Obbligo di registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni,
e, per chi è intestatario, obbligo di registrare e annotare le variazioni quando “si cambia nome” (generalità per le persone fisiche e denominazione per quelle giuridiche).
Sono le novità previste sin dall’ultima riforma del Codice della strada, (legge 120 del luglio 2010, nel punto che ha introdotto il comma 4-bis nell’articolo 94 del Codice della strada) e regolate da un Dm entrato in vigore il 7 dicembre 2012, che diventeranno realmente operative solo il 3 novembre prossimo, quando saranno pronte le procedure informatiche.
Solo da quel giorno scatteranno le sanzioni: multa di 705 euro e ritiro della carta di circolazione.
Gli obblighi scatteranno solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre. Quindi, chi usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione.
La data del 3 novembre non vale per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo.
Altra limitazione riguarda i soggetti su cui grava l’obbligo: nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, vip, giornalisti eccetera), il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell’adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).
Inoltre, come già previsto dal Dm, il comodato non va registrato se ne beneficia un familiare convivente dell’intestatario.
L’obbligo di registrazione di disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni grava sull’avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, eredi, utilizzatore con contratto di rent to buy), ma è ammesso che provveda, su delega, anche il dante causa (proprietario – compreso il trustee –, locatore nel noleggio, nudo proprietario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel leasing, usufruttuario).
Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, si può fare un’istanza cumulativa, ma la carte di circolazione vanno aggiornate una per una.
L’assimilazione delle società tra professionisti alle associazioni professionali comporta l’attribuzione del reddito proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili
e nella stessa proporzione dovrebbero essere ripartite tra i soci anche le ritenute d’acconto subite dall’associazione.
Non si dovrebbe applicare il principio contrario affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 99/E del 2011 per le società trasparenti di cui agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R., in quanto per le società tra professionisti il regime della trasparenza non si applica in via opzionale ma costituisce il regime naturale, analogamente a quanto avviene per le associazioni professionali.
L’assimilazione alle associazioni professionali dovrebbe comportare anche l’attribuzione del reddito stesso a norma dall’art. 5, commi 2 e 3, lettera c), del T.U.I.R., cioè proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, che si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella stessa proporzione dovrebbero essere ripartite tra i soci anche le ritenute d’acconto subite dall’associazione. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, ha infatti affermato che i soci e gli associati possono “acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione.
Con il D.L. 91/2014 torna l’incentivo per l’acquisto di nuovi macchinari:
le società che avviano l’attività fino al 30 giugno 2015 possono godere di un credito di imposta per l’acquisto di macchinarinuovi.
Se l’investimento viene pagato con nuovi apporti di capitale, l’incentivo si cumula con la detassazione Ace potenziata per il triennio 2014-2016. Nel caso poi di necessità di finanziamenti bancari, le Pmi potranno usufruire della nuova Sabatini (la norma prevede l’accesso semplificato a un contributo in conto interessi e al fondo di garanzia.) introdotta dal decreto «del fare».
L’agevolazione fiscale sugli investimenti di cui al D.L. n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra:
– investimenti in beni strumentali realizzati nel “periodo agevolato”, ossia nel periodo che decorre dalla data di entrate in vigore del Decreto Competitività (25 giugno 2014) e termina il 30 giugno 2015;
– media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti al “periodo agevolato” (con facoltà di escludere il periodo di imposta con maggiori investimenti).
Le società che si costituiscono dopo il 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015 possono accedere al bonus, calcolando il credito di imposta su tutto l’importo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato. Il costo netto dell’investimento sarà pari all’85% del prezzo pagato. Infatti nella totale assenza di un “periodo precedente” a cui fare riferimento, il credito di imposta è pari al 15% dell’intero valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato.