Deduzione delle sponsorizzazioni

Secondo la sentenza 19/01/2013 (depositata il 14 ottobre) della  Commissione Tributaria Provinciale di Mantova,

 

i costi sostenuti dall’imprenditore per le sponsorizzazioni sportive sono deducibili anche quando l’Ufficio non riscontri un aumento significativo dei ricavi derivanti dal messaggio pubblicitario. L’imprenditore non può sapere in anticipo quale sarà il ritorno economico dell’operazione.

28/10/2013

Studi professionali più tutele per i dipendenti

Lo scorso 22 ottobre è stato firmato l’accordo tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali di categoria  per disciplinare una serie di strumenti integrativi a tutela del reddito dei lavoratori finora esclusi da un sistema di ammortizzatori sociali.

L’intesa, che riguarda coloro che sono in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 18 mesi, consente ai dipendenti degli studi e delle società e aziende collegate di poter beneficiare di una serie di misure di sostegno al reddito attraverso l’utilizzo delle risorse accantonate appunto dal sistema della bilateralità di settore. Fondoprofessioni, Cadiprof ed Ebipro.

Il sostegno al reddito, valevole per il triennio “2013-2015”, avviene:

–          Nel caso di sospensione dell’attività lavorativa vi è un intervento integrativo del 20% dell’indennità Aspi (a tal fine le parti dovranno attivarsi per stipulare una convenzione “tra Inps ed Ebipro che garantisca la sua erogazione per coloro che sono in regola con i versamenti al sistema della bilateralità)

–          Nel caso di crisi aziendale, per i lavoratori che percepiscono prestazioni di cassa integrazione in deroga, Ebipro riconoscerà un contributo orario pari al 20% della normale retribuzione oraria lorda per un massimo di 90 giorni di calendario (le modalità sono ancora da definire)

–           Per i lavoratori in solidarietà difensiva, viene riconosciuto un anticipo del contributo ministeriale pari al 50% della retribuzione lorda persa (regolamento ancora da definire).

28/10/2013

Contributi versati alla Previdenza complementare

I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo massimo di € 5.164,57 per ogni anno.

Resta inteso che affinché sia possibile ottenere la deduzione è necessario che il contribuente abbia IRPEF da pagare. In caso contrario, ossia qualora il contribuente non abbia potuto fruire della deduzione poiché incapiente, la quota parte dei contributi versati e non dedotti non saranno tassati al momento della liquidazione della prestazione.

Affinché ciò accada è necessario che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento oppure, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

17/10/2013

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