Il decreto “Sblocca Italia” prevede una deduzione dal reddito del 20% a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017,
da un’impresa di costruzione, imprese di ristrutturazione immobiliare, cooperative edilizie o imprese che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione edilizia, un alloggio per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni.
La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell’immobile su una propria area edificabile.
L’immobile deve essere a destinazione residenziale (di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione – ex art. 3, co.1 lett.d – del D.P.R. n.380/2001) e la categoria catastale deve essere necessariamente A (abitazioni) esclusi gli A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili).
Inoltre l’unità non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E (D.M. n.1444 del 2.04.68) e la classe energetica degli immobili deve essere del tipo A o B.
La deduzione dal reddito si applica alle seguenti operazioni, se effettuate da persone fisiche non esercenti attività commerciali (compresi i soci di cooperative edilizie):
• acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione;
• acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Si tratta dell’ipotesi in cui è il contribuente che provvede direttamente, mediante appalto, alla costruzione dell’immobile, purché lo stesso insista su un terreno edificabile di proprietà dello stesso contribuente
Si terrà a Roma il 22 ottobre, presso la Sala Capitolare del Chiostro di Santa Maria sopra Minerva (Biblioteca del Senato) in Piazza della Minerva 38, il workshop gratuito dedicato alle imprenditrici e aspiranti tali, incentrato sui nuovi finanziamenti a favore delle imprese femminili.
L’obiettivo del percorso è fornire indicazioni e informazioni per affrontare al meglio qualsiasi futura richiesta di contributi.
Nel corso del workshop saranno illustrate numerose opportunità di finanziamento, tra le quali
– Investiamo nelle donne: contributi per investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa e della libera professione.
– Donne in startup: finanziamenti per la costituzione di nuove imprese e l’avvio della libera professione.
– Donne in ripresa: incentivi per favorire la ripresa delle PMI in crisi e delle lavoratrici autonome in difficoltà.
È finalmente arrivato il nuovo Fondo di garanzia per la casa, così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 31 luglio scorso.
Il protocollo d’intesa che ha dato la luce al Fondo è stato firmato proprio in questi giorni, e determina, in sostanza, i tempi di operatività del Fondo, stabilendo che l’erogazione del servizio ai cittadini che ne abbiano fatto richiesta da parte delle banche e/o degli intermediari fiscali deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dal momento dell’adesione all’iniziativa di questi ultimi.
Attivata la procedura, i cittadini potranno presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla banca/intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti.
Gli elenchi delle banche aderenti al Protocollo presso le quali sarà possibile richiedere le garanzie statali saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell’ABI (www.abi.it)”, ha spiegato il Tesoro.
Il fondo è stato istituito con l’obiettivo di offrire ai cittadini che ne abbiano i requisiti le giuste garanzie per l’ottenimento del mutuo.
La concessione delle garanzie viene riconosciuta fino a un massimo del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, per ammontare non superiore a 250mila euro, finalizzati al semplice acquisto o all’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili, non di lusso.
Il mutuatario dovrà a sua volta adibire questi immobili ad abitazione principale.
Il fondo non è volto esclusivamente a concedere le garanzie ai richiedenti, ma permette anche la possibilità di accedere al mutuo con un cosiddetto tasso calmierato (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM, pubblicato trimestralmente dal MEF).
A questa agevolazione potranno accedere le giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.