La data di emissione per le fatture della PA
L’art. 2, co.4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce che “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica,
ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio“.
Questa previsione è coerente col disposto dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, che prevede che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al D.M. 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi:
• emessa dal soggetto cedente o prestatore;
• ovvero ricevuta dal cessionario o committente.
In particolare, la previsione sopra riportata dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, in combinato con quanto disposto dalle Regole tecniche di cui all’allegato B al D.M. 55/2013, consente di determinare le condizioni alle quali la fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio, può darsi per emessa dal soggetto cedente o prestatore.
Il richiamato art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72 afferma che la fattura può darsi per emessa “[…] all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente e tale previsione si applica tanto alle fatture cartacee quanto a quelle elettroniche”.
Nel caso in esame, la più volte richiamata Legge n. 244/2007 prevede che le fatture non vengano inviate direttamente all’amministrazione committente, ma siano veicolate tramite il Sistema di interscambio, cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni sono dunque tenuti a inviare le proprie fatture.
Le Regole tecniche di cui all’allegato B al D.M. 55/2013 prevedono al paragrafo 4 che il Sistema di Interscambio, all’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda a inoltrarla al competente ufficio dell’amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.
In funzione dell’esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo.
Come sopra evidenziato, nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito negativo il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.
Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell’art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
I termini per la conservazione elettronica della fattura trasmessa, così come quelli per calcolare gli interessi di mora, decorrono, dunque, dalla data della ricevuta di consegna. Anche l’eventuale notifica di mancata consegna costituisce emissione della fattura Pa, alla data di ricezione della medesima notifica. In questo caso il documento emesso, trasmesso, ma non consegnato, dovrà essere conservato unitamente all’emissione di una nota di credito che non andrà però trasmessa tramite Sdi, ma solo contabilizzata e conservata.
18/03/2015
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