Piccola mobilità e rettifiche l’Inps

l’Inps spedirà ai datori di lavoro interessati le note di rettifica recanti gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste dell

 

a cosiddetta piccola mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Dl 148/93 (L. 236/93).

Prenderà così il via l’operazione di recupero di una riduzione contributiva che doveva essere protetta e garantita da una legge dello Stato e che, al contrario, mette i datori di lavoro in difficoltà.

In sostanza, dall’1 gennaio 2013 non solo i lavoratori meno fortunati non si sono potuti più iscrivere alle liste di mobilità, ma è anche venuta meno l’opportunità di reinserirli nel mercato del lavoro in modo agevolato e ciò anche se l’iscrizione era avvenuta entro il 31 dicembre 2012.

I ministero del Lavoro aveva previsto  in sostituzione un bonus di 190 euro.

Si evidenzia che poco prima dell’interruzione per la consueta pausa estiva un’interpellanza è stata rivolta ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo economico, invitandoli ad adoperarsi per reperire le risorse utili (stimate in poco più di 35 milioni) al fine di scongiurare l’invio delle note di rettifiche dell’Inps.

L’impegno del Governo sembra essere garantito. Si spera che si individuino i fondi necessari per rendere concreto il diritto a fruire delle agevolazioni contributive per chi è stato assunto entro il 2012.

16/09/2014

Ravvedimento per l’omessa scadenza del 20 agosto

Con il D.P.C.M. del 13 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ha disposto la proroga per i contribuenti soggetti a studi di settore per i versamenti a saldo e il pagamento del primo acconto relativo alle imposte sui redditi, Irap e Iva.

Il termine di pagamento è dunque scaduto al 20 agosto 2014, con un importo maggiorato dello 0,40%.

Con il “ravvedimento” è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari all’1% dallo 01/01/2014.

Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento. La formula, da applicare per il calcolo dell’importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

 
Il contribuente che ha saltato la scadenza del 20 agosto:

–          può usufruire del ravvedimento sprint, se il pagamento viene effettuato dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo;

–          può usufruire del ravvedimento breve, se il pagamento viene effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo;

–          può usufruire del ravvedimento lungo se il pagamento viene effettuato dal trentesimo giorno ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso.

09/09/2014

Minori e certificato antipedofilia

È stato rilasciato il nuovo certificato antipedofilia necessario per lavorare con i minori.

L’attestato, che contiene ora le sole indicazioni relative a reati sessuali e a interdizioni specifiche (ad esempio interdizione dalle scuole), sarà contrassegnato da un’avvertenza specifica sulla specialità dell’attestazione. Conseguentemente, dal momento che sono acquisite le sole informazioni previste dalla legge, non sarà più necessaria l’acquisizione del consenso dell’interessato.

In particolare, stiamo parlando del D.Lgs. n. 39/2014 il quale stabilisce che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionale o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del lavoratore al fine di verificare se lo stesso è stato condannato per alcuni reati specifici.

Gli atti punti sono: prostituzione minorile (art. 600-bis del codice penale), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), turismo sessuale con minori (art. 600-quinquies), adescamento di minorenni (art. 609-undicies), nonché l’esistenza di misure interdittive che comportano il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

Il nuovo adempimento riguarda solo le nuove assunzioni instaurate a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale a data.

Il MLPS fa presente che essa non può essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma ricomprende anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori (quali ad esempio, collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione, ecc.).

Gli uffici locali, ora, potranno rilasciare un certificato denominato “certificato penale del casellario giudiziale contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:

– la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);

– la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).

Le predette sanzioni interdittive, in particolare, saranno menzionate nel certificato di cui all’articolo 25-bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse.

09/09/2014

 

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