E’ ormai chiaro a tutti i lavoratori che andremo in pensione sempre più tardi.
Ma la domanda che in molti si pongono è quando?
Dal 1 gennaio 2016 gli incrementi dell’età pensionabile hanno portato ancora più avanti il miraggio della pensione.
Lavoratrici dipendenti – Pensione di vecchiaia
dal 2016 – 65 anni e 7 mesi
dal 2017 – 65 anni e 7 mesi
dal 2018 – 66 anni e 7 mesi
dal 2019 – 66 anni e 7 mesi (da adeguare alla speranza di vita)
Lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata – Pensione di vecchiaia
dal 2016 – 66 anni e 1 mese
dal 2017 – 66 anni e 1 mese
dal 2018 – 66 anni e 7 mesi
dal 2019 – 66 anni e 7 mesi (da adeguare alla speranza di vita)
Lavoratori dipendenti – Pensione di vecchiaia
dal 2016 – 66 anni e 7 mesi
dal 2017 – 66 anni e 7 mesi
dal 2018 – 66 anni e 7 mesi
dal 2019 – 66 anni e 7 mesi (da adeguare alla speranza di vita)
Lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata – Pensione di vecchiaia
dal 2016 – 66 anni e 7 mesi
dal 2017 – 66 anni e 7 mesi
dal 2018 – 66 anni e 7 mesi
dal 2019 – 66 anni e 7 mesi (da adeguare alla speranza di vita)
Pensione anticipata – Requisiti per uomini e donne
dal 2016 al 2018 – Uomini [42 anni e 10 mesi] – Donne [41 anni e 10 mesi]
dal 2019 al 2020 – Uomini [42 anni e 10 mesi] – Donne [41 anni e 10 mesi] (entrambi da adeguare alla speranza di vita)
Queste nuove indicazioni sull’età pensionabile si trovano nel decreto del 16 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014.
Contrasto all’occupazione in nero, fenomeno «ulteriormente acuito» dalla crisi economica, ma anche controlli più stringenti sull’inosservanza delle norme in materia lavoristico-previdenziale e
aumento dei ricorsi alle conciliazioni monocratiche e alle diffide accertative per deflazionare il contenzioso e soddisfare le pretese patrimoniali del lavoratore. Sono basati su queste linee guida i criteri di vigilanza ispettiva per l’anno in corso contenuti nel documento di programmazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in cui si prevede di sottoporre a verifica «almeno» 132.500 aziende, ripartite su base regionale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei fenomeni di irregolarità emergenti nei diversi ambiti locali.
Su queste basi, i controlli più numerosi saranno effettuati in Puglia (13.880), seguita da Lombardia (13.800) e Lazio (12.600).
Nel documento sono previste, inoltre, almeno quattro specifiche campagne di vigilanza «straordinarie», che saranno organizzate nel corso dell’anno.
Per quanto concerne il lavoro sommerso – che interessa particolarmente l’edilizia, il commercio, la ristorazione e l’agricoltura – nel documento si prevede che gli uffici territoriali potranno programmare i cosiddetti accessi «brevi», verificando in maniera mirata all’interno dell’azienda solo l’esistenza di lavoratori in nero.
La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015, si è pronunciata riguardo alla legittimità della richiesta di rimborso del credito Iva
presentata da una società che aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione nell’albergo da lei gestito, non di sua proprietà, ma condotto in locazione.
Il fisco aveva negato il rimborso, in particolare, perché il credito d’imposta derivava da spese per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione.
Il diniego di rimborso era stato impugnato dalla società ed era stato annullato in primo grado, con una decisione che era stata, poi, confermata in appello.
I Giudici di secondo grado avevano fondato la propria decisione sulla circostanza che il Decreto Iva (D.P.R. n. 633 del 1972), agli articoli 30 e 38-bis, non pone alcuna distinzione tra le spese riguardanti gli immobili appartenenti al contribuente e le spese inerenti ad un immobile preso in locazione dal contribuente. L’elemento rilevante non è, infatti, la proprietà dell’immobile, bensì l’inerenza delle spese di ristrutturazione come costo d’impresa diretto a produrre in futuro maggiori ricavi e maggiori redditi.
La Cassazione ha seguito il medesimo orientamento ed ha ricordato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale l’obbligo del fisco nazionale di rimborsare l’eccedenza dell’Iva si ricollega al diritto del contribuente all’immediata detrazione dell’imposta, secondo un sistema diretto ad esonerare interamente l’imprenditore dall’Iva dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche.
La Corte di Giustizia Europea ha più volte ribadito che, ai fini di stabilire se sia detraibile o meno un’attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, bisogna guardare all’intenzione del soggetto passivo d’imposta, confermata da elementi oggettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali. Ciò consente di determinare se, al momento in cui procede all’operazione a monte, il soggetto passivo agisce come tale, e può dunque beneficiare del diritto alla detrazione dell’Iva dovuta o assolta per quei beni o servizi.
La Cassazione ha, altresì, ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale l’affittuario di fondi rustici ha il diritto di portare in detrazione l’Iva assolta sulle spese di ristrutturazione dei fabbricati rurali che costituiscono beni destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, non essendo rilevante che egli ne sia proprietario, né potendo il proprietario del fondo essere considerato come destinatario o consumatore finale dei lavori di ristrutturazione. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che le spese sostenute dall’affittuario sono, senza dubbio, incrementative del valore dei beni che si trovano nella sua disponibilità ed i lavori di ristrutturazione sono eseguiti al fine di migliorare la redditività dell’impresa dell’affittuario.
Analoghe conclusioni sono state espresse dalla Cassazione riguardo al tema della ristrutturazione di un immobile aziendale ottenuto in comodato.
La Corte di Cassazione ha così ribadito il proprio orientamento secondo il quale ciò che rileva è la strumentalità, all’attività dell’impresa, dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o di miglioramento, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori.
La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, dando definitivamente ragione alla società contribuente.