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Mutui: ecco il nuovo Fondo di garanzia

È finalmente arrivato il nuovo Fondo di garanzia per la casa, così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 31 luglio scorso.

Il protocollo d’intesa che ha dato la luce al Fondo è stato firmato proprio in questi giorni, e determina, in sostanza, i tempi di operatività del Fondo, stabilendo che l’erogazione del servizio ai cittadini che ne abbiano fatto richiesta da parte delle banche e/o degli intermediari fiscali deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dal momento dell’adesione all’iniziativa di questi ultimi.

Attivata la procedura, i cittadini potranno presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla banca/intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti.

Gli elenchi delle banche aderenti al Protocollo presso le quali sarà possibile richiedere le garanzie statali saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell’ABI (www.abi.it)”, ha spiegato il Tesoro.

Il fondo è stato istituito con l’obiettivo di offrire ai cittadini che ne abbiano i requisiti le giuste garanzie per l’ottenimento del mutuo.

La concessione delle garanzie viene riconosciuta fino a un massimo del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, per ammontare non superiore a 250mila euro, finalizzati al semplice acquisto o all’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili, non di lusso.

Il mutuatario dovrà a sua volta adibire questi immobili ad abitazione principale.

Il fondo non è volto esclusivamente a concedere le garanzie ai richiedenti, ma permette anche la possibilità di accedere al mutuo con un cosiddetto tasso calmierato (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM, pubblicato trimestralmente dal MEF).

A questa agevolazione potranno accedere le giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

10/10/2014

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