Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare prot. n. 22277 del 27/12/2013 ha già fornito agli Ispettori le prime indicazioni in merito all’inasprimento delle sanzioni previste per contrastare il lavoro sommerso e irregolare (art. 14 del D.L. 145 del 26/12/2013):
l’importo delle sanzioni amministrative connesse all’impiego di lavoratori “in nero”è aumentato del 30%;
l’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è aumentato del 30%;
gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 – con esclusione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 1, del medesimo Decreto – sono decuplicate. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione della durata media dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri, e dei riposi settimanali.
Le nuove più aspre sanzioni sono applicabili solamente per le violazioni poste in essere dal 24/12/2013.
Entro fine gennaio il Fisco completerà, utilizzando diversi strumenti tra i quali il Redditometro lo Spesometro, la comunicazione Beni ai soci e le comunicazioni di cessioni/prestazioni nei confronti di operatori economici dei c.d. “Paradisi Fiscali”, l’Anagrafe dei conti correnti degli italiani,
che conterrà informazioni relative ai movimenti bancari, ai beni di proprietà delle aziende e concessi in godimento ai soci, agli acquisti di importo superiore ai 3.600 euro.
L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale ed individuare chi dichiara molto meno di quanto guadagna e spende in realtà.
Il Fisco terrà sotto controllo i conti correnti ed i relativi movimenti bancari, quindi: bonifici, pagamenti, accrediti, saldi di inizio e fine anno, investimento, disinvestimenti, accessi alle cassette di sicurezza, utilizzo delle carte di credito e di debito e così via.
I dati di sintesi che verranno archiviati nell’Anagrafe tributaria sono quelli a partire dall’anno 2011 e banche ed intermediari avranno tempo fino al 31 gennaio 2014 per inviare all’Agenzia tutte le informazioni da loro possedute utilizzando il Sid (Sistema di interscambio dati).
Licenziare la lavoratrice entro un anno dal matrimonio è illegittimo.
Infatti, il divieto di licenziamento dei soggetti che si sposano vale per l’intero anno dalla data delle nozze anche nel caso in cui
l’azienda dalla quale dipendono entri in fase di riorganizzazione, esternalizzando alcuni servizi, compresi quelli inerenti le mansioni della dipendente che si è appena sposata.
La deroga al divieto di licenziare è ammessa solo in caso di cessazione dell’attività dell’azienda.