Lavoro accessorio – limite economico
Il limite economico massimo che ogni singolo lavoratore non può superare è di € 5.050,00 netti per ogni anno solare (con riferimento a più committenti), pari ad € 6.730,00 lordi.
Il tetto massimo si riferisce a più committenti e non per ogni singolo. Mentre per i committenti imprenditori e professionisti l’importo è di 2.020 euro netti.
Per i lavoratori percettori di trattamenti integrativi (quali per es. disoccupati lavoratori in mobilità), il lavoro accessorio può essere svolto cumulando il compenso con i trattamenti di sostegno fino a un massimo di 3.000 euro netti per anno solare (4.000 euro lordi).
Se vengono violati i limiti economici su evidenziati, si determina una violazione della disciplina normativa cui non può che conseguire, secondo il Ministero del Lavoro, “una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di un’impresa o lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa professionale”.
Prima dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro il committente deve procedere all’attivazione dei buoni, comunicando in via telematica all’INPS: il proprio codice fiscale, la tipologia di committente, l’attività svolta, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione.
I buoni lavoro possono essere acquistati, oltre nelle sedi INPS, banche e uffici postali, anche presso i tabaccai aderenti all’iniziativa.
I committenti che intendono acquistare i voucher devono presentare agli esercenti abilitati la propria tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale. Qualora si tratti di una persona giuridica (società, enti, cooperative) è necessario compilare preventivamente il modulo “SC53”, scaricabile dal sito www.inps.it, e consegnarlo, unitamente a un certificato camerale, alla sede INPS competente, che procederà all’acquisizione della delega: ciò consentirà al delegato di acquistare i voucher in nome e per conto della società delegante.
La comunicazione telematica all’INPS di inizio della prestazione, vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL.
La mancata attivazione è punita con l’applicazione della “maxisanzione”, da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore.
Il committente può, sempre con procedura telematica, comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione in merito al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività, nonché chiedere il rimborso di voucher scaduti e non utilizzati.
L’operazione di comunicazione necessaria per l’attivazione del buono lavoro è altresì indispensabile per la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
24/09/2014
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