Periodo di prova e Ticket licenziamento

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il c.d. “ticket di licenziamento” anche qualora quest’ultimo interrompa il periodo di prova e generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI.

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 10358/2013, fornendo utili chiarimenti applicativi del nuovo contributo introdotto dalla Legge Fornero e successivamente modificata dalla “Legge di Stabilità 2013”.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che è stato introdotto un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Con riferimento all’anzianità aziendale, invece, va presa in considerazione quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, nell’anzianità sono inclusi anche i periodi a termine, solamente laddove sia intervenuta la trasformazione del rapporto di lavoro (quindi, in assenza di soluzione di continuità) ovvero nei casi in cui si sia dato luogo alla restituzione del contributo 1,40% (situazione che, comunque, comporta una stabilizzazione).
Viene atresì riconfermato che il termine per il pagamento del ticket è quello relativo alla denuncia successiva a quella del mese in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro.

01/07/2013

D.L. lavoro e modifiche all’apprendistato

Il nuovo decreto legge sul lavoro, aggiunge un’importante modifica al Testo unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011).

Il testo varato la settimana scorsa introduce all’art. 3 del suddetto decreto legislativo il comma 2-ter, che quindi cita: “Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”.

La novità genera una seconda chance per quanti abbiano intrapreso il percorso dell’apprendistato al fine di ottenere una qualifica e un diploma professionale.
Con la modifica apportata dal governo, al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, si potrà trasformare il contratto in rapporto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ciò col fine di ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali.
Ora, nel caso in cui ci si avvalga di tale trasformazione, la durata totale dei due periodi non dovrà essere superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, si parlerà quindi di un periodo oscillante tra i sei e i nove anni.

Detrazioni fiscali per gli studenti

L’art. 15 del TUIR consente una detrazione dall’imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolato sull’importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria.

Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l’agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza di alcuni corsi e master.

Le tasse e contributi universitari dunque possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 19 per cento (tra i contributi che è possibile portare in detrazione c’è anche quello per la partecipazione alla prova di selezione eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, a condizione che sia richiesta dall’ordinamento).

Per le università pubbliche non sono previsti limiti di spesa.

Per le università private il tetto entro cui calcolare lo sconto è rappresentato dalla misura massima delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani, indipendentemente da riduzioni o facilitazioni legate all’Isee.

Università telematiche

Sono agevolate anche l’iscrizione e la frequenza di università telematiche, purché riconosciute con decreto dal Miur, e di conservatori musicali.

Per questi ultimi, le spese per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, sono equiparate a quelle per l’iscrizione ai corsi universitari, mentre le spese d’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparate a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.

Sono esclusi invece gli istituti musicali privati.

Laurea all’estero

Non fruiscono di sconti i contributi per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero, anche se pagati ad un’università pubblica statale.

Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute

Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.

Anche le borse di studio universitarie fruiscono di agevolazioni fiscali. Di norma le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il cui trattamento fiscale è identico a quello riservato ai redditi di lavoro dipendente.

Si ricorda che non costituiscono reddito le borse di studio e o gli assegni corrisposti:

–         dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

–         dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge n. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. L’esenzione è riconosciuta, in base all’art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca);

–         nell’ambito del programma “Socrates” comprese le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;

–         per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

–         a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli di quest’ultimi (Legge n. 407/1998).

–         per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall’osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca (art. 8 del Dpcm n. 593/1993), dall’Enea e dall’ASI.

–         dal governo italiano a cittadini stranieriin forza di accordi e intese internazionali a decorrere dal 01/01/2007;rientrano tra queste anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell’ambito del programma Erasmus Mundus.

 

L’art. 10, comma 1 lett. e) del Tuir, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università.

L’Agenzia, con la risoluzione n. 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita.

Con riferimento alle spese sostenute per master o corsi vari, sono ammesse alla detrazione le spese per il conseguimento di:

–                     Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario;

–                     Corsi di dottorato di ricerca presso l’università;

–                     Corsi presso università libere;

–                     Master universitari;

–                     Corsi presso istituti o università private o straniere.Sono escluse dal descritto beneficio, le spese di viaggio e alloggio.

–                     Corsi tenuti dalle università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

Tra i benefici fiscali per gli studenti universitari vi è un’ulteriore possibilità, che consiste nella detrazione, sempre nella misura del 19%, da calcolare sulle spese sostenute per alloggiare fuori sede.

Le ipotesi previste dal legislatore sono innanzitutto quelle relative al pagamento di:

  • canoni relativi ai contratti di ospitalità;
  • atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
  •  contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998.

La formulazione della norma è molto ampia, per cui è sufficiente che il contratto rispecchi una delle tipologie previste dalla normativa sulla riforma delle locazioni.

Oltre alla tradizionale locazione a canone libero della durata di quattro anni rinnovabile per altri quattro, quindi, vi sono le locazioni a canone concordato, della durata di tre anni rinnovabile per altri due, per le quali occorre l’approvazione di un apposito accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini, ed infine le locazioni transitorie a studenti universitari che vanno da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni di durata.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione non spetta in caso di subaffitto, poiché il subcontratto non è contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell’articolo 15 del Tuir, come precisato nella circolare n. 21/E del 23/4/2010.

Per ottenere lo sconto fiscale, l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri da quello di residenza dello studente e appartenere a una provincia diversa.

28/06/2013

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