Diventa obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni.
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti intervenendo con una recente Circolare dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.
La norma prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
I suddetti obblighi sono, in linea generale, a carico degli “aventi causa” (es. comodatario o affidatario); tuttavia, con apposita delega scritta dell’avente causa (moduli A/1 e A/2), gli obblighi possono essere posti in essere anche dall’intestatario del veicolo.
Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo a un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione (UMC), richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Fermo restando che sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, gli stessi possono comunque richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
Nella Circolare n. 15513 per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati) detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio oppure concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
Nelle suddette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti: € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028; € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014, la violazione è sanzionata con una multa pari ad € 705,00 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.
Per quanto riguarda gli atti stipulati fino al 03.11.2014, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che: è comunque possibile comunicarli e l’eventuale omissione non è sanzionabile.
L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66/2014 (c.d. D.L. “80 euro” o “D.L. Irpef”), sostituendo il c. 5-bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale
che individui una precisa lista di comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applichi l’esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra:
– terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
– e gli altri soggetti;
così da garantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 2014.
Disposizione ancora da emanare, ma già vigente.
Dato che la scadenza dell’acconto IMU 2014 è già spirata e quella del saldo è ormai prossima, ci si è chiesti se il decreto, che sembra ormai prossimo all’emanazione, debba essere applicato già dal 2014.
Fino a oggi si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.
Da quando verrà firmato il nuovo D.M., vi sarà una nuova lista (sembra ridotta rispetto alla precedente) di Comuni considerati “montani e collinari”, in cui continuerà ad applicarsi l’esenzione Imu per i terreni.
Dal momento che vengono considerati terreni agricoli, per tali beni, vale l’esclusione ai fini TASI.
Dunque, il nocciolo della questione è limitato all’IMU.
Il D.L. Irpef apporta, in materia di IMU, novità inaspettate, come l’esclusione dall’esenzione per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Si prenderà a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.
Si noti, tuttavia, che per tale tipologia di terreni l’esenzione disposta ai fini IMU determina l’assoggettamento ad IRPEF e alle addizionali del reddito dominicale.
Infatti, la complicata operazione di lasciare una parte del Tfr (Trattamento di fine rapporto) nella busta paga del dipendente sta prendendo sempre più piede.
L’intervento, che dovrebbe partire dal 1° gennaio 2015, prevede l’erogazione di 100 euro mensili.
Un intervento, questo, che non va tanto giù alle imprese perché finora quel denaro veniva custodito e gestito al loro interno; in questo modo invece, le aziende si troverebbero nella condizione di privarsi subito del denaro accumulato.
Analizzando l’intervento dal punto di vista di chi riceve effettivamente il Tfr, un intervento del genere genererebbe sì un’importante iniezione di denaro da spendere in più al mese, creando più consumi, ma non bisogna tralasciare il fatto che quei soldi spesi non ci saranno più al momento del pensionamento.
Si rischia così di consumare ricchezza oggi di cui potremmo servircene un domani.