Detrazione 65%: abrogata la comunicazione
Con l’approvazione del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, non è più previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica
degli edifici ed ammesse alla detrazione IRPEF del 65%, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta.
Oggetto del Decreto legislativo figura anche la comunicazione per il lavori che fruiscono della detrazione per risparmio energetico (65%) a cavallo d’anno.
Ricordiamo infatti che l’articolo 29, comma 6, D.L. n. 185/2008, ha previsto la necessità di presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%-65% per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 (pertanto, dal 2009 in poi).
Detta comunicazione ha lo scopo di rendere noto all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta, per consentire “[…] il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento (e 65%, n.d.r.)”. Ha lo scopo inoltre di comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
La comunicazione deve essere presentata, in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante il software messo a disposizione dall’Agenzia nel proprio sito internet.
Il modello non deve essere presentato nel caso in cui i lavori siano iniziati e si siano conclusi nel medesimo periodo d’imposta oppure nel caso in cui nel periodo d’imposta, cui la comunicazione si riferisce, non sono state sostenute spese.
Ebbene il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvato nel Consiglio dei Ministri lo scorso 30.10.2014 ha previsto l’eliminazione di tale adempimento. La decorrenza dell’eliminazione corrisponde dalla data di entrata in vigore del decreto pertanto già a partire dalla comunicazione in scadenza per il prossimo anno.
12/11/2014
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