Bonus Energia e Ristrutturazione

L’Agenzia delle Entrate, con la corcolare nr 29/e, fornisce chiarimenti interpretativi e metodi di calcolo delle detrazioni fiscali sugli interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia.

ALIQUOTE

  • Bonus Energia al 65% dal 6 giugno 2013 (prima si applica il 55%);
  • Bonus ristrutturazioni  al 50% fino a 96mila euro, prorogato fino a dicembre 2013 (dopo si torna al 36%)

 

DECORRENZA SPESE

Persone fisiche: per calcolare la decorrenza dell’agevolazione vale il criterio di cassa, ossia la data del pagamento.

Imprese individuali, società, enti commerciali: vale la data di ultimazione dei lavori (indipendentemente dal pagamento). I due criteri si applicano anche per la scadenza dell’agevolazione, il 31 dicembre 2013 o il 31 giugno 2014 per i lavori sull’intero condominio.

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Aliquota al 50% fino al 31 dicembre 2013, con tetto di spesa ad € 96.000,00.Da gennaio 2014 si torna al 36% su un tetto di spesa di € 48.000,00

BONUS ENERGIA

La detrazione al 65% è valida per spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013; per i condomini fino al 30 giugno 2014. Il bonus è applicabile ai seguenti interventi:

  • Edifici esistenti: interventi di riqualificazione energetica con un limite alla detrazione di € 100.000,00 (non sono specificate le tipologie di opere o impianti agevolabili).
  • Parti di edifici esistenti o unità immobiliari: interventi che riguardano strutture opache verticali o orizzontali, finestre comprensive di infissi. Il limite massimo di detrazione è pari ad € 60.000,00 l’anno.
  • Pannelli solari, tetto massimo  di € 60.000,00.
  • Caldaie a condensazione in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (tetto massimo € 30.000,00).
  • Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Limite di detrazione € 30.000,00.
  • Scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Tetto di detrazione € 30.000,00.

CONDOMINI

  • Il bonus al 65% è esteso a fine giugno 2014 in considerazione del maggior tempo necessario per progettazione e realizzazione dei lavori.

BONUS LAVORI ANTISISMICI

L’agevolazione  è applicabile dal 4 agosto al 31 dicembre 2013, per interventi effettuati su costruzioni in zone ad alta pericolosità e adibilite ad abitazione principale o ad attività produttive. Aliquota al 65% fino a 96.000 euro (per ciascuna unità immobiliare) per i seguenti interventi:

 

  • Messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali: non sono agevolabili gli interventi realizzati sulla singola unità immobiliare, devono riguardare l’intero edificio.
  • Documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
  • Realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

20/09/2013

Bonus Arredi – chiarimenti Ag.Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in materia di Bonus Arredi (mobili ed elettrodomestici nuovi):

 

Pagamento: per detrarre le spese vale anche l’acquisto con carta di credito e bancomat (per le ristrutturazioni è invece obbligatorio il bonifico), non è permesso invece pagare con assegno.

Per il bonifico bancario devono essere indicati:

– Causale di versamento per i bonifici dei lavori di ristrutturazione agevolati,

– Codice fiscale del beneficiario della detrazione,

– Partita IVA o codice fiscale del negoziante.

 

Immobile: non è necessario che gli acquisti servano per il locale da ristrutturare, basta che servano per l’unità immobiliare che abbia diritto alla detrazione per ristrutturazioni del 50%.

L’incentivo è pari al 50% fino a un tetto massimo di € 10.000,00, per beni acquistati dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2013 (nelle spese agevolabili possono essere inseriti sia il  trasporto che il montaggio):

Mobili:tavoli, sedie, comodini, letti, materassi, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, divani, poltrone, credenze, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Sono invece esclusi: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e complementi di arredo.

Grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, oppure A per i forni, per le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Diversamente, l’incentivo scatta solo se per quelle categorie di elettrodomestici non è previsto l’obbligo di etichetta energetica. Tra gli  elettrodomestici troviamo: frigoriferi, , lavastoviglie, apparecchi di cottura, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, congelatori, lavatrici, asciugatrici, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche,  radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento, etc.

Se la spesa supera 10.000 euro si può applicare la detrazione sono a tale quota delle spese.

L’importo di € 10.000,00 è riferito alla singola unità immobiliare (comprensiva di tutte le pertinenze): se si fanno lavori su due diversi appartamenti, il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte).

Le spese devono essere documentate, pertanto vanno conservate: ricevute di pagamento (sia bonifico che pagamenti con carte di credito), fatture, scontrini, documentazione sull’addebito in conto corrente.

20/09/2013

Novità del D.L. lavoro e le regole applicative

In sintesi, riepiloghiamo alcune delle novità introdotte dal D.L. lavoro.

 

Incentivi per i giovani under30

 

L’agevolazione principe della riforma, è lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumeranno con contratto a tempo indeterminato giovani tra i 18 ed i 29 anni.

 

Questi ultimi per essere assunti dovranno rientrare in una delle seguenti condizioni:

 

–          privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

 

–          privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

 

L’incentivo, che copre un periodo di 18 mesi, è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ma non può comunque superare l’importo di € 650 per ogni lavoratore assunto.

 

Viene inoltre concesso a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

 

Lo sgravio contributivo è previsto anche qualora vi sia una trasformazione con contratto a tempo indeterminato, in questo caso, però il periodo è più breve, ossia di 12 mesi anziché 18, ed è richiesto che alla trasformazione corrisponda un’ulteriore l’assunzione da effettuarsi entro un mese.

 


Tirocini

 

È previsto un sostegno ai tirocini curriculari per studenti universitari e tirocini formativi potranno essere svolti, in orario extracurriculare, anche dagli studenti delle classi quarte delle scuole superiori, con priorità per quelli degli istituti tecnici e professionali. I fondi disponibili sono pari a 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni per il 2014. Per il triennio 2013-2015 viene erogata l’indennità di partecipazione ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni, attraverso un fondo da 2 milioni di euro annui per ciascun anno.

 

 

 

Programma “Garanzia Giovani”

 

Si prevede una apposita struttura (con scadenza 31/12/2015), destinata a promuovere le iniziative per il programma “Garanzia dei Giovani” e per la ricollocazione dei soggetti che hanno usufruito degli ammortizzatori. in deroga.

 

 

ASpI

 

Altro importante beneficio in favore dei datori di lavoro è previsto quando questi ultimi, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell’ASpI.

 

Il beneficio consiste, in un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione.

 

 

 

Convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali

 

 

La normativa sulla convalida delle dimissioni prevista dall’art. 4 della legge n. 92/2012 è rimasta uguale, anche per quel che riguarda le dimissioni entro i tre anni dalla nascita del bambino (dall’adozione o dall’affidamento), ma anche, in particolare, per le sedi dedicate a convalidarle.

Ora, si afferma che le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle dimissioni o alle risoluzioni consensuali intervenute nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e nelle associazioni in partecipazione con apporto lavorativo.

La novità di questa disposizione consiste nel fatto che le dimissioni si riferiscono a rapporti non di lavoro subordinato e non a tempo indeterminato, atteso che, come nel co.co.pro., sono legati alla realizzazione di un progetto.

 

Da quanto appena detto si deduce che, a partire dal 28 giugno 2013, la specifica normativa sulle dimissioni in bianco e sulle risoluzioni consensuali trova applicazione anche a tali tipologie contrattuali di lavoro autonomo, ivi compreso il comma 16 che fa riferimento alla risoluzione consensuale o alle dimissioni del padre e della madre nei primi tre anni dalla nascita del bambino.

 

 

 

 

 

 

 

Rivalutazione delle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

 

Le ammende previste con riferimento nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative sono rivalutate a cadenza quinquennale con decreto del Direttore Generale per l’Attività Ispettiva in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo con arrotondamento della cifra al decimale superiore.

 

Le nuove sanzioni , chiarisce la legge di conversione, trovano applicazione negli accertamenti  effettuati a partire dal 1° luglio 2013.

 

 

 

Modifiche alle assunzioni di cittadini extracomunitari

 

Il datore di lavoro, all’atto della richiesta di instaurazione di un rapporto di lavoro con un cittadino extra comunitario residente all’estero a seguito di flussi di ingresso per un contratto a tempo indeterminato o determinato, deve verificare presso il centro per l’impiego competente per territorio la indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata (presumibilmente,attraverso una dichiarazione dello stesso centro per l’impiego).

 

 


Aiuti al Mezzogiorno

 

La nuova riforma reca importanti previsioni anche in merito al finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l’autoimprenditorialità, l’autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all’infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni.

 

 

 

Licenziamento

 

La procedura di conciliazione, introdotta come obbligatoria dalla riforma del Lavoro nel caso dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non si applica ai casi di superamento del periodo di comporto, licenziamenti effettuati dopo cambi di appalto o per chiusura del cantiere.

 

 

 

 

Apprendistato

 

La circolare Ministeriale 35/2013 specifica i criteri su cui si dovranno uniformare le linee guida sull’apprendistato professionalizzante della Conferenza Stato Regioni.In deroga al testo unico sull’apprendistato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

 

  • il piano formativo individuale obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
  • la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
  • per le imprese multi localizzate, la formazione deve avvenire in base alle regole della Regione in cui l’impresa ha la sede legale.

 

I contratti di apprendistato professionalizzante (o di mestiere) devono uniformarsi agli obblighi formativi e alla relativa offerta formativa pubblica prevista dalle diverse Regioni, senza comportare l’obbligo di frequentare corsi extra-Regione, che comporterebbero maggiori oneri per le imprese.

 

 

 

 

Contratto a tempo determinato

 

Il ministero sottolinea che la durata massima pari a 12 mesi del contratto senza causalone è comprensiva di eventuale proroga, ma sia i contratti collettivi sia quelli aziendali possono eventualmente prevedere periodi più lunghi.

 

Per quanto riguarda gli  intervalli fra contratti a termine, gli stessi vengono  riportati ai 10-20 giorni pre-riforma Fornero,a seconda che il contratto duri o meno più di sei mesi (i nuovi intervalli sono applicabili a tutti i contratti successivi al 28 giugno 2013, anche nel caso in cui il precedente rapporto a tempo determinato fosse precedente a tale data).

 

 

 

Indennizzi alle imprese per lungaggini della Pubblica Amministrazione

 

Se una pratica amministrativa supera i termini fissati, la parte privata ha diritto a un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2mila euro. La misura è sperimentale per 18 mesi e riguarda solo le imprese.

 

 

 

DURC

 

Validità 120 giorni dalla data di emissione ma solo per quelli emessi a partire dal 21 agosto( i DURC emessi prima continuano a valere 90 giorni)

 

 La norma dettaglia le fasi dei contratti di appalto per cui è utilizzabile lo stesso DURC in corso di validità

 

  • Compensazione con crediti PA: non solo per benefici normativi e contributivi ma in tutti i casi.
  • Lavori privati di manutenzione in edilizia «realizzati senza ricorso a imprese, direttamente in economia dal proprietario dell’immobile»: niente DURC.
  • Inadempienzecontributive nei contratti pubblici: le somme dovute si sottraggono dal pagamento.
  • Acquisizione d’ufficio nei contratti pubblici per via telematica per: verifica dichiarazione sostitutiva e violazioni previdenziali o assistenziali, aggiudicazione e stipula  contratto, pagamento avanzamento lavori, certificati di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione, pagamento saldo finale.
  • DURC irregolare: prima di emetterlo o di annullare un documento valido, gli enti preposti al rilascio DURC devono avvertire via PEC i consulenti o gli altri professionisti abilitati  cui fa riferimento l’impresa, così da regolarizzare per loro tramite la propria posizione entro 15 giorni.

 

 

 

Sicurezza sul Lavoro

 

  • Le aziende che operano nei settori a basso rischio (identificati da apposito decreto ministeriale) possono non redigere il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza) purchè il committente individui un incaricato unico che sovraintenda le attività, ripristinando anche l’autocertificazione  DVR. La misura sarà operativa quando uscirà il relativo DM.
  • Ridotto a 45 giorni il termine per la prima verifica INAIL attrezzature (decorsi i quali, ci si può rivolgere ad altri soggetti pubblici o privati);
  • Semplificazioni nella documentazione dei piccoli lavori nei cantieri (durata presunta non superiore a dieci uomini-giorno);
  • semplificazioni in arrivo per  gli adempimenti sui lavori di breve durata (permanenza in azienda non superiore a 50 giornate lavorative all’anno) ma per i dettagli si attende apposito decreto ministeriale.
  • Soppressione di una serie di certificazioni sanitarie obsolete per particolari prestazioni lavorative (esempio: certificato di sana e robusta costituzione per i farmacisti).

19/9/2013

 

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *