Il Ministero del Lavoro parla della norma contenuta nel decreto attuativo del Jobs Act, spiegando che si tratta di un adeguamento dello Statuto dei Lavoratori alle innovazioni tecnologiche, specificando che non liberalizza i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di strumenti di controllo a distanza ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet.
Per il controllo degli strumenti elettronici di lavoro come pc, smartphone e tablet eventualmente forniti dall’azienda, non serve alcun accordo sindacale, come è invece previsto per l’installazione di telecamere o di altri strumenti simili. Se però lo strumento di lavoro viene modificato (ad esempio, con l’istallazione di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall’ambito della disposizione, perché da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione e di conseguenza in questi casi devono intervenire i paletti relativi agli strumenti di controllo: ricorrenza di particolari esigenze, l’accordo sindacale o l’autorizzazione.
Fra l’altro la norma impone che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l’esistenza e le modalità d’uso delle apparecchiature di controllo. Le modalità di effettuazione dei controlli non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice Privacy.
Nel caso il lavoratore non sia adeguatamente informato dell’esistenza e delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari
Restano valide le regole del Garante Privacy, che vietano controlli sistematici sul contenuto delle mail, e impongono comunque al datore di lavoro di informare il dipendente sugli strumenti eventualmente attivati.
L’attività di verifica dell’INPS, ai fini del Durc interno, sta interessando tutte le matricole aziendali che risultano attive nel mese di maggio 2015
( e che presentino situazioni di irregolarità (semaforo rosso) accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti).
In molti casi, però, le segnalazioni sono determinate dal mancato aggiornamento degli archivi dell’INPS e non da effettive condizioni di irregolarità.
A sostenerlo è il Presidente del CNO dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, che in una lettera inviata l’1 giugno scorso al neo presidente dell’INPS, Tito Boeri, ha evidenziato tutte le criticità del procedura.
In particolare, la procedura del Durc interno non tiene in considerazione ai fini della verifica della regolarità contributiva:
• se l’azienda ha in corso una rateizzazione, sia in sede amministrativa che con il concessionario della riscossione;
• se il pagamento del debito è stato effettuato direttamente presso il concessionario della riscossione;
• se la sede provinciale ha inserito un codice di blocco in attesa dello storno contabile dei versamenti effettuati;
• se i versamenti sono stati effettuati in maniera frazionata, in quanto non è in grado di valutarne la congruità;
• se il pagamento non è stato effettuato nei termini, in quanto non è in grado di abbinare il versamento dell’F24, presente nell’archivio, con l’inadempienza presente in altra parte dello stesso archivio;
• se la sede provinciale non ha lavorato le richieste di regolarizzazione.
Non bisogna dimenticare che il Durc interno scatta in presenza di agevolazioni contributive, quindi ogni mese, e le conseguenze di natura economica per le imprese possono essere rilevantissime.
Alla luce di quanto su rilevato, secondo i CdL sarebbe meglio che le anomalie siano lavorate prima dalle Sedi INPS, dopodiché quelle non risolvibili si canalizzeranno in appuntamenti ad hoc, con preavviso sulla documentazione occorrente. Solo dopo questi passaggi, potranno partire le Pec con i termini perentori. In questo modo, si porrebbe fine al circolo vizioso che comporta l’invio di avvisi che non dovrebbero proprio essere emessi e che costringono il professionista e le aziende alla duplicazione di attività istruttorie già svolte.
Da luglio attivo il DURC online semplificato con rilascio in tempo reale,
nel frattempo l’INPS aggiorna gli archivi delle posizioni contributive ed effettua i dovuti controlli: le nuove regole.
In vista della nuova procedura per il DURC online al via da luglio, l’INPS aggiorna gli archivi sulla regolarità contributiva dei datori di lavoro, per i quali sono in arrivo preavvisi di controllo.
Come è noto, infatti, il DURC online prevede che non si debbano più attendere 30 giorni per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva ma la disponibilità in tempo reale; una semplificazione che comporta la necessità di archivi informatici sempre aggiornati. Le precisazioni sono contenute nel Messaggio INPS 3454 del 21 maggio 2015.
La nuova procedura sarà pienamente operativa dal primo luglio e prevede che il DURC venga rilasciato al momento della richiesta, con validità 120 giorni.
In pratica, il datore di lavoro riceve una diversa segnalazione a seconda che la propria posizione sia regolare o meno alla data del controllo. Ogni azienda può verificarla dal proprio cassetto previdenziale.
Comparirà:
semaforo verde relativo alla posizione previdenziale da maggio ad agosto 2015, altro preavviso relativo a eventuali irregolarità precedenti il maggio 2014.
In pratica, l’INPS ha effettuato nella terza settimana di maggio tutti i controlli relativi a quanto avvenuto dalla data di ricezione delle ultime notifiche di eventuale irregolarità, trasmesse nel maggio 2014.
Ecco cosa succede ai datori di lavoro che a maggio 2014:
avevano ricevuto il preavviso – l’attività di controllo riguarda il periodo da giugno 2014 a maggio 2015 se non c’è stata regolarizzazione dopo il precedente avviso, il periodo da settembre 2014 a maggio 2015 nel caso in cui dopo l’avviso era stata effettuata la regolarizzazione;
non avevano avuto avviso di regolarizzazione – l’attività di controllo riguarda l’intero periodo compreso fra il dicembre 2012 e il maggio 2015.
In pratica, se l’azienda trova nel proprio cassetto previdenziale il semaforo verde significa che è risultata in regola in seguito ai controlli effettuati nel modo appena esposto.
Gli eventuali avvisi di irregolarità vengono inviati tramite PEC all’intermediario delegato, al datore di lavoro o ancora al legale rappresentante.
In mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno.
I preavvisi arrivano a tutte le matricole aziendali attive nel maggio 2015. Se la matricola aziendale risulta sospesa o cessata (semaforo nero) e presenta periodi di irregolarità precedenti alla sospensione o cessazione, l’eventuale invio avverrà nel giugno 2015. Infine, l’avviso non viene inviato nel caso in cui la posizione contributiva risultai sospesa o inattiva in seguito ai controlli effettuati presso le camere di commercio.
Ricevuto il preavviso, il datore di lavoro deve effettuare le azioni necessarie a ripristinare la regolarità entro 15 giorni.