuitegli, nonche’ della mancata formazione dello stesso lavoratore.

Per effetto della disposizione generale espressa dall’art. 2087 c.c., che pone l’obbligo generale del datore di lavoro di adottare misure di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro, è costituito garantedell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi ai previsti obblighi di tutela, l’evento lesivo generato dalla violazione dei predetti, gli è imputato secondo il meccanismo previsto dall’art. 40 II comma c.p. (Corte Cost. n. 399/ 1996; Cass. Pen. n 4129/02; Cass. Pen. n. 12138/03; Cass. Pen. n. 4123/ 2009).

L’obbligo di garanzia del datore di lavoro è articolato, e comprende sia un dovere di prevenzione tecnica e organizzativa, che determina la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza di fatto esistenti allo stato della tecnica e della scienza, ma anche laeffettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo e reale, circa la concreta osservanzadelle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, nonchè la verifica sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione; sia un dovere di prevenzione informativa e formativa, volto all’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte.

Ne discende che il datore di lavoro, ha il dovere, di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e, di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera.

 17/10/2013

Impresa femminile con il microcredito

Per donne che hanno progetti imprenditoriali o idee di business da sviluppare, esiste la possibilità di rivolgersi al microcredito per l’impresa al femminile.

Per incentivare il ricorso a questo strumento il Ministero del Lavoro ha presentato una campagna istituzionale, che si chiama “Riparti da te” (a cui partecipano una serie di associazioni tra cui Cna impresa donna, Confapi, Confartigianato Impresa donna, Unioncamere), che ha il preciso obiettivo di sensibilizzare e far conoscere alle aspiranti imprenditrici o lavoratrici autonome la possibilità di accedere a finanziamenti attraverso canali alternativi a quello bancario.

Lo strumento è l’ente nazionale microcredito, che non è un ente erogatore, quindi non fornisce direttamente denaro, ma valuta i singoli progetti e li indirizza presso i canali adeguati, e ha costituito un fondo di garanzia.

14/10/2013

Cig e mobilità: nessuna comunicazione di inizio attività lavorativa

Il lavoratore posto in Cig o in mobilità, che inizia a svolgere attività lavorativa rinvenibile da UNILAV,

 

compatibile con la sua temporanea condizione, non è più obbligato ad effettuare la comunicazione preventiva all’INPS e non rischia la decadenza dall’integrazione salariale.

Questo in quanto la comunicazione obbligatoria di assunzione effettuata dal nuovo datore di lavoro è oravalida anche a tale scopo.

11/9/2013

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