Il decreto semplificazioni pone l’attenzione del fisco sui liquidatori delle società.
Il testo, che sta per essere esaminato dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento, prevede che l’estinzione della società ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, abbia effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
L’Agenzia delle Entrate può emettere, dunque, accertamenti ed effettuare controlli alle imprese in liquidazione nei cinque anni successivi alla cancellazione della società dalla Cciaa.
Il testo del Decreto semplificazioni modifica l’articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973, stabilendo che se i liquidatori non pagano le imposte dovute dall’impresa, rispondono personalmente del pagamento delle imposte.
Va detto che le nuove disposizioni prevedono la soppressione della norma che limitava l’applicazione dell’articolo 36 del D.P.R. 602/73 alle sole imposte sul reddito di impresa, legittimando così l’amministrazione finanziaria al recupero anche di Iva e Irap.
Inoltre, l’articolo 36 del D.P.R. 602/73 prevede che i soci di società siano responsabili, per il pagamento delle imposte dovute dalla società:
– nel caso in cui abbiano ricevuto denaro e altri beni sociali, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione,
– o nel caso in cui abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, nei limiti del valore dei beni stessi.
La novità che introdurrebbe il decreto è relativa al valore del denaro e dei beni ricevuti in assegnazione che si presume, salvo prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato. Il liquidatore di una società di capitali diventa responsabile personalmente del pagamento delle imposte accertate, a carico della società, se la liquidazione presentava un attivo e questo sia stato distribuito. Dato che il periodo di accertamento viene prorogato al quinto anno successivo dalla data della richiesta di cancellazione della società, i liquidatori non hanno certezza di aver concluso la liquidazione, in quanto dopo l’attribuzione dell’attivo a creditori, e in ultima analisi ai soci, può sempre arrivare l’accertamento fiscale.
Il limite economico massimo che ogni singolo lavoratore non può superare è di € 5.050,00 netti per ogni anno solare (con riferimento a più committenti), pari ad € 6.730,00 lordi.
Il tetto massimo si riferisce a più committenti e non per ogni singolo. Mentre per i committenti imprenditori e professionisti l’importo è di 2.020 euro netti.
Per i lavoratori percettori di trattamenti integrativi (quali per es. disoccupati lavoratori in mobilità), il lavoro accessorio può essere svolto cumulando il compenso con i trattamenti di sostegno fino a un massimo di 3.000 euro netti per anno solare (4.000 euro lordi).
Se vengono violati i limiti economici su evidenziati, si determina una violazione della disciplina normativa cui non può che conseguire, secondo il Ministero del Lavoro, “una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di un’impresa o lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa professionale”.
Prima dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro il committente deve procedere all’attivazione dei buoni, comunicando in via telematica all’INPS: il proprio codice fiscale, la tipologia di committente, l’attività svolta, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione.
I buoni lavoro possono essere acquistati, oltre nelle sedi INPS, banche e uffici postali, anche presso i tabaccai aderenti all’iniziativa.
I committenti che intendono acquistare i voucher devono presentare agli esercenti abilitati la propria tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale. Qualora si tratti di una persona giuridica (società, enti, cooperative) è necessario compilare preventivamente il modulo “SC53”, scaricabile dal sito www.inps.it, e consegnarlo, unitamente a un certificato camerale, alla sede INPS competente, che procederà all’acquisizione della delega: ciò consentirà al delegato di acquistare i voucher in nome e per conto della società delegante.
La comunicazione telematica all’INPS di inizio della prestazione, vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL.
La mancata attivazione è punita con l’applicazione della “maxisanzione”, da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore.
Il committente può, sempre con procedura telematica, comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione in merito al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività, nonché chiedere il rimborso di voucher scaduti e non utilizzati.
L’operazione di comunicazione necessaria per l’attivazione del buono lavoro è altresì indispensabile per la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
Il Decreto Sblocca – Italia in versione ancora provvisoria prevede che si possano realizzare con Comunicazione di inizio lavori (CIL), anziché con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
gli interventi di manutenzione straordinaria che consistono nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché si mantenga la volumetria complessiva degli edifici e non sia modificata l’originaria destinazione d’uso.
Si allarga il concetto di manutenzione straordinaria, che trova la sua collocazione nella necessità di rispettare volumi e superfici, bastando il rispetto della volumetria complessiva.
Pertanto se rimangono le dimensioni dell’edificio, accorpamento o frazionamenti di unità vengono declassati a manutenzioni straordinarie, eliminando anche la necessità del permesso di costruire e gli obblighi verso il comune. La Comunicazione di inizio lavori (Cil) è valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale e l’amministrazione comunale dovrà tempestivamente inoltrarla all’Agenzia del territorio.
L’ottica del Decreto Sblocca – Italia è anche la semplificazione per la classificazione dei mutamenti di destinazioni d’uso rilevanti.
Infatti la disposizione considera quattro categorie e solo il passaggio da una all’altra è rilevante, mentre i semplici passaggi interni non costituiscono mutamenti di destinazioni d’uso. Le categorie sono: produttiva e direzionale, residenziale e turistico – ricettiva, commerciale e rurale. Il Decreto infatti evidenzia che, salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali e dei piani regolatori, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. A tutte queste modificazioni segue anche la scomparsa della Dia (salvo che nella versione super Dia, cioè sostitutiva del permesso di costruire), sostituita dalla Scia e lo stesso rilascio del permesso di costruire diventa più snello.
Nei comuni, infatti, con più di 100.000 abitanti i termini non sono più raddoppiati. Rimangono le vecchie scadenze solo per progetti particolarmente complessi secondo i chiarimenti indicati dal responsabile del procedimento.