I co.co.co. dopo la Riforma Fornero

Il contratto a progetto rientra nell’alveo del lavoro autonomo, dal momento che si riferisce ad una prestazione lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, anche se continuativa e coordinata in quanto inserita nell’organizzazione del committente.

 

La Legge Fornero esclude dalla disciplina sul lavoro a progetto alcune tipologie di lavoratori: agenti e rappresentanti di commercio, componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, titolari di pensione di vecchiaia, chi presta attività a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e professionisti iscritti ad albi professionali, quando però svolgano per il committente proprio quelle prestazioni per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo.

La legge Fornero riconduce il contratto a progetto ad un “progetto specifico” rendendo così più determinato l’oggetto del contratto.

Il progetto va descritto nel contratto in modo da renderne comprensibile il contenuto caratterizzante e va specificato il risultato finale che si intende conseguire, non deve coincidere con l’attività dell’impresa  e non deve comportare compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Senza specifico progetto i rapporti sono considerati contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione (la conversione potrà essere pronunciata dal Giudice investito della relativa istanza dal collaboratore).

Elementi comuni del contratto a progetto e del lavoro subordinato sono: personalità, continuità, professionalità della prestazione e coordinazione con l’organizzazione dell’imprenditore.

Se l’attività lavorativa del collaboratore si svolge con modalità analoghe a quella dei dipendenti del committente il Giudice può risalire alla natura subordinata del rapporto di lavoro.

04/07/2013

Bonus bebè possibile l’invio delle istanze

Fino all’11 luglio 2013, è possibile chiedere il contributo economico in via telematica, accendendo al portale dell’INPS (www.inps.it) tramite PIN o attraverso il supporto dei Patronati.

L’agevolazione, che è alternativa al congedo parentale, è stata introdotta, in via sperimentale per gli anni 2013-2015 – dalla Riforma del mercato del lavoro.

 In pratica, è stata data la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (voucher per pagare la baby-sitter).

L’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità. L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammonta a 300 euro mensili.

L’agevolazione spetta solo ai bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro 4 mesi successivi alla scadenza del bando ed è necessario dimostrare che il bambino frequenti un asilo nido o sia affidato alle cure di una baby-sitter.

04/07/2013

Novità salute e sicurezza sul lavoro

Il 22 giugno è entrato in vigore il ‘Decreto del fare’ – Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, che apporta significative modifiche al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Si fa presente che i nuovi adempimenti dovranno essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.
Le novità introdotte dal decreto legge:

  • semplificazione in materia di formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori: se un lavoratore ha già svolto formazione e sorveglianza sanitaria presso un datore di lavoro nel corso dell’anno solare, sarà esonerato di rifarla nuovamente presso una nuova azienda se le sue prestazioni hanno una durata inferiore a 50 giornate lavorative (nell’anno solare di riferimento);
  • semplificazione denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro: è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza gli infortuni sul lavoro mortali o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni; per acquisire i dati relativi alle denunce di infortuni mortali o di quelli con prognosi superiore a trenta giorni, le autorità di pubblica sicurezza si dovranno rivolgere all’INAIL.

 

01/07/2013

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *